REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 19                                                               
Segni distintivi                                                                
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto              
dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della Legge 7               
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia                  
municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie                  
locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado             
degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonche' i segni                  
distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi           
in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine                   
stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. E' fatta salva la              
possibilita' per ciascun corpo o servizio di polizia locale di                  
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di                      
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle               
attivita' svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben               
distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.            
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi                 
utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le                 
polizie locali, nonche' le caratteristiche di identificazione dei               
mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna           
confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al                
comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro                        
identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che               
regolano l'attivita' delle associazioni.                                        
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.6, comma 2, punto 4, secondo periodo della legge           
7 marzo 1986, n. 65 (concernente Legge-quadro sull'ordinamento della            
polizia municipale) e' il seguente:                                             
"Art. 6 - Legislazione regionale in materia di polizia municipale               
omissis                                                                         
4) . . . Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta                 
somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze                
armate dello Stato;                                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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