LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 19
Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della Legge 7
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado
degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonche' i segni
distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine
stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. E' fatta salva la
possibilita' per ciascun corpo o servizio di polizia locale di
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle
attivita' svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben
distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi
utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le
polizie locali, nonche' le caratteristiche di identificazione dei
mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna
confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al
comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro
identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che
regolano l'attivita' delle associazioni.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art.6, comma 2, punto 4, secondo periodo della legge
7 marzo 1986, n. 65 (concernente Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale) e' il seguente:
"Art. 6 - Legislazione regionale in materia di polizia municipale
omissis
4) . . . Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta
somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze
armate dello Stato;
omissis".