LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 17
Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante e' responsabile della gestione delle risorse a lui
assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al
Sindaco o al Presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati,
al Presidente della forma associativa, o suo delegato. E' inoltre
responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3,
nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle
forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco, il Presidente della
Provincia o l'Assessore da essi delegato, oppure il Presidente
dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite
direttive.
3. La funzione di comandante puo' essere attribuita solo a personale
di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici
affidati e alla complessita' dell'ente di appartenenza. Salva diversa
disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di
polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del
Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale
prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.
4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla
polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni,
salva la possibilita' dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I
rapporti fra il comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita
convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresi', i
rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti
gli appartenenti al corpo intercomunale.