LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 16
Figure professionali
e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria
omogeneita' sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura
di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali
assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal
regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e
controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la
struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai
contenuti di cui all'articolo 14, e' disciplinata dal regolamento
comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le
Comunita' montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento
approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire
un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti
al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera
b), e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e,
per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo
stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi
fondati sui principi di prossimita' e adeguatezza.
5. L'ambito territoriale di operativita' del corpo di polizia locale
e' unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite
tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla
legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al
corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo
occasionalmente a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli
previsti dalla presente legge.
7. Le attivita' della polizia locale vengono svolte in uniforme,
sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento
dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attivita'.
8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si
trova a svolgere, in uniforme, attivita' di propria competenza fuori
dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque
le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilita', al
verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la
connessa incolumita' delle persone, in attesa dell'intervento degli
organi ordinariamente competenti.