LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 11
Esercizio delle funzioni
di polizia amministrativa locale
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia
di polizia amministrativa locale nella regione Emilia-Romagna, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo,
lettera h) della Costituzione.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite
dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato
delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della
regione.
3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale,
salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di
appositi corpi di polizia municipale.
4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono
corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime
dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza
nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni
organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia
municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1,
le relative attivita' in forma associata, mediante corpi
intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 159 - Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle Regioni e degli Enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
omissis".