LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 7
Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati"
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a istituire o a
partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata
"Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni
che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalita'
giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilita' che alla fondazione partecipino
successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o
privati;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui
al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento
delle finalita' di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale
una valutazione complessiva dell'attivita' svolta dalla fondazione.
4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi
gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia
locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio
regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la
morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su
richiesta del sindaco del Comune in cui e' avvenuto il fatto ovvero
del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della
fondazione e' volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un
periodo congruamente breve, le piu' rilevanti situazioni di disagio
personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al
reato stesso. La fondazione non puo' comunque intervenire nei casi in
cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e
richiedera' la ripetizione delle somme versate o delle spese
sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal
fine la fondazione puo' richiedere informazioni alle amministrazioni
pubbliche interessate.
5. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione
alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualita' di fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale
ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della
Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo
statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione
della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La
Giunta regionale determina l'entita' della partecipazione alla
costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati
dalla legge di bilancio.
9. La Regione puo', inoltre, attribuire annualmente alla fondazione
un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento
delle relative attivita'. L'importo del contributo e' determinato
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio.