REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 7                                                                
Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola                                
per le vittime dei reati"                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a istituire o a                     
partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata                  
"Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".                       
2. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni               
che:                                                                            
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalita'                  
giuridica;                                                                      
b) lo statuto preveda la possibilita' che alla fondazione partecipino           
successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o                    
privati;                                                                        
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui             
al comma 4.                                                                     
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento           
delle finalita' di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale             
una valutazione complessiva dell'attivita' svolta dalla fondazione.             
4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi           
gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia                 
locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio                  
regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la             
morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su           
richiesta del sindaco del Comune in cui e' avvenuto il fatto ovvero             
del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della                
fondazione e' volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un             
periodo congruamente breve, le piu' rilevanti situazioni di disagio             
personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al           
reato stesso. La fondazione non puo' comunque intervenire nei casi in           
cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e               
richiedera' la ripetizione delle somme versate o delle spese                    
sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal           
fine la fondazione puo' richiedere informazioni alle amministrazioni            
pubbliche interessate.                                                          
5. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere gli atti               
necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione               
alla fondazione di cui al comma 1.                                              
6. I diritti inerenti alla qualita' di fondatore della Regione                  
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale            
ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.            
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della            
Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo           
statuto della stessa.                                                           
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione                
della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.  La               
Giunta regionale determina l'entita' della partecipazione alla                  
costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati                
dalla legge di bilancio.                                                        
9. La Regione puo', inoltre, attribuire annualmente alla fondazione             
un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento                
delle relative attivita'. L'importo del contributo e' determinato               
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge            
di bilancio.                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina