LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 5
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle
Comunita' montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,
con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che
operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a
sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di
specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per
investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non
superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute
ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non
superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorita',
i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta regionale, nel
rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 2
1) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 concerne Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge
quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.
26.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti locali) e' il seguente:
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli
Enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere
in forma associata, con particolare riferimento alle forme
associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi
all'erogazione di contributi agli Enti locali.".