REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2558

Espressione del parere della Regione per la modifica del programma urbano dei parcheggi. Interventi ex Garampa di cui al DPM 307/93 ex Legge 122/89

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge n. 122 del 24 marzo 1989, che reca disposizioni per il               
finanziamento dei parcheggi pubblici inseriti in programmi urbani dei           
parcheggi;                                                                      
- il decreto della Presidenza dei Ministri rep. n. 75 del 13 marzo              
1991 che ha assegnato un contributo al Comune di Cesena per                     
l'intervento denominato "Garampa" successivamente modificato con DPM            
rep. n. 307 del 26 novembre 1993;                                               
- la Legge finanziaria n. 537 del 31 dicembre 1993, che ha affidato             
alla Regione le risorse e le competenze relative agli interventi                
programmati e non avviati all' 1 gennaio 1994;                                  
- la delibera di Giunta regionale n. 620 del 2 aprile 1996 che ha               
individuato procedure e criteri per consentire una riprogrammazione e           
dare tempestiva attuazione agli interventi gia' individuati in base             
alla Legge 122/89 e non ancora avviati a quella data;                           
dato atto:                                                                      
- che il contributo assegnato al Comune di Cesena con il succitato              
DPM 307/93, prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a                
rotazione per 352 posti auto in struttura, con 6 piani interrati a              
rampe;                                                                          
- che con convenzione rep. n. 36948 del 21 dicembre 1993 il Comune di           
Cesena ha affidato alla Societa' Parcheggi SpA la realizzazione e               
gestione del parcheggio in regime di concessione;                               
- che con successivo decreto presidenziale n. 12806 del 27 dicembre             
1993, il Ministero ha quantificato la misura del contributo calcolato           
in base alla spesa ammissibile, da corrispondere in rate semestrali             
per quindici annualita' alla Societa' concessionaria;                           
- che a seguito del rinvenimento di reperti archeologici d'epoca                
medievale nell'area interessata dagli scavi, la Sovrintendenza ai               
Beni archeologici, culturali ed ambientali dell'Emilia-Romagna, ha              
istituito un vincolo di tutela ai sensi della Legge 1089/39,                    
comunicato formalmente al Comune di Cesena in data 24 giugno 1996,              
PGN 21588/343;                                                                  
- che il Comune medesimo ha pertanto ritenuto necessario ricercare              
siti alternativi ove allocare le risorse finanziarie assegnate con il           
citato DM 307/93;                                                               
- che il Comune ha quindi preso atto del suddetto vincolo di tutela e           
incaricato la Societa' concessionaria di procedere ai sondaggi                  
sull'area dell'ex Foro Annonario, sottostante l'attuale mercato                 
coperto, per verificare la fattibilita' dell'intervento;                        
- che la Sovrintendenza ai Beni archeologici, culturali ed ambientali           
dell'Emilia-Romagna, ha espresso parere di massima favorevole sulla             
base di tali indagini preliminari;                                              
constatato:                                                                     
- che con deliberazione di Giunta 380/02 il Comune e' infine                    
pervenuto alla definizione di due siti alternativi a quello                     
originario e all'approvazione dei relativi progetti preliminari;                
- che tale atto deliberativo risulta pervenuto in data 26 novembre              
2002, prot. ATA 4519/2.7 e costituisce la proposta di variante al               
Piano urbano dei parcheggi, che consente alla Regione di esprimersi             
entro 30 giorni dalla data di ricevimento, nel merito della                     
rilocalizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 3 punto 8 della               
Legge 122/89;                                                                   
- che i siti individuati dal Comune di Cesena riguardano due                    
parcheggi pubblici da realizzare in regime di concessione cosi'                 
denominati:                                                                     
A) Foro Annonario: trattasi di intervento su due piani interrati con            
funzionamento meccanico per 162 posti auto;                                     
B) Piazzale Caduti Forze di Polizia: intervento per complessivi 238             
posti auto su due piani, di cui uno a raso per 124 posti e uno                  
sopraelevato per 114 posti;                                                     
- che, in base ai costi standard corrispondenti alle tipologie                  
costruttive di cui all'art. 4 del DM n. 41 del 15 febbraio 1990, il             
contributo relativo potra' essere rideterminato dal Ministero ai                
sensi dell'art. 4 comma 2, lett. b) della Legge 122/89;                         
rilevato inoltre che per quanto attiene allo stralcio denominato                
"Foro Annonario" con nota prot. ATA 3181/2.7 dell'Agenzia Trasporti             
pubblici, e' stata evidenziata l'opportunita' di procedere a una                
verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione degli impatti               
sulla circolazione nel centro storico e sulle emissioni inquinanti di           
tipo atmosferico e acustico;                                                    
dato atto:                                                                      
- che il Comune ha conseguentemente provveduto ad elaborare una                 
"Analisi delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico              
nel comparto sud-ovest del centro storico" per valutare l'effetto               
delle previste misure di mitigazione sulla circolazione veicolare e             
sull'inquinamento atmosferico e acustico;                                       
- che le misure previste di riorganizzazione della circolazione, e              
regolamentazione della sosta riguardano:                                        
- la soppressione dei parcheggi pubblici di Piazza Aguselli, Via                
Quattordici e Piazza Cesenati per un totale di 77 posti auto;                   
- l'estensione della ZTL a tutte le vie del comparto, esclusa Via               
Quattordici che rimane l'unica strada aperta al transito dei non                
residenti;                                                                      
- che in base a tali misure di mitigazione l'analisi individua un               
sensibile decremento delle percorrenze veicolari annue derivanti                
dalla ricerca di sosta nel comparto (stimando un calo di oltre il 50%           
rispetto alla circolazione attuale), sia una diminuzione della                  
velocita' sul breve tratto di Via Quattordici riservato all'accesso             
al parcheggio di Foro Annonnario, misure particolarmente efficaci               
anche per la riduzione del rumore e dei fattori di emissione;                   
rilevato:                                                                       
- che le misure proposte debbanno essere mantenute nel tempo,                   
monitorandone gli effetti, ed eventualmente ulteriormente integrate             
sulla base dell'andamento reale;                                                
- che di tali risultati il Comune debba darne comunicazione al                  
Ministero e alla Regione nelle relazioni annuali sullo stato di                 
attuazione degli interventi del PUP e in corrispondenza della                   
corresponsione delle rate contributive relative ai singoli                      
interventi;                                                                     
richiamato il punto c) della succitata delibera di Giunta regionale             
620/96 in cui si confermano le condizioni e modalita' del subentro              
della Regione negli impegni di spesa relativi agli interventi gia'              
ammessi a contributo in base ai relativi decreti ministeriali che               
prevedono che spetti al Ministero corrispondere le prime cinque                 
annualita' e alla Regione subentrare alla corresponsione delle                  
residue dieci annualita';                                                       
rilevato inoltre:                                                               
- che le condizioni e i criteri stabiliti dalla succitata delibera di           
Giunta regionale 620/96 prevedevano inoltre la tempestiva attuazione            
degli interventi ex Legge 122/89, riprogrammati in base alle                    
competenze e risorse trasferite alla Regione con Legge 537/93;                  
- che peraltro, come gia' evidenziato con la succitata nota prot.               
3181/02, gia' dal 2000 gli interventi non avviati nei termini non               
sono stati piu' presi in considerazione a rimessi nelle                         
disponibilita' del bilancio regionale, che con cadenza biennale o               
triennale al massimo, finanzia consistentemente investimenti per la             
mobilita' urbana sostenibile, attraverso accordi di programma;                  
- che in coerenza con tali criteri e procedure e' indispensabile                
ribadire che ulteriori interventi oltre a quelli oggetto della                  
presente deliberazione non sono piu' proponibili e che pertanto                 
potranno essere rese disponibili solo le risorse regionali relative             
ai citati stralci A e B (Foro Annonario e Piazzale Caduti Forze di              
Polizia) per i quali la procedura attuativa risulta sufficientemente            
definita;                                                                       
- che risulta altresi' opportuno fissare un termine massimo di tre              
anni dalla data di approvazione della presente deliberazione oltre il           
quale, qualora tali interventi non risultino completati, sia                    
plausibile per le quote contributive di competenza regionale disporre           
il recupero alle disponibilita' del bilancio regionale delle risorse            
relative;                                                                       
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 1408 del 2 agosto 2002 di definizione delle attivita'                      
dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                                
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, dei pareri favorevoli espressi in merito alla presente               
deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della L.R.                
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2774/01:                        
- di regolarita' tecnica, reso dal Responsabile del Servizio                    
Mobilita' urbana e Trasporto locale dell'Agenzia Trasporti pubblici,            
dott. ing. Gustavo Minguzzi;                                                    
- di legittimita', reso dal Direttore dell'Agenzia Trasporti                    
pubblici, dott. ing. Bruno Ginocchini;                                          
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti,                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di considerare, per quanto richiamato in premessa, ammissibile               
individuare, in luogo dell'intervento localizzato nel comune di                 
Cesena, denominato ex Garampa, di cui al DPM n. 307 del 26 aprile               
1993, i seguenti siti alternativi per realizzare due parcheggi                  
pubblici in regime di concessione, denominati:                                  
A) Foro Annonario: su due piani interrati con funzionamento meccanico           
per 162 posti auto;                                                             
B) Piazzale Caduti Forze di Polizia: di complessivi 238 posti auto              
disposti su due piani, di cui uno a raso per 124 posti e uno                    
sopraelevato per 114 posti;                                                     
b) di specificare che le risorse relative possano pertanto essere               
confermate e riservate al subentro della Regione nella contribuzione            
delle rate di propria spettanza, previa rideterminazione da parte del           
Ministero competente e conferma della ammissione a contributo,                  
limitata alle sole quote relative ai succitati stralci attuativi;               
c) di escludere ulteriori possibili opzioni localizzative e                     
contributive oltre a quelle di cui alla precedente lettera a) e di              
considerare parimenti rientrante nella disponibilita' del bilancio              
regionale ogni differenza fra contributo previsto e contributo                  
ammissibile;                                                                    
d) di fissare in tre anni dalla data della presente deliberazione il            
termine per la fine dei lavori relativi ad entrambi gli interventi di           
cui trattasi, termine oltre il quale per le quote contributive di               
competenza regionale si possa disporre il recupero alle                         
disponibilita' del bilancio regionale medesimo;                                 
e) di subordinare la corresponsione delle rate contributive                     
ammissibili alla presentazione di un rapporto, relativo allo stato di           
attuazione del PUP che evidenzi l'andamento delle misure adottate di            
mitigazione degli impatti derivanti dal traffico urbano e che                   
definisca eventuali ulteriori misure integrative necessarie per                 
assicurare nel tempo i risultati attesi, di miglioramento                       
dell'inquinamento atmosferico e acustico, conseguenti alla                      
riorganizzazione della circolazione e della sosta nel centro storico.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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