DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2169
Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate la propria deliberazione 1505/01, modificata e integrata
con successiva deliberazione 2931/01, e la deliberazione n. 2582 del
16 dicembre 2002 con le quali si e' provveduto alla determinazione
delle tariffe di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e
private accreditate della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2001 e
2002;
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1
della Legge 23/10/1992, n. 421:
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe
predefinite (comma 4);
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali, d'intesa con la Conferenza permanente, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di
attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture
stesse (comma 5);
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi (comma 6);
e) il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome,
sentita l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, con apposito
decreto definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza (comma 8);
considerato che la Conferenza dei Presidenti della Regioni e delle
Province Autonome del 19 giugno 2003 ha licenziato il "Testo Unico
per la Compensazione interregionale della mobilita' sanitaria" nel
quale, fra le altre cose, e' stata inserita la "Tariffa Unica
Convenzionale per le Prestazioni di Assistenza Ospedaliera" (TUC),
concordata in sede tecnica e approvata dagli Assessori regionali alla
Sanita', da utilizzare per la mobilita' sanitaria interregionale per
i dimessi a far corso dall'1 luglio 2003;
considerato che la TUC rappresenta la tariffa univoca su tutto il
territorio nazionale per prestazioni fornite in situazioni di
mobilita' interregionale, sviluppata sulla base di criteri generali
di appropriatezza delle prestazioni di ricovero rese in mobilita'
interregionale;
considerato, per quanto sopra detto, che le tariffe definite dalla
Regione Emilia-Romagna per le prestazioni ospedaliere utilizzando
strumenti di specifica analisi economica, mantengono la loro
intrinseca validita';
ritenuto altresi' di procedere, in collaborazione con le Aziende,
alla identificazione di quelle attivita' i cui costi di produzione si
rivelano critici e di adeguare il valore medio delle tariffe
ospedaliere a quanto previsto in sede di definizione degli obiettivi
economici in materia di spesa sanitaria regionale, vale a dire nel
limite incrementale dell'1,4%, inteso in maniera complessiva e non
specifico di ciascuna tariffa, limite ritenuto compatibile con i
vincoli di cui alla delibera di Giunta regionale 896/03;
ritenuto pertanto di definire le tariffe massime per la remunerazione
delle attivita' di ricovero per cittadini residenti in Emilia-Romagna
e per cittadini stranieri per l'anno 2003 come specificato negli
Allegati n. 4.1, 4.2, 4.3 e 7;
ritenuto inoltre di introdurre le seguenti modifiche:
A. Modifiche introdotte
Regime ordinario
1. DRG 112-Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea:
incremento di Euro 240. Tale incremento viene definito al fine di
rendere la tariffa compatibile con l'introduzione degli stent
medicati (DES) negli interventi di angioplastica coronarica (PTCA).
L'aumento tariffario e' stato determinato tenendo conto della
percentuale di pazienti trattati con DES sul totale di pazienti
sottoposti a PTCA, anche alla luce della verifica dell'uso
appropriato di tale metodica.
2. Area riabilitazione-lungodegenza: le attivita' assistenziali
classificate in cod. 60 si caratterizzano per una notevole
variabilita' relativamente alla tipologia di pazienti trattati
(post-acuzie, riabilitazione e lungodegenza), variabilita' che
determina una diversita' in termini di fattori produttivi e di costi,
cosi' come rilevati in sede di contabilita' analitica. Emerge quindi
l'opportunita' di una modulazione tariffaria di tale attivita' che
sia correlata all'effettivo impegno assistenziale. Tale rimodulazione
tariffaria e' prevista per il prossimo anno, nel frattempo i dati a
disposizione giustificano un adeguamento tariffario generale. La
tariffa pro die viene incrementata del 5,08% e fissata a Euro 139,75;
l'Allegato n. 7 riporta i valori soglia oltre i quali deve essere
praticato l'abbattimento della tariffa al minimo di valorizzazione
della giornata di degenza pari a Euro 113,62.
3. Stati vegetativi persistenti: la definizione di una tariffa
giornaliera per i pazienti in stato vegetativo persistente e'
difficilmente generalizzabile e, pertanto, anche vista la esiguita'
numerica della casistica, necessiterebbe di una personalizzazione sui
singoli casi. Pertanto, pur reputando che l'accordo specifico sul
singolo caso rappresenti il percorso corretto per una traduzione in
termini economici delle necessita' assistenziali dei pazienti in
stato vegetativo persistente, e senza pertanto incidere sugli accordi
attualmente in essere, si ritiene opportuno individuare una tariffa
di riferimento pro die, in considerazione delle necessita' di
assistenza sanitaria continuativa, dei trattamenti riabilitativi
specifici e delle caratteristiche strutturali (attrezzature, ausili,
spazi...) necessari per la presa in carico di tali pazienti, valida
laddove le condizioni del paziente siano tali da richiederne la
permanenza in ambiente ospedaliero. Rispetto a tale tariffa di
riferimento gli accordi locali possono attestarsi a livelli diversi
tenuto conto delle specificita' dei singoli casi in relazione al
profilo assistenziale. Nel corso dell'anno 2004 verra' condotto uno
specifico approfondimento finalizzato ad individuare modalita' di
remunerazione correlate ai piu' frequenti profili assistenziali. La
tariffa di riferimento, in assenza di specifico accordo, per il
trattamento di pazienti per i quali sia stata elaborata una diagnosi
di stato vegetativo persistente viene definita pari a Euro 175,60 pro
die.
4. Dimessi dal cod. disciplina 47 "Grandi Ustionati": l'analisi dei
costi di tale funzione ha evidenziato una notevole discrepanza fra la
valorizzazione dell'attivita' a tariffa DRG e i costi sostenuti.
Pertanto, alla luce di tale situazione ed in considerazione del ruolo
che i soli due centri regionali svolgono all'interno della rete dei
servizi, si ritiene opportuno passare ad una valorizzazione
dell'attivita' per tale disciplina a giornata di degenza in quanto la
classificazione e la conseguente remunerazione a tariffa DRG
specifica non coglie correttamente le peculiarita' del profilo di
assorbimento di risorse della casistica che afferisce a tale
disciplina, fissando il valore a Euro 1.700,00 a giornata per i
dimessi dal cod. disciplina 47.
5. Protesi: viene aggiornato l'allegato n.6 "Importi aggiuntivi per
l'impianto di protesi" con la introduzione delle specifiche
remunerazioni aggiuntive per i seguenti codici di procedura: - 85.95
"inserzione di espansore tissutale nella mammella" importo aggiuntivo
pari a Euro 878; - 85.53 "impianto di protesi mammaria monolaterale"
importo aggiuntivo pari a Euro 878; - 85.54 "impianto protesi
mammaria bilaterale" importo aggiuntivo pari a Euro 1317.
6. Trapianti: - DRG 42 "interventi intraoculari, eccetto retina,
iride e cristallino" associato ai codici di intervento 11.6: la
tariffa viene fissata in Euro 2.306,50.
Assistenza Psichiatrica
1. Ospedali pubblici: - tariffa pro die per i ricoveri ordinari pari
a Euro 200,00; - tariffa per accesso ricoveri in day hospital pari
all'80% della tariffa per i ricoveri ordinari;
2. Ospedali privati accreditati ad indirizzo neuropsichiatrico: -
tariffa pro die per i ricoveri ordinari pari a Euro 160,50 a
decorrere dall'1/1/2003 e a Euro 162,70 a decorrere dall'1/1/2004; -
tariffa per accesso ricoveri in day hospital pari all'80% della
tariffa per i ricoveri ordinari.
La tariffa di cui al punto 2 e' comprensiva della presa in carico del
paziente concordata con il DSM di riferimento, comprendente il
percorso di pre ricovero e di post ricovero.
Sulle giornate eccedenti il sessantesimo giorno di degenza si applica
la tariffa minima prevista per la lungodegenza medica, fatto salvo
quanto previsto ai punti C.3 e C.5 della delibera di Giunta regionale
2054/01 "Accordo generale per il triennio 2001-2003 tra la Regione
Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e
ARIS".
Prestazioni di emergenza per non residenti in Emilia-Romagna
In considerazione del fatto che il costo del Servizio 118 e'
totalmente a carico del Fondo Sanitario regionale e di quanto
concordato a livello interregionale, viene definita una tariffa per
gli interventi a favore di non residenti in Emilia-Romagna da
addebitarsi alla Regione competente attraverso la procedura della
mobilita', anche nel caso in cui l'intervento sia seguito da
ricovero.
In base alla valutazione sull'incremento dei costi, cosi' come
previsto dalla delibera di Giunta regionale 2465/99, viene aggiornata
la tariffa per le attivita' di trasporto sanitario con elisoccorso
definita nella medesima deliberazione, ed in base all'analisi dei
dati di contabilita' analitica viene introdotta una tariffa per i
trasporti con autoambulanza:
- Elisoccorso attraverso il Servizio 118: Euro 87,30/minuto da
applicare sulla base dell'effettivo tempo di volo;
- Autoambulanza attraverso il Servizio 118: tariffa forfettaria per
trasporto di Euro 205,00.
Sono da considerarsi trasporti di emergenza, e pertanto da rilevare
al fine della mobilita', solo i trasporti che si originano per una
chiamata diretta alla Centrale Operativa 118 con intervento di
soccorso disposto dalla Centrale stessa.
Ritenuto inoltre di non modificare le seguenti disposizioni
tariffarie:
B. Disposizioni tariffarie invariate
Restano invariate le tariffe stabilite con le deliberazioni 1505/01 e
2582/02 di 67 DRG oggetto di specifica analisi da parte dell'Agenzia
Sanitaria Regionale (Allegato n. 5), comprensivi dei 43 DRG di cui
all'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei
livelli essenziali di assistenza" (Prestazioni incluse nei LEA che
presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato...),
sia per quanto concerne l'erogazione in regime ordinario che in
regime di day hospital.
All'allegato n. 1 si riportano le ulteriori disposizioni tariffarie
che restano invariate, rispetto a quanto gia' previsto dalle delibere
di Giunta 1505/01, 2931/01 e 2582/02.
Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita'
amministrativa del Direttore generale alla Sanita', dott. Franco
Rossi, in ordine alla legittimita';
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sanita' e Politiche
sociali" espresso nella seduta del 23/10/2003;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
di adottare la Tariffa Unica Concordata (TUC) per i dimessi a
decorrere dall'1 luglio 2003 residenti in altre regioni italiane,
come da allegato n. 3;
- di incrementare il tariffario medio complessivo dell'1,4% delle
prestazioni ospedaliere, mantenendo invariate le tariffe di 67 DRG
(allegato n. 5), come tariffe massime per le prestazioni ospedaliere
di ricovero per acuti per cittadini residenti in Emilia-Romagna e
stranieri (Allegati n. 4.1, 4.2, 4.3 e 7);
- di adottare le variazioni introdotte cosi' come esplicitate nella
Sezione A. Modifiche introdotte, delle premesse alla presente
delibera;
di confermare quanto specificato all'Allegato n. 1 Disposizioni
tariffarie invariate, delle premesse alla presente delibera;
di stabilire la decorrenza delle variazione tariffarie definite in
premessa a far data dall'1/1/2003 ad eccezione di quanto previsto per
la TUC che decorre dall'1/7/2003;
di stabilire che anche per i cittadini provenienti da altre regioni
si applicano le tariffe valide per i cittadini emiliano-romagnoli e
stranieri per i dimessi dall'1/1/2003 al 30/6/2003
di impegnare le Aziende Sanitarie e le preposte strutture regionali
al mantenimento dei piu' stretti meccanismi di controllo sui
comportamenti dei produttori pubblici e privati, al fine di prevenire
eventuali fenomeni, che possono essere collegati al diverso regime
tariffario, di trattamenti differenziali fra cittadini emiliano
romagnoli e cittadini provenienti da altre regioni;
di approvare l'Allegato n. 6 quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativo alla definizione degli importi aggiuntivi per
le attivita' che prevedono l'impianto di protesi;
di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 8;
di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Disposizioni tariffarie invariate
Regime ordinario
1) Ricoveri di 1 giorno: tariffe massime (come da Allegati n. 4.1 e
4.2):
- DRG medici Euro 124,47;
- DRG chirurgici o non medici: 80% della tariffa massima prevista per
i ricoveri in ordinario di piu' giorni;
- per i ricoveri di 1 giorno attribuiti ai seguenti DRG:
- 124 M-Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
diagnosi complicata
- 125 M-Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
senza diagnosi complicata
- 373 M-Parto vaginale no CC
- 323 M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante
ultrasuoni, nei soli casi nei quali sia riportato il codice di
procedura 98.51:
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di
piu' giorni.
2) Ricoveri che prevedono l'impianto di determinate protesi:
- Tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti
incrementate degli importi di cui all'allegato n. solamente per le
strutture e con i vincoli ivi specificati.
3) Alte specialita' riabilitative: nelle more della piena
realizzazione di quanto previsto dalla propria deliberazione 1267/02
in tema di Hub & Spoke e tenuto conto dell'analisi dei costi relativi
ai pazienti in Unita' spinale (cod. 28) e Riabilitazione Intensiva
(cod.56) in condizioni di elevata instabilita' clinica, e che
necessitano di alta intensita' assistenziale in relazione al fatto
che debba essere garantita loro assistenza ventilatoria, le tariffe
relative ai casi trattati in modo esclusivo nei reparti suddetti
(cod. 28 e cod. 56) e dimessi con codice di procedura di ventilazione
meccanica assistita (cod. 96.7_) sono pari Euro 545,00, per i
pazienti il cui ricovero si sia svolto esclusivamente in disciplina
28, e a Euro 457,00 per i pazienti il cui ricovero si sia svolto
esclusivamente in disciplina 56; tariffe MDC specifiche per i cod.
28, 56, e 75 come da all. n. con relativi abbattimenti tariffari per
i ricoveri oltre i valori soglia, con limite tariffario minimo come
da punto precedente.
4) Area Trapianti:
- DRG 458 "ustioni non estese con trapianto di pelle": la tariffa
viene fissata in Euro 24.557,00, per i dimessi da discipline diverse
dal cod. 47 limitatamente ai presidi in cui e' presente l'attivita'
dei Centri Grandi Ustionati (cod. disciplina 47);
- DRG 472 "ustioni estese con intervento chirurgico": la tariffa
viene fissata in Euro 38.493,08, per i dimessi da discipline diverse
dal cod. 47 limitatamente ai presidi in cui e' presente l'attivita'
dei Centri Grandi Ustionati (cod. disciplina 47);
- DRG 191 "interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc"
associato ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene
fissata in Euro 21.866,27;
- DRG 192 "interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc" associato
ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene fissata in Euro
16.496,15;
- trapianto di intestino isolato: la tariffa viene fissata in Euro
164.233,29. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG 148 e
149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella medesima
scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 e al codice di diagnosi secondaria V.42.8
per pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena;
- trapianto multiviscerale: la tariffa viene fissata in Euro
236.795,49. Tale tariffa e' applicata ai casi con codici di
intervento, copresenti nella medesima scheda, 45.63, 45.8, 46.99
associati ad almeno uno dei seguenti codici 43.99, 52.83, 50.59 per
pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di Modena,
indipendentemente dal DRG di dimissione.
Le tariffe sopra fissate, cosi' come le tariffe per i trapianti di
cuore, DRG 103, polmone, DRG 495, rene, DRG 302, fegato, DRG 480 e
midollo, DRG 481, presenti nell'allegato n., sono quelle da porre in
mobilita' da parte dell'Azienda sede di intervento verso l'Azienda di
residenza del paziente ricevente l'organo o il tessuto. Nel
provvedimento di finanziamento complessivo della funzione trapianti
saranno specificate le modalita' di rimborso da riconoscere alle
Aziende che effettuano attivita' di procurement e alle Aziende sede
di banche da parte delle Aziende che effettuano i trapianti.
Relativamente al trapianto di osso si specifica che per trapianto di
osso si deve intendere l'impianto di segmenti ossei prelevati da
donatore cadavere, con finalita' di supporto strutturale sostitutivo
in soggetti neoplastici ove siano state asportate lesioni ossee di
notevoli dimensioni. In presenza del codice in diagnosi secondaria
V42,4 "Osso sostituito da trapianto" e fra gli interventi principali
del codice 78.0_ (ad esclusione delle sotto categorie 78.04, 78.06,
78.08) indipendentemente dal DRG che si viene ad originare alla
tariffa DRG specifica va riconosciuta un valore aggiuntivo pari ad
Euro 1797,27.
5) Area Ortopedia: sono individuati specifici incrementi tariffari
per alcuni interventi chirurgici ed alcune diagnosi principali di
dimissione relativi alla casistica ortopedica di seguito dettagliata,
casistica di alta complessita' e caratterizzata da costi di
produzione estremamente elevati. Tali incrementi sono applicati su
tutta la attivita' erogata in regime di ricovero ordinario dagli
ospedali di fascia A in aggiunta alle tariffe specifiche previste per
i singoli casi:
- codice 81.53 Revisione di sostituzione di articolazione di anca -
Tariffa incrementale di Euro 7.633,23
- codice 81.55 Revisione di sostituzione di articolazione di
ginocchio - Tariffa incrementale di Euro 7.633,23
- codice 81.04 Artrodesi dorsale approccio anteriore - Tariffa
incrementale di Euro 11.362,05
- codice 81.05 Artrodesi dorsale approccio posteriore - Tariffa
incrementale di Euro 11.362,05
- codice 81.06 Artrodesi lombare approccio anteriore - Tariffa
incrementale di Euro 7.633,23
- codice 81.07 Artrodesi lombare approcci laterali - Tariffa
incrementale pari ad Euro 7.633,23
- codice 81.08 Artrodesi lombare approccio posteriore - Tariffa
incrementale di Euro 7.633,23
- codici da 170.1 a 170.9 Tumori maligni delle ossa e delle
cartilagini articolari - Tariffa incrementale di Euro 7633,23
- codici da 171.2 a 171.9 Tumori maligni del connettivo e di altri
tessuti molli - Tariffa incrementale di Euro 7633,23.
Viene mantenuta invariata la tariffa incrementale per gli interventi
di cui al cod. 83.84 "correzione di piede torto" per i casi dimessi
da ospedali di fascia A pari a euro 2127,80, cosi' come previsto
dalla propria delibera 2931/01.
Nel caso di intervento bilaterale da individuare con la ripetizione
del cod. 83.84 in scheda nosologica, la valorizzazione del caso deve
essere incrementata complessivamente del 50% (sommatoria del valore
del DRG 225 e della tariffa incrementale sopra prevista).
Chirurgia della mano: l'attivita' legata a questa specialita' si
caratterizza per un limitato numero di DRG che ne classificano
l'attivita' e che, pertanto, al loro interno contengono tipologie di
intervento abbastanza differenziate sia per tecnica utilizzata che
per complessita'. Una specifica analisi dei costi mostra la
necessita' di intervenire dal punto di vista tariffario
differenziando alcune specifiche tipologie di intervento:
- se presente in diagnosi principale il codice 728.85 "contrattura
muscolare" e in diagnosi secondaria il codice 342.1_ "emiplegia
spastica" o 344.0_ "tetraplegia non altrimenti classificata" in
associazione con i seguenti codici di intervento, 82.57-trasposizione
tendine mano o 82.56-altro trasferimento o trapianto di tendine e/o
83.19-tenotomia o miotomia e/o 83.85-allungamento tendineo,
indipendentemente dal DRG di dimissione, la tariffa e' pari a Euro
3450,00;
- in considerazione del fatto che tutti gli interventi di reimpianto
vengono collocati nel DRG 441-interventi sulla mano per traumatismo,
in considerazione, inoltre, dei costi rilevati per gli interventi di
reimpianto microchirugico, si stabilisce che in presenza dei codici
di diagnosi principale 885.0 o 885.1 o 886.0 o 886.1 associati ai
codici di intervento 84.21 o 84.22 la tariffa e' pari a Euro 4900,00.
In caso di reimpianto multiplo il codice di procedura verra' ripetuto
tante volte quante sono le dite reimpiantate e viene aggiunto un
valore di 2000 Euro alla tariffa precedente per ogni reimpianto oltre
il primo.
6) Cod. intervento 92.27 (impianto o inserzione di elementi
radioattivi) o 92.28 (iniezione o istillazione di radioisotopi)
associato al cod. diagnosi V 58.0 la tariffa viene fissata in
8.500,00.
7) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore al
valore soglia: la relativa remunerazione complessiva massima e'
ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica ed il prodotto fra
le giornate di degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die"
DRG specifica (Allegati n.4.1 e 4.2).
Regime di day hospital
Tariffe massime come da Allegato n. 4.3:
1. DRG chirurgici e non medici: 80% della tariffa massima prevista
per i ricoveri ordinari con durata della degenza superiore a un
giorno.
2. DRG medici: con 1, 2, 3 accessi tariffa forfettaria pari a Euro
124,47; con piu' di 3 accessi 80% della tariffa massima prevista per
i ricoveri in ordinario di piu' giorni.
3. Per i casi attribuiti ai DRG 410M-chemioterapia non associata a
diagnosi secondaria di leucemia acuta, 409M-radioterapia e
492M-chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia: -
casi con un solo accesso: tariffa forfettaria di Euro 124,47; - casi
con accessi compresi fra 2 e 7: 80% della tariffa massima prevista
per i ricoveri in ordinario di piu' giorni; - casi con piu' di 7
accessi: 100% della tariffa massima prevista per i ricoveri in
ordinario di piu' giorni. In particolare per quel che riguarda il DRG
410, consapevoli che la modalita' di remunerazione sopra prevista non
e' la piu' corretta per la tipologia di attivita' erogata e per la
modalita' di erogazione e che pertanto la tariffa che viene a
generarsi puo' non essere coerente con i costi sostenuti, si ritiene
opportuno, gia' a partire dal 2004, una revisione radicale delle
modalita' di remunerazione di tale attivita', anche legata a nuove
indicazioni sulla modalita' di erogazione e di classificazione delle
prestazioni.
4. per i casi attribuiti ai seguenti DRGs indipendentemente dal
numero di accessi:
- 124M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
diagnosi complicata
- 125M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
senza diagnosi complicata
- 323M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di
piu' giorni.
Ricoveri ripetuti
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, dimesso da
unita' operative per acuti, di durata superiore a un giorno,
effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso Presidio e
classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), le
tariffe sono ridotte come di seguito specificato:
1. Intervallo temporale 2-7 giorni: re-ricoveri con stessa MDC
avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni,
escluse le riammissioni nella giornata di lunedi' dei pazienti
dimessi il venerdi' o il sabato della settimana precedente e le
riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il
venerdi' della settimana precedente, abbattimento del 50% della
corrispondente tariffa;
2. intervallo temporale 8-30 giorni: abbattimento tariffario del 20%
della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di
ricovero, ad eccezione dei casi attribuiti nel primo ricovero ai DRG
257, 258, 259 e 260 che nel secondo ricovero presentino i codici di
intervento 85.53 o 85.54.
3. I ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, avvenuti nello
stesso Presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedi'
dei pazienti dimessi il venerdi' o il sabato della settimana
precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti
dimessi il venerdi' della settimana precedente, non sono ricompresi
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto essi sono
oggetto di controllo obbligatorio interno, finalizzato ad
evidenziare i casi nei quali si sia verificata una frammentazione
dell'episodio di ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei
due episodi deve essere annullato;
4. fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di
cui ai punti 1 e 2 le seguenti categorie di ricoveri:
- ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata
con i codici compresi fra il codice 140.0 e il codice 208.91 o
compresi fra il codice 230.0 e il codice 239.9 o codificate con i
codici V58.0 o V58.1)
- ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490
- casi in cui il ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG
di tipo chirurgico avente peso relativo superiore o uguale a 1,5
(vedi colonna "peso" allegati).
(segue allegato fotografato)