REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2133

Recepimento ai fini degli scambi interregionali dell'accordo 24/7/2003 della conferenza Stato/Regioni - Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'                   
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la           
produzione di plasmaderivati";                                                  
- il DM 18/9/1991, con il quale e' stato determinato "il prezzo                 
unitario di cessione delle unita' di sangue tra Servizi sanitari,               
uniforme su tutto il territorio nazionale";                                     
- i successivi Decreti ministeriali 22/11/1993 e 5/11/1996, con cui             
il prezzo unitario di cessione e' stato aggiornato;                             
- gli artt. 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del Dlgs 28/8/1997, n.            
281, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo              
Stato, le Regioni e le Province Autonome il compito di promuovere e             
sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di           
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle                   
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;                 
- l'accordo  del 24 luglio 2003 della Conferenza permanente per i               
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e            
Bolzano sancito tra il Ministro della Salute, le Regioni e le                   
Province Autonome di Trento e Bolzano per l'"Aggiornamento del prezzo           
unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi               
sanitari pubblici";                                                             
considerato che nella premessa del testo dell'Accordo e' previsto che           
".........le Regioni si impegnano, per gli scambi interregionali, a             
recepire con propri provvedimenti" l'aggiornamento del prezzo                   
unitario di cessione previsto dall'Accordo medesimo;                            
dato atto che l'Accordo interregionale sopra citato e' stato sancito            
in data 24/7/2003 - Repertorio atti n. 1806 senza fissare                       
specificatamente decorrenze di entrata in vigore dell'Accordo                   
stesso;                                                                         
valutata l'opportunita' di recepire l'Accordo interregionale di cui             
sopra, relativamente agli scambi interregionali, dal 24/7/2003;                 
dato atto che all'art. 1, comma 1 dell'Accordo interregionale e'                
previsto che: "......Per quanto attiene gli scambi intraregionali il            
prezzo e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto             
dei contenuti del piano sangue delle singole Regioni";                          
visto il Piano sangue e plasma regionale 2002/2003, approvato con               
deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 9/7/2002 (proposta             
della Giunta regionale in data 13/5/2002, n. 756);                              
considerato che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la                        
deliberazione di Giunta regionale n. 2581 del 16/12/2002                        
"Ridefinizione delle tariffe relative alla cessione del sangue e                
degli emoderivati fra le strutture sanitarie pubbliche e private                
della regione Emilia Romagna";                                                  
richiamate le successive note esplicative relative alla sopracitata             
deliberazione 2581/02 del Direttore generale Sanita' e Politiche                
sociali, prot. n. ass/dir/9314 del 7/3/2003 e prot. n. ass/dir/18796            
del 7/5/2003;                                                                   
considerata la necessita' di procedere a una valutazione delle                  
tariffe intraregionali fissate con la citata deliberazione 2581/02,             
con riferimento alle tariffe dell'Accordo interregionale del                    
24/7/2003 di cui trattasi e quindi di rinviare a successivo                     
provvedimento la definizione completa delle tariffe intraregionali,             
confermando, per l'anno 2003, le tariffe fissate con la citata                  
deliberazione, per gli scambi intraregionali;                                   
dato atto che l'art. 1, commi 2 e 3, dell'Accordo interregionale                
prevede un adeguamento delle tariffe di rimborso, riconosciute alle             
Associazioni volontarie dei donatori che sul territorio nazionale,              
concorrono, in esito ad apposite convenzioni previste dalla Legge               
107/90, all'autosufficienza nazionale;                                          
visto, inoltre, l'art. 2, p. 2 dell'Accordo interregionale, cosi'               
recitante: "Le Regioni e le Province Autonome, entro tre mesi                   
dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono e stipulano            
specifici accordi con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di             
sangue, presenti sul proprio territorio .........";                             
dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la deliberazione            
di Giunta regionale n. 590 del 15 aprile 2002 "Ridefinizione delle              
tariffe di cui al DM 5/11/1996, art. 2 relativamente ai costi                   
associativi e di raccolta sostenuti dalle Associazioni dei donatori             
volontari di sangue", con decorrenza dell'adeguamento delle tariffe             
dall'1/1/2002;                                                                  
considerato, quindi, che la Regione Emilia-Romagna, proprio valutando           
gli aumenti dei costi delle Associazioni dei donatori volontari, con            
decorrenza dal primo gennaio 2002, a seguito del  citato                        
provvedimento, aveva gia' adeguato le tariffe, con un aumento del               
15%, limitatamente ai costi associativi e ai costi di raccolta,                 
riferiti alle unita' di sangue intero;                                          
considerata, alla luce di quanto sopra, l'opportunita' di effettuare            
una valutazione, coinvolgendo anche le Associazioni del volontariato            
dei donatori maggiormente rappresentative presenti nel territorio               
regionale, ai fini di una verifica complessiva, tenendo conto delle             
attuali tariffe regionali e dell'adeguamento a livello nazionale                
introdotto con l'Accordo interregionale del 24/7/2003;                          
ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo atto, la definizione e             
la stipula di eventuali ulteriori accordi con le Associazioni e                 
Federazioni dei Donatori di sangue, presenti sul territorio                     
regionale;                                                                      
dato atto , ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita'                   
amministrativa del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali,              
dott. Franco Rossi;                                                             
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sanita' e           
Politiche sociali espresso nella seduta del 23/10/2003;                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di recepire l'Accordo del 24 luglio 2003 della Conferenza                    
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
Autonome di Trento e Bolzano sancito tra il Ministro della salute, le           
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per                          
l'"Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli             
emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici", relativamente agli                
scambi interregionali, approvando nel contempo le tariffe del sangue            
e degli emocomponenti definite nella tabella di cui all'Allegato 1 al           
medesimo Accordo, che si allega quale parte integrante del presente             
atto, sempre limitatamente agli scambi interregionali;                          
2) di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe di cui al punto 1)            
dal 24 luglio 2003, per le motivazioni espresse in premessa;                    
3) di confermare, in attesa della verifica di cui al punto 4.a, per             
quanto riguarda gli scambi intraregionali i provvedimenti regionali             
assunti al riguardo, ed in particolare la deliberazione di Giunta               
regionale 2581/02, nonche' le note esplicative ass/dir/03 n. 9314 del           
7/3/2003 e n. 18796 del 7/5/2003;                                               
4) di rimandare ad un successivo provvedimento:                                 
a) la definizione complessiva delle tariffe intraregionali, con                 
decorrenza dall'anno 2004, previa valutazione delle tariffe regionali           
esistenti e di quelle previste dall'Accordo interregionale del                  
24/7/2003, tenuto conto dei contenuti del Piano sangue regionale                
2002/2003, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 382            
del 9/7/2002;                                                                   
b) la definizione e stipula di accordi con le Associazioni e                    
Federazioni dei Donatori di sangue presenti sul territorio regionale,           
previa verifica, con riferimento alla propria deliberazione 590/02 e            
all'Accordo interregionale del 24/7/2003;                                       
5) di dare mandato al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali            
di istituire un gruppo di lavoro con le Associazioni e Federazioni              
dei Donatori di sangue maggiormente rappresentative presenti nel                
territorio regionale, ai fini di cui al punto 4), lett. b);                     
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Repertorio n. 1806 del 24 luglio 2003                                           
Conferenza Stato Regioni - Seduta del 24 luglio 2003                            
Oggetto: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le                  
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante:                 
"Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli               
emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici".                                   
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le           
Province Autonome di Trento e di Bolzano;                                       
visti l'art. 4, comma 1, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera c) e             
l'art. 45 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del                  
Servizio Sanitario Nazionale;                                                   
visti la Legge 4 maggio 1990, n.107, concernente "Disciplina per le             
attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi                     
componenti per la produzione di plasmaderivati" e i relativi decreti            
attuativi;                                                                      
visto in particolare l'art.1, comma 6 della predetta Legge n. 107 del           
1990;                                                                           
visto il DM 18 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.           
232 del 3 ottobre 1991, con il quale e' stato determinato "il prezzo            
unitario di cessione delle unita' di sangue tra Servizi sanitari ,              
uniforme su tutto il territorio nazionale";                                     
visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22                  
novembre 1993, e del 5 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta                 
Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario           
di cessione e' stato aggiornato;                                                
visto l'art. 3 del DLgs 30 giugno 1993, n. 266;                                 
visto il DM 1 marzo 2000, recante "Adozione del progetto relativo al            
Piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001",                     
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73              
del 28 marzo 2000;                                                              
visto il DM 25 gennaio 2001, recante "Caratteristiche e modalita' per           
la donazione di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta           
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;                                              
visto il DM 26 gennaio 2001, recante "Protocolli per l'accertamento             
della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti",                     
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;                    
vista la Circolare 30 ottobre 2000, n. 17, pubblicata nella Gazzetta            
Ufficiale del 4 novembre 2000, n. 258 recante "Adeguamento dei                  
livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle           
indagini sui costituenti virali per HCV";                                       
vista la Circolare 19 dicembre 2001, n. 14, pubblicata nella Gazzetta           
Ufficiale del 28 dicembre 2001, n. 300 recante "Indicazioni                     
integrative alla Circolare 30 ottobre 2000, n. 17";                             
visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del DLgs 28                
agosto 1997, n.281, che affidano a questa Conferenza il compito di              
promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del           
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio            
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse                   
comune;                                                                         
visto lo schema di decreto recante "Aggiornamento del prezzo unitario           
di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari               
pubblici, trasmesso dal  Ministero della salute con nota del 29 marzo           
2002, esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre 2002, e              
rinviato per approfondimenti";                                                  
vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa con nota del 3               
luglio 2003 dal Ministero della Salute, in sostituzione del suddetto            
schema di decreto, da effettuarsi con le modalita' in esame a seguito           
motivata dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della                
Costituzione;                                                                   
considerato che la proposta nasce dalla necessita', ai fini del                 
raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma,            
di provvedere a sostenere le iniziative delle Associazioni e                    
Federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero             
dei donatori e delle donazioni, per raggiungere la quale e'                     
necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese              
usufruibili a livello territoriale e per quanto attiene agli scambi             
intraregionali il prezzo e' fissato da appositi provvedimenti                   
regionali, tenuto conto dei contenuti del Piano del sangue delle                
singole Regioni;                                                                
vista la nota del 17 luglio 2003, con la quale, il Ministero                    
dell'economia e delle Finanze, comunicava il parere favorevole sulla            
proposta di accordo in oggetto, subordinato all'inserimento del                 
seguente comma: "all'attuazione del presente accordo si provvede nei            
limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come             
integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei                
limiti e in coerenza dei programmati Livelli essenziali di assistenza           
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29                  
novembre 2001 e successive integrazioni";                                       
considerato che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si e' convenuto             
sulla proposta del Ministero dell'Economia e sono state concordate              
alcune modifiche al testo dello schema di accordo in oggetto, che con           
nota del 18 luglio 2003 e' stata trasmessa nella stesura definitiva             
ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e alle                    
Amministrazioni interessate;                                                    
considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,            
i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole                     
all'accordo;                                                                    
acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e                
Province Autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DLgs 28           
agosto 1997, n. 281;                                                            
sancisce tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province                 
Autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini                    
sottoindicati:                                                                  
- considerato l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo           
per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'ISTAT per gli               
anni 1996-2001, stimato al 15%;                                                 
- considerato l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario              
negli anni 1996-2001;                                                           
- considerata la necessita', ai fini del raggiungimento                         
dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a           
sostenere le iniziative delle Associazioni e Federazioni di                     
volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e             
delle donazioni;                                                                
- ritenuto importante il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni           
di volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale  per           
raggiungere la quale e' necessario l'impegno a che tutte le possibili           
donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale;                        
- tenuto conto che il prezzo unitario di cessione del sangue e' stato           
rivisto da ultimo con il precitato DM 5 novembre 1996 e che si                  
ritiene necessario aggiornare tale prezzo, che le regioni si                    
impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con propri                 
provvedimenti;                                                                  
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di              
Trento e Bolzano si conviene quanto segue:                                      
Art. 1                                                                          
1) Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a             
livello nazionale per gli scambi interregionali tra Servizi sanitari            
pubblici viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una                  
rivalutazione dei, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5            
novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo           
e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei                
contenuti del piano sangue delle singole Regioni.                               
2) Considerata la necessita' di sostenere, ai fini del raggiungimento           
dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative           
delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue, la                     
rivalutazione opera sulla  voce "Costi per le attivita' associative".           
Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore               
tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, cosi'               
articolato: non inferiore al 17 % nel 2003, al 20%  per l'anno 2004 e           
al 25% per l'anno 2005; essa e' determinata sulla base dell'aumento             
dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita',                   
calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre, all'interno               
della voce "Costi per l'attivita' di raccolta", definito                        
nell'Allegato B del decreto ministeriale 22 novembre 1993, il                   
presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi per il              
personale e l'assicurazione R.C., sulla base dell'aumento dell'indice           
dei prezzi al consumo per l'intera  collettivita'  calcolato                    
dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.                                              
3) Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle                  
Associazioni in misura  non inferiore a quanto stabilito al comma 2,            
in sede regionale possono essere stipulati accordi che prevedono                
ulteriori specifici incrementi per le attivita' miranti alla                    
sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del                 
sangue.                                                                         
Art. 2                                                                          
1)  Il prezzo unitario di scambio del sangue, di cui al comma 1                 
dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo dei costi complessivi                 
attribuibili, per tutte le attivita' di produzione degli                        
emocomponenti cosi' determinate:                                                
a) promozione della donazione, sostenuta dalle Associazioni e                   
Federazioni dei Donatori di sangue;                                             
b) raccolta  del  sangue e componenti, eseguita dal Servizio                    
trasfusionale e in parte dalle Associazioni dei Donatori di sangue,             
in via convenzionale;                                                           
c) scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli               
emocomponenti, effettuata dal Servizio trasfusionale.                           
2) Le Regioni e le Province Autonome, entro tre mesi dall'entrata in            
vigore del presente Accordo definiscono e stipulano specifici accordi           
con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue presenti sul           
proprio territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1.                 
3) Le Regioni e le Province Autonome, in sede di autocoordinamento,             
effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della                   
eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole Regioni           
con le Associazioni, a garanzia della autosufficienza regionale e               
nazionale.                                                                      
4) Le Regioni contestualmente alla stipula del presente Accordo si              
impegnano ad adottare sistemi di contabilita' analitica per                     
quantificare i costi di produzione degli emocomponenti.                         
5) Le Regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a                
disposizione dai donatori.                                                      
Art. 3                                                                          
1) Il prezzo complessivo, per le unita' di emazie concentrate,                  
prodotte da sangue intero raccolte in  sacca multipla con soluzione             
additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, e' pari ad Euro 153.                 
2) Nel prezzo della tariffa di scambio non e' compreso il prezzo di             
movimentazione degli emocomponenti che comprende:                               
- una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio,              
comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto              
delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;                         
- una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di              
logistica piu' rapidi e convenienti, tenuto conto della                         
deteriorabilita' dei prodotti, e, comunque, concordata tra la                   
struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.                            
I costi definiti connessi con la "movimentazione emocomponenti" sono            
a carico della struttura trasfusionale acquirente.                              
3) Il prezzo di scambio del sangue stabilito con il presente Accordo            
e' sottoposto a verifica allo  scadere di un anno a far data dalla              
sua stipula.                                                                    
Art. 4                                                                          
1) Il prezzo unitario del  sangue e degli  emocomponenti negli scambi           
interregionali tra Servizi sanitari pubblici su tutto il territorio             
nazionale viene definito nella Tabella di cui all'Allegato 1.                   
2) Il prezzo degli emocomponenti contrassegnati con asterisco nella             
tabella di cui all'Allegato 1, comprendono la quota per la ricerca di           
HCV (virus epatite C) mediante NAT (test amplificazione acidi                   
nucleici).                                                                      
Art. 5                                                                          
All'attuazione dell'Accordo interregionale si provvede nei limiti               
delle risorse previste dall'Accordo dell'8/8/2001, come integrato               
dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in              
coerenza dei programmati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al             
DPCM del 29/11/2001 e successive integrazioni.                                  
ALLEGATO 2                                                                      
Emocomponenti  Tariffa                                                          
- Concentrato eritrocitario                                                     
  (280 ml +/- 20%) (*)  153,00                                                  
- Concentrato eritrocitario                                                     
  da prelievo multicomponente(*)  210,00                                        
- Plasma fresco congelato                                                       
  (congelato entro 6 ore dal prelievo)                                          
  (250 ml +/- 20%)  20,00                                                       
- Unita' di plasma da aferesi                                                   
  (non inferiore a 500 ml)(*)  161,00                                           
- Unita' di plasma                                                              
  da prelievo multicomponente                                                   
  (non inferiore a 300 ml)  52,00                                               
- Concentrato piastrinico da singola unita'                                     
  (0,6 x 10 elevato alla                                                        
  undicesima potenza piastrine)  23,00                                          
- Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat                                 
  (2,5 x 10 elevato alla                                                        
  undicesima potenza piastrine)  115,00                                         
- Concentrato piastrinico da aferesi                                            
  (3 x 10 elevato alla                                                          
  undicesima potenza piastrine)(*)  438,00                                      
- Concentrato piastrinico                                                       
  da prelievo multicomponente                                                   
  (2 x 10 elevato alla                                                          
  undicesima potenza piastrine)(*)  288,00                                      
- Concentrato granulocitario                                                    
  da aferesi (1 x 10 elevato                                                    
  alla decima potenza granulociti)(*)  468,00                                   
- Concentrato di cellule staminali                                              
  da aferesi (incluso il conteggio                                              
  delle cellule staminali in citofluorimetria)  640,00                          
- Concentrato di cellule staminali                                              
  da cordone ombelicale  17.000,00                                              
- Crioprecipitato (contenuto minimo                                             
  di fattore VIII pari a 100 UI)  37,00                                         
- Procedura di autotrasfusione                                                  
  mediante predeposito e per singola unita'  70,00                              
Maggiorazioni  Tariffa                                                          
- Cessione concentrati eritrocitari                                             
  di gruppo 0 Rh negativo                                                       
  per scorte ed emergenze  15,00                                                
- Rimozione del buffy-coat per unita'  5,00                                     
- Deleucocitazione mediante                                                     
  filtrazione in linea  40,00                                                   
- Deleucocitazione mediante                                                     
  filtrazione fuori linea                                                       
  (per ogni filtro impiegato)  50,00                                            
- Procedura completa                                                            
  congelamento/scongelamento cellule                                            
  (eritrociti o piastrine)  280,00                                              
- Criopreservazione cellule staminali                                           
  da aferesi  510,00                                                            
- Lavaggio cellule manuale  41,00                                               
- Lavaggio cellule con separatore  80,00                                        
- Inattivazione virale del plasma                                               
  (250 ml +/- 20%)  60,00                                                       
- Irradiazione  38,00                                                           
(*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della                        
qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT                    
testing.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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