DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2133
Recepimento ai fini degli scambi interregionali dell'accordo 24/7/2003 della conferenza Stato/Regioni - Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
- il DM 18/9/1991, con il quale e' stato determinato "il prezzo
unitario di cessione delle unita' di sangue tra Servizi sanitari,
uniforme su tutto il territorio nazionale";
- i successivi Decreti ministeriali 22/11/1993 e 5/11/1996, con cui
il prezzo unitario di cessione e' stato aggiornato;
- gli artt. 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del Dlgs 28/8/1997, n.
281, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome il compito di promuovere e
sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
- l'accordo del 24 luglio 2003 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sancito tra il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano per l'"Aggiornamento del prezzo
unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi
sanitari pubblici";
considerato che nella premessa del testo dell'Accordo e' previsto che
".........le Regioni si impegnano, per gli scambi interregionali, a
recepire con propri provvedimenti" l'aggiornamento del prezzo
unitario di cessione previsto dall'Accordo medesimo;
dato atto che l'Accordo interregionale sopra citato e' stato sancito
in data 24/7/2003 - Repertorio atti n. 1806 senza fissare
specificatamente decorrenze di entrata in vigore dell'Accordo
stesso;
valutata l'opportunita' di recepire l'Accordo interregionale di cui
sopra, relativamente agli scambi interregionali, dal 24/7/2003;
dato atto che all'art. 1, comma 1 dell'Accordo interregionale e'
previsto che: "......Per quanto attiene gli scambi intraregionali il
prezzo e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto
dei contenuti del piano sangue delle singole Regioni";
visto il Piano sangue e plasma regionale 2002/2003, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 9/7/2002 (proposta
della Giunta regionale in data 13/5/2002, n. 756);
considerato che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la
deliberazione di Giunta regionale n. 2581 del 16/12/2002
"Ridefinizione delle tariffe relative alla cessione del sangue e
degli emoderivati fra le strutture sanitarie pubbliche e private
della regione Emilia Romagna";
richiamate le successive note esplicative relative alla sopracitata
deliberazione 2581/02 del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali, prot. n. ass/dir/9314 del 7/3/2003 e prot. n. ass/dir/18796
del 7/5/2003;
considerata la necessita' di procedere a una valutazione delle
tariffe intraregionali fissate con la citata deliberazione 2581/02,
con riferimento alle tariffe dell'Accordo interregionale del
24/7/2003 di cui trattasi e quindi di rinviare a successivo
provvedimento la definizione completa delle tariffe intraregionali,
confermando, per l'anno 2003, le tariffe fissate con la citata
deliberazione, per gli scambi intraregionali;
dato atto che l'art. 1, commi 2 e 3, dell'Accordo interregionale
prevede un adeguamento delle tariffe di rimborso, riconosciute alle
Associazioni volontarie dei donatori che sul territorio nazionale,
concorrono, in esito ad apposite convenzioni previste dalla Legge
107/90, all'autosufficienza nazionale;
visto, inoltre, l'art. 2, p. 2 dell'Accordo interregionale, cosi'
recitante: "Le Regioni e le Province Autonome, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono e stipulano
specifici accordi con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di
sangue, presenti sul proprio territorio .........";
dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la deliberazione
di Giunta regionale n. 590 del 15 aprile 2002 "Ridefinizione delle
tariffe di cui al DM 5/11/1996, art. 2 relativamente ai costi
associativi e di raccolta sostenuti dalle Associazioni dei donatori
volontari di sangue", con decorrenza dell'adeguamento delle tariffe
dall'1/1/2002;
considerato, quindi, che la Regione Emilia-Romagna, proprio valutando
gli aumenti dei costi delle Associazioni dei donatori volontari, con
decorrenza dal primo gennaio 2002, a seguito del citato
provvedimento, aveva gia' adeguato le tariffe, con un aumento del
15%, limitatamente ai costi associativi e ai costi di raccolta,
riferiti alle unita' di sangue intero;
considerata, alla luce di quanto sopra, l'opportunita' di effettuare
una valutazione, coinvolgendo anche le Associazioni del volontariato
dei donatori maggiormente rappresentative presenti nel territorio
regionale, ai fini di una verifica complessiva, tenendo conto delle
attuali tariffe regionali e dell'adeguamento a livello nazionale
introdotto con l'Accordo interregionale del 24/7/2003;
ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo atto, la definizione e
la stipula di eventuali ulteriori accordi con le Associazioni e
Federazioni dei Donatori di sangue, presenti sul territorio
regionale;
dato atto , ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita'
amministrativa del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali,
dott. Franco Rossi;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sanita' e
Politiche sociali espresso nella seduta del 23/10/2003;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire l'Accordo del 24 luglio 2003 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sancito tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per
l'"Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli
emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici", relativamente agli
scambi interregionali, approvando nel contempo le tariffe del sangue
e degli emocomponenti definite nella tabella di cui all'Allegato 1 al
medesimo Accordo, che si allega quale parte integrante del presente
atto, sempre limitatamente agli scambi interregionali;
2) di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe di cui al punto 1)
dal 24 luglio 2003, per le motivazioni espresse in premessa;
3) di confermare, in attesa della verifica di cui al punto 4.a, per
quanto riguarda gli scambi intraregionali i provvedimenti regionali
assunti al riguardo, ed in particolare la deliberazione di Giunta
regionale 2581/02, nonche' le note esplicative ass/dir/03 n. 9314 del
7/3/2003 e n. 18796 del 7/5/2003;
4) di rimandare ad un successivo provvedimento:
a) la definizione complessiva delle tariffe intraregionali, con
decorrenza dall'anno 2004, previa valutazione delle tariffe regionali
esistenti e di quelle previste dall'Accordo interregionale del
24/7/2003, tenuto conto dei contenuti del Piano sangue regionale
2002/2003, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 382
del 9/7/2002;
b) la definizione e stipula di accordi con le Associazioni e
Federazioni dei Donatori di sangue presenti sul territorio regionale,
previa verifica, con riferimento alla propria deliberazione 590/02 e
all'Accordo interregionale del 24/7/2003;
5) di dare mandato al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
di istituire un gruppo di lavoro con le Associazioni e Federazioni
dei Donatori di sangue maggiormente rappresentative presenti nel
territorio regionale, ai fini di cui al punto 4), lett. b);
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Repertorio n. 1806 del 24 luglio 2003
Conferenza Stato Regioni - Seduta del 24 luglio 2003
Oggetto: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante:
"Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli
emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici".
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano;
visti l'art. 4, comma 1, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera c) e
l'art. 45 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio Sanitario Nazionale;
visti la Legge 4 maggio 1990, n.107, concernente "Disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti per la produzione di plasmaderivati" e i relativi decreti
attuativi;
visto in particolare l'art.1, comma 6 della predetta Legge n. 107 del
1990;
visto il DM 18 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 3 ottobre 1991, con il quale e' stato determinato "il prezzo
unitario di cessione delle unita' di sangue tra Servizi sanitari ,
uniforme su tutto il territorio nazionale";
visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22
novembre 1993, e del 5 novembre 1996, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario
di cessione e' stato aggiornato;
visto l'art. 3 del DLgs 30 giugno 1993, n. 266;
visto il DM 1 marzo 2000, recante "Adozione del progetto relativo al
Piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73
del 28 marzo 2000;
visto il DM 25 gennaio 2001, recante "Caratteristiche e modalita' per
la donazione di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;
visto il DM 26 gennaio 2001, recante "Protocolli per l'accertamento
della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;
vista la Circolare 30 ottobre 2000, n. 17, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2000, n. 258 recante "Adeguamento dei
livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle
indagini sui costituenti virali per HCV";
vista la Circolare 19 dicembre 2001, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2001, n. 300 recante "Indicazioni
integrative alla Circolare 30 ottobre 2000, n. 17";
visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del DLgs 28
agosto 1997, n.281, che affidano a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse
comune;
visto lo schema di decreto recante "Aggiornamento del prezzo unitario
di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari
pubblici, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 29 marzo
2002, esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre 2002, e
rinviato per approfondimenti";
vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa con nota del 3
luglio 2003 dal Ministero della Salute, in sostituzione del suddetto
schema di decreto, da effettuarsi con le modalita' in esame a seguito
motivata dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della
Costituzione;
considerato che la proposta nasce dalla necessita', ai fini del
raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma,
di provvedere a sostenere le iniziative delle Associazioni e
Federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero
dei donatori e delle donazioni, per raggiungere la quale e'
necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese
usufruibili a livello territoriale e per quanto attiene agli scambi
intraregionali il prezzo e' fissato da appositi provvedimenti
regionali, tenuto conto dei contenuti del Piano del sangue delle
singole Regioni;
vista la nota del 17 luglio 2003, con la quale, il Ministero
dell'economia e delle Finanze, comunicava il parere favorevole sulla
proposta di accordo in oggetto, subordinato all'inserimento del
seguente comma: "all'attuazione del presente accordo si provvede nei
limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come
integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei
limiti e in coerenza dei programmati Livelli essenziali di assistenza
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive integrazioni";
considerato che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si e' convenuto
sulla proposta del Ministero dell'Economia e sono state concordate
alcune modifiche al testo dello schema di accordo in oggetto, che con
nota del 18 luglio 2003 e' stata trasmessa nella stesura definitiva
ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e alle
Amministrazioni interessate;
considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole
all'accordo;
acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province Autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DLgs 28
agosto 1997, n. 281;
sancisce tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini
sottoindicati:
- considerato l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'ISTAT per gli
anni 1996-2001, stimato al 15%;
- considerato l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario
negli anni 1996-2001;
- considerata la necessita', ai fini del raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a
sostenere le iniziative delle Associazioni e Federazioni di
volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e
delle donazioni;
- ritenuto importante il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni
di volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale per
raggiungere la quale e' necessario l'impegno a che tutte le possibili
donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale;
- tenuto conto che il prezzo unitario di cessione del sangue e' stato
rivisto da ultimo con il precitato DM 5 novembre 1996 e che si
ritiene necessario aggiornare tale prezzo, che le regioni si
impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con propri
provvedimenti;
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano si conviene quanto segue:
Art. 1
1) Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a
livello nazionale per gli scambi interregionali tra Servizi sanitari
pubblici viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una
rivalutazione dei, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5
novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo
e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei
contenuti del piano sangue delle singole Regioni.
2) Considerata la necessita' di sostenere, ai fini del raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative
delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue, la
rivalutazione opera sulla voce "Costi per le attivita' associative".
Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore
tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, cosi'
articolato: non inferiore al 17 % nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e
al 25% per l'anno 2005; essa e' determinata sulla base dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita',
calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre, all'interno
della voce "Costi per l'attivita' di raccolta", definito
nell'Allegato B del decreto ministeriale 22 novembre 1993, il
presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi per il
personale e l'assicurazione R.C., sulla base dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' calcolato
dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.
3) Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle
Associazioni in misura non inferiore a quanto stabilito al comma 2,
in sede regionale possono essere stipulati accordi che prevedono
ulteriori specifici incrementi per le attivita' miranti alla
sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del
sangue.
Art. 2
1) Il prezzo unitario di scambio del sangue, di cui al comma 1
dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo dei costi complessivi
attribuibili, per tutte le attivita' di produzione degli
emocomponenti cosi' determinate:
a) promozione della donazione, sostenuta dalle Associazioni e
Federazioni dei Donatori di sangue;
b) raccolta del sangue e componenti, eseguita dal Servizio
trasfusionale e in parte dalle Associazioni dei Donatori di sangue,
in via convenzionale;
c) scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli
emocomponenti, effettuata dal Servizio trasfusionale.
2) Le Regioni e le Province Autonome, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente Accordo definiscono e stipulano specifici accordi
con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue presenti sul
proprio territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1.
3) Le Regioni e le Province Autonome, in sede di autocoordinamento,
effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della
eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole Regioni
con le Associazioni, a garanzia della autosufficienza regionale e
nazionale.
4) Le Regioni contestualmente alla stipula del presente Accordo si
impegnano ad adottare sistemi di contabilita' analitica per
quantificare i costi di produzione degli emocomponenti.
5) Le Regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a
disposizione dai donatori.
Art. 3
1) Il prezzo complessivo, per le unita' di emazie concentrate,
prodotte da sangue intero raccolte in sacca multipla con soluzione
additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, e' pari ad Euro 153.
2) Nel prezzo della tariffa di scambio non e' compreso il prezzo di
movimentazione degli emocomponenti che comprende:
- una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio,
comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto
delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;
- una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di
logistica piu' rapidi e convenienti, tenuto conto della
deteriorabilita' dei prodotti, e, comunque, concordata tra la
struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.
I costi definiti connessi con la "movimentazione emocomponenti" sono
a carico della struttura trasfusionale acquirente.
3) Il prezzo di scambio del sangue stabilito con il presente Accordo
e' sottoposto a verifica allo scadere di un anno a far data dalla
sua stipula.
Art. 4
1) Il prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi
interregionali tra Servizi sanitari pubblici su tutto il territorio
nazionale viene definito nella Tabella di cui all'Allegato 1.
2) Il prezzo degli emocomponenti contrassegnati con asterisco nella
tabella di cui all'Allegato 1, comprendono la quota per la ricerca di
HCV (virus epatite C) mediante NAT (test amplificazione acidi
nucleici).
Art. 5
All'attuazione dell'Accordo interregionale si provvede nei limiti
delle risorse previste dall'Accordo dell'8/8/2001, come integrato
dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in
coerenza dei programmati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al
DPCM del 29/11/2001 e successive integrazioni.
ALLEGATO 2
Emocomponenti Tariffa
- Concentrato eritrocitario
(280 ml +/- 20%) (*) 153,00
- Concentrato eritrocitario
da prelievo multicomponente(*) 210,00
- Plasma fresco congelato
(congelato entro 6 ore dal prelievo)
(250 ml +/- 20%) 20,00
- Unita' di plasma da aferesi
(non inferiore a 500 ml)(*) 161,00
- Unita' di plasma
da prelievo multicomponente
(non inferiore a 300 ml) 52,00
- Concentrato piastrinico da singola unita'
(0,6 x 10 elevato alla
undicesima potenza piastrine) 23,00
- Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat
(2,5 x 10 elevato alla
undicesima potenza piastrine) 115,00
- Concentrato piastrinico da aferesi
(3 x 10 elevato alla
undicesima potenza piastrine)(*) 438,00
- Concentrato piastrinico
da prelievo multicomponente
(2 x 10 elevato alla
undicesima potenza piastrine)(*) 288,00
- Concentrato granulocitario
da aferesi (1 x 10 elevato
alla decima potenza granulociti)(*) 468,00
- Concentrato di cellule staminali
da aferesi (incluso il conteggio
delle cellule staminali in citofluorimetria) 640,00
- Concentrato di cellule staminali
da cordone ombelicale 17.000,00
- Crioprecipitato (contenuto minimo
di fattore VIII pari a 100 UI) 37,00
- Procedura di autotrasfusione
mediante predeposito e per singola unita' 70,00
Maggiorazioni Tariffa
- Cessione concentrati eritrocitari
di gruppo 0 Rh negativo
per scorte ed emergenze 15,00
- Rimozione del buffy-coat per unita' 5,00
- Deleucocitazione mediante
filtrazione in linea 40,00
- Deleucocitazione mediante
filtrazione fuori linea
(per ogni filtro impiegato) 50,00
- Procedura completa
congelamento/scongelamento cellule
(eritrociti o piastrine) 280,00
- Criopreservazione cellule staminali
da aferesi 510,00
- Lavaggio cellule manuale 41,00
- Lavaggio cellule con separatore 80,00
- Inattivazione virale del plasma
(250 ml +/- 20%) 60,00
- Irradiazione 38,00
(*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della
qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT
testing.