DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2202
Approvazione convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il "Coordinamento delle Associazioni di volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini per la gestione della rete di telefonia mobile ad uso del volontariato di protezione civile per l'anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il
rinnovo della convenzione con il "Coordinamento delle Associazioni di
volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini per
una collaborazione e supporto tecnico per la gestione, in situazioni
ordinarie e di emergenza, della rete di telefonia mobile ad uso del
volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna;
2) di stabilire in Euro 12.000,00 l'importo complessivo da assegnare
e concedere al "Coordinamento delle Associazioni di volontariato per
la protezione civile" della provincia di Rimini quale finanziamento
massimo per fare fronte ai costi per la gestione, anno 2003, della
rete di telefonia mobile, il pagamento dei canoni e quant'altro
pertinente alla presente convenzione che sosterranno le Associazioni
coinvolte nella rete suindicata;
3) di imputare la spesa di Euro 12.000,00 registrata al n. 4989 di
impegno sul Capitolo 47104 "Contributi ad Enti ed Associazioni per la
realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 29 luglio 1983, n.
26", di cui all'UBP 1.4.4.2.17100, del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2003 che e' stato dotato della necessaria
disponibilita';
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40, il Responsabile del Servizio Protezione civile,
provvedera' alla stipula della suddetta convenzione e
successivamente, con propri atti formali il Dirigente competente
provvedera', alla liquidazione del contributo in base alle modalita'
indicate all'art. 6 della convenzione allegata;
5) di approvare l'Allegato A) schema tipo di convenzione, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che
il Responsabile del Servizio Protezione civile, ai sensi della
normativa vigente, provvedera' alla sottoscrizione della
convenzione;
6) di dare atto, inoltre, che la convenzione ha validita' annuale (a
partire dalla data di sottoscrizione) e che sulla base dei risultati
conseguiti, con successivi atti potra' essere rinnovata;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Schema di convenzione tra il "Coordinamento delle Associazioni di
volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini e
Regione Emilia-Romagna per la gestione della rete telefonica
d'emergenza della colonna mobile regionale del volontariato
L'anno . . . . . . . . addi' . . . . . del mese di . . . . . . . . .
. . . in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione civile
regionale di Viale Silvani n. 6 - Bologna in esecuzione della giusta
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . del . . . . . .
. . . . .
fra
Regione Emilia-Romagna (che in seguito sara' chiamata Ente)
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto e in
nome della Regione Emilia-Romagna
l'Organizzazione di volontariato . . . . . . . . . . . . . . . che in
seguito sara' chiamata Organizzazione, p. IVA/c.f. . . . . . . . . .
. . . . . . . . ., con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . . , iscritta nel registro
regionale del volontariato in data . . . . . . . . . . . ., con atto
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
rappresentata da . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . .
. . . in qualita' di legale rappresentante dell'Organizzazione
stessa
premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 disciplina le
funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che la Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla
sopracitata legge, favorisce la stipulazione di apposite convenzioni
con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine
di assicurare una pronta disponibilita' di particolari attrezzature,
mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi
di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di
protezione civile;
- che con atto deliberativo della Giunta regionale n. 2320 del 10
dicembre 1998 e' stato approvato il progetto per la costituzione
della colonna mobile del volontariato di protezione civile;
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e
la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarieta' e pluralismo promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,
cogliendo la novita' del volontariato nel quadro sociale, promuove un
atteggiamento di disponibilita' e flessibilita' tra il volontariato,
sempre piu' volto a cogliere la complessa e ricca trama della
solidarieta' contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che,
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea
spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno
sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai
bisogni e all'attesa della gente;
- che con deliberazione di Giunta n. 1364 del 31 luglio 2000, la
Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo alla "Consulta delle
Associazioni di volontariato per la protezione civile" della
provincia di Rimini per la realizzazione, consistente in acquisto e
gestione, di una rete di telefonia mobile ad uso del volontariato
regionale di protezione civile;
- che la "Consulta delle Associazioni di volontariato per la
protezione civile" della provincia di Rimini, ha effettivamente
provveduto alla realizzazione della suddetta "rete", tuttora
operante, ed e' stata riconfermata come organismo capo-fila per
svolgere la funzione della gestione dei contratti previsti e per
l'attuazione delle iniziative organizzative che, relativamente alla
rete di telefonia, si renderanno necessarie;
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
L'Ente volendo garantire in situazioni ordinarie e di emergenza
l'attivazione, in tempi rapidi, di una struttura preventivamente
organizzata e formata, quale la colonna mobile regionale del
volontariato, attiva la convenzione con il "Coordinamento delle
Associazioni di volontariato per la protezione civile" della
provincia di Rimini, in qualita' di "Coordinamento" capo-fila, del
progetto per la gestione della rete di telefonia mobile ad uso del
volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
L'articolazione del progetto e' realizzata con il concorso dei due
soggetti coinvolti.
A tale fine si individuano i responsabili della gestione del
Progetto:
- per parte regionale il signor
- e per parte dell'Organizzazione il signor
eventuali sostituzioni sono previste tramite delega scritta.
Art. 3
L'Organizzazione per la prestazione dell'attivita' convenzionata
prevista all'art. 1 garantisce:
- la gestione dei contratti e pagamento dei canoni mensili;
- la verifica periodica sul corretto utilizzo, da parte delle
Associazioni interessate, dei telefoni cellulari che compongono la
rete.
L'elenco delle Associazioni a cui saranno affidati i telefoni
cellulari non ancora distribuiti, verra' inserito in un documento che
costituira' "Appendice 1" alla presente convenzione.
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento
delle attivita', avendo cura di verificare che gli operatori
rispettino i diritti, la dignita' e le opzioni degli utenti e dei
fruitori delle attivita' stesse e che queste ultime vengano svolte
con modalita' tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative
specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo
attraverso incontri periodici.
Art. 4
L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle
attivita' oggetto della presente convenzione siano in possesso delle
necessarie cognizioni tecniche e pratiche.
Art. 5
Le Associazioni impegnate nel progetto, oltre le attrezzature fornite
dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Protezione civile, si
avvarranno dei loro strumenti di telecomunicazione abituali di
lavoro.
Ulteriori strutture e attrezzature specifiche, preventivamente
concordate, potranno essere finanziate dall'Ente.
Art. 6
Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito all'art. 1, la
Regione Emilia-Romagna Servizio Protezione civile si impegna a
rimborsare periodicamente, di norma ogni 2 mesi, le spese ammissibili
attraverso la trasmissione di fatture per canoni gestione rete,
manutenzioni etc...) fino al saldo su presentazione di
rendicontazione delle spese sostenute.
La spesa complessiva massima prevista e riconosciuta e' di Euro
12.000,00.
L'Organizzazione e' tenuta ad assicurare che le Associazioni
coinvolte partecipino alla iniziativa prevista.
Art. 7
Alla scadenza della presente convenzione i responsabili della
gestione del progetto presentano una relazione congiunta
sull'attivita' svolta.
Art. 8
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e
ha la durata di un anno. Alla scadenza potra' essere eventualmente
rinnovata mediante apposito atto deliberativo della Giunta
regionale.
In caso di rinnovo il finanziamento di cui all'art. 6 potra' essere
adeguato sulla base degli aumenti del costo della vita.
L'Ente puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo
preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se
non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute
dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida per
provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni
previsti nei precedenti articoli.
L'Organizzazione puo' risolvere la presente convenzione in ogni
momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata
inadempienza da parte della Regione degli impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attivita'
oggetto della presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8
- comma 1 della Legge 266/91.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRO-TEMPORE PER
PROTEZIONE CIVILE L'ORGANIZZAZIONE