DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2186
Servizio ferroviario regionale: impegno comune tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per estensione Accordo "Progetto Qualita'" e approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per riqualificazione materiale rotabile e integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di approvare lo schema di "Convenzione per la riqualificazione del
materiale rotabile e per l'integrazione tariffaria nella regione
Emilia-Romagna" nel testo di cui all'Allegato A parte integrante
della presente deliberazione;
b) di dare atto che alla sottoscrizione della "Convenzione" di cui al
precedente punto a) procedera' il Presidente della Giunta regionale e
che lo stesso, potra' apportare al testo dello schema di
"Convenzione" di cui al precedente punto a) le modifiche che si
rendessero necessarie per raggiungere il buon fine della stessa;
c) di dare attuazione operativa a quanto previsto ai punti a), e) ed
i) del dispositivo della propria delibera 817/02 in presenza
dell'adempimento delle condizioni di subordine ivi disposte;
d) di dare atto:
- che la programmazione delle risorse finanziarie da destinare a
Trenitalia SPA quale contributo alla realizzazione di Stimer, gia'
disposta con delibera 817/02, e' rinvenibile, per gli importi
indicati, ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione regionale
per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005:
- quanto a Euro 1.032.913,80 al Cap. 43261 "Contributi agli esercenti
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto - Mutui con oneri di ammortamento a
carico dello Stato (art. 31, comma 2, lett. c); art. 34, comma 1,
lett. a) e comma 6, lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e art.
2, commi 1 e 2, Legge 194/98)", afferente all'UPB 1.4.3.3.16020;
- quanto a Euro 1.032.913,80 al Cap. 43258 "Contributi agli esercenti
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto - Mutui con oneri di ammortamento a
carico dello Stato (art. 31, comma 2, lett. c); art. 34, comma 1,
lett. a) e comma 6 lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art.
12, Legge 472/99)", afferente all'UPB 1.4.3.3.16020;
- quanto a Euro 464.811,21 al Cap. 43260 "Contributi agli esercenti
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art.
34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)" afferente all'UPB 1.4.3.3.16010;
e) di programmare e di assegnare a Trenitalia SpA il contributo
regionale pari a Euro 3.000.000,00 per l'acquisto e la messa in
esercizio, a partire dall'anno 2004, dei primi tre convogli di tipo
"Minuetto" in composizione da tre vetture ciascuno, destinati al
servizio ferroviario regionale, dando atto che l'onere finanziario a
carico della Regione trova copertura al Capitolo 43265 "Contributi
per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e
locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (art.
31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a), comma 6, lett. b),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno
1998, n. 194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art.
144, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; DI 17 maggio 2001)",
afferente all'UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio 2003, che presenta la
necessaria disponibilita';
f) di dare atto che i contributi regionali non potranno eccedere il
70% della spesa reale sostenuta in base all'art. 34, comma 1, L.R.
30/98 e successive modifiche;
g) di confermare, per l'attuazione della riforma Stimer, anche per
Trenitalia SpA, le disposizioni relative alla concessione, impegno,
liquidazione e revoca dei contributi regionali gia' individuate per
le Societa' di trasporto autofilotranviarie, con delibera regionale
907/01;
h) di approvare l'Allegato "Condizioni e modalita' per i
finanziamenti" parte integrante del presente provvedimento che,
distintamente per Stimer e per il materiale rotabile, delinea le
modalita' di concessione, impegno, liquidazione e revoca delle
risorse finanziarie regionali destinate a Trenitalia SpA;
i) di dare atto che a quanto indicato al precedente punto h) i
Dirigenti competenti provvederanno, con successivi atti formali, in
applicazione della normativa regionale vigente;
j) di disporre che quanto indicato, relativamente a Stimer,
nell'Allegato "Condizioni e modalita' per i finanziamenti" sia comune
a tutte le Societa' di trasporto partecipanti alle procedure
concorsuali per l'acquisizione delle tecnologie;
k) di prevedere in capo a Trenitalia SpA i vincoli relativi al
materiale rotabile e all'integrazione tariffaria come gia' indicati
in premessa e piu' specificatamente individuati agli artt. 5 e 7
dello schema di "Convenzione";
l) di dare atto dell'impegno posto in capo alla Regione e
specificatamente indicato al punto m) del dispositivo della delibera
della Giunta regionale 817/02;
m) di disporre, per estratto, la pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "CONDIZIONI E MODALITA' PER I FINANZIAMENTI"
Condizioni e modalita' per la concessione-impegno, erogazione nonche'
controllo e revoca dei contributi sugli investimenti per l'attuazione
dell'integarazione tariffaria regionale - Stimer e per il rinnovo del
materiale rotabile nella regione Emilia-Romagna
1. Integrazione tariffaria regionale - Stimer
La Regione partecipa al finanziamento con contributi in conto
capitale, nella proporzione dell'importo totale della fornitura
ritenuto finanziabile.
I contributi non sono cumulabili tra loro, ne' con altre provvidenze
finanziarie che attingano a fondi regionali oltre il limite del 70%
della spesa ammessa a contributo.
Le forniture acquisite dovranno recare apposita indicazione
dell'intervento regionale (simbolo marchio identificativo o logotipo
regionale).
Il contributo regionale sara' concesso, impegnato, liquidato ed
erogato sulla base di quanto disposto all'art. 34, comma 1 della L.R.
30/98 e successive modifiche, secondo le seguenti modalita', gia'
individuate con delibera della Giunta regionale 907/01 per le
Societa' di trasporto autofilotranviarie e qui sostanzialmente
confermate anche per Trenitalia SpA:
- concessione, impegno e contestuale liquidazione ed erogazione del
primo acconto entro il limite del 40% del contributo, a presentazione
della documentazione (atto/provvedimento di aggiudicazione della gara
e contratto di fornitura) comprovante l'acquisto in forma associata
unica delle apparecchiature previste nel capitolato tecnico;
- liquidazione ed erogazione di ulteriore acconto del 40% a
presentazione delle fatture comprovanti la spesa per un importo pari
ad almeno il 50% del totale della spesa;
- liquidazione ed erogazione del saldo del 20% a presentazione delle
fatture relative agli acquisti effettuati e certificazione della
relativa funzionalita' dei sistemi attivati da parte della competente
struttura regionale;
- il contributo sara' revocato qualora non risulti positiva la
verifica di funzionalita' effettuata dalla struttura regionale
competente.
Documentazione richiesta
Alla domanda, da presentare all'Agenzia Trasporti Pubblici in bollo,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) per la concessione-impegno: - atto/provvedimento di aggiudicazione
della gara comprovante l'acquisto in forma associata unica delle
tecnologie previste nel capitolato tecnico; - contratto di fornitura
delle tecnologie (apparecchiature, hardware, software etc) con
specifica indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e dei tempi
previsti per l'inizio e la fine dei lavori. Il contratto dovra'
specificare: gli estremi di identificazione della/e ditta/e
fornitrici, marca, tipo e denominazione delle apparecchiature oggetto
dell'acquisto, il prezzo di ciascuna fornitura al netto dell'IVA,
condizioni della fornitura; - verbale di consegna lavori con
l'indicazione dei tempi di inizio e fine prestazione; - dichiarazione
rilasciata dalla/e ditta/e fornitrice/i a certificazione della
rispondenza ai requisiti tecnici di interoperabilita' del sistema
come richiesti nel capitolato tecnico e secondo le direttive
regionali; - dichiarazione da parte del legale rappresentante del
beneficiario, che per l'intervento oggetto del contributo, non sono
stati percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente
eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;
b) per l'utilizzo di eventuali risparmi e di economie di spesa:
eventuali economie nella spesa programmata sugli specifici
interventi, derivanti da risparmi in sede di aggiudicazione delle
forniture, documentate al momento dell'impegno di spesa,
determineranno la proporzionale specifica riduzione dei contributi.
Tali somme, potranno, essere riutilizzate dagli stessi soggetti
attuatori, con documentata previsione in sede di stipulazione dei
singoli contratti, per far fronte ad eventuali maggiori oneri, e
comunque entro il limite della disponibilita' di risparmio risultante
e soprattutto non potranno eccedere il limite del 70% della spesa
ammessa a contributo, cosi' come indicato all'art. 34, comma 1, L.R.
30/98 e successive modifiche. Riduzioni di spesa che intervengono
dopo l'atto di impegno daranno invece luogo ad economie a favore del
bilancio regionale;
c) per la liquidazione ed erogazione del contributo: - acquisita la
documentazione necessaria per la concessione-impegno, si procedera'
contestualmente alla liquidazione del primo acconto entro il limite
del 40% del contributo concesso e impegnato; - liquidazione di
ulteriore acconto del 40% a presentazione di fatture quietanzate
relative allo stato di avanzamento lavori e/o forniture beni,
comprovanti la spesa per un importo pari ad almeno il 50% del totale
della spesa ammessa a finanziamento; - liquidazione del saldo del 20%
(fino all'ammontare del contributo concesso e impegnato,
riproporzionato sulla spesa ammissibile ed effettiva) a presentazione
delle fatture quietanzate comprovanti la spesa complessiva sostenuta
e liquidata, certificazione relativa allo stato finale dei lavori e
delle forniture, attestazione di attivazione e messa in esercizio del
sistema. Inoltre la competente struttura regionale, dovra'
certificare la relativa funzionalita' dei sistemi attivati;
d) controllo e revoca dei contributi. I contributi concessi saranno
revocati nei seguenti casi qualora: - non risulti positiva la
verifica di funzionalita' dei sistemi attivati effettuata dalla
struttura regionale competente; - la realizzazione non sia conforme
al progetto ammesso a contributo, o risultino accertate gravi
irregolarita' nella contabilizzazione o determinazione della spesa; -
risulti evidente il non rispetto delle norme e dei regolamenti di
settore vigenti.
L'eventuale revoca del contributo regionale impegnato e/o l'eventuale
richiesta di restituzione se anche parzialmente liquidata ed erogato,
avverra' con determinazione del Dirigente competente.
2. Rinnovo del materiale rotabile
a) Per la concessione-impegno: concessione e impegno del contributo a
presentazione della documentazione (contratto di fornitura in copia
conforme all'originale e attestazione di Trenitalia SpA di conferma
che all'interno della commessa sono ricompresi i tre Minuetto da
assegnare alla Regione Emilia-Romagna e da porre in esercizio a
partire dall'anno 2004) comprovante l'acquisto dei convogli per i
quali e' richiesto il contributo;
b) per la liquidazione ed erogazione del contributo: liquidazione a
seguito di richiesta scritta della Divisione Trasporto regionale di
Trenitalia SpA e presentazione di: - documentazione comprovante
l'acquisto; - dimostrazione che nelle spese sostenute rientrino
quelle inerenti il materiale rotabile oggetto del contributo; -
dimostrazione della immissione in servizio per lo svolgimento dei
servizi regionali e interregionali di interesse della Regione
Emilia-Romagna.
3. Adempimento obblighi contrattuali
La verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e'
rimandata ad un Nucleo tecnico misto, come previsto dall'art. 9 della
Convenzione il cui schema e' parte integrante della presente
deliberazione.
ALLEGATO A
Schema di convenzione per la riqualificazione del materiale rotabile
e per l'integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna
tra
Regione Emilia-Romagna, nel seguito denominata anche Regione, per la
quale interviene per la stipulazione della presente Convenzione il .
. . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . ., nella
sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . a cio' autorizzato con
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trenitalia - Societa' per Azioni, nel seguito denominata anche
Trenitalia, per la quale interviene per la stipulazione della
presente Convenzione, il . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . .
. . . . . . . . il . . . . . . . . . . . ., nella sua qualita' di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in rappresentanza di
Trenitalia SpA ed in virtu' dei poteri a lui attribuiti . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
premesso:
- che FS SpA e la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di propria
competenza, hanno sottoscritto, il 20 ottobre 2000, l'Accordo
"Progetto Qualita' Regione Emilia-Romagna" di seguito denominato
"Progetto Qualita'", al fine di perseguire l'obiettivo indicato
nell'Addendum alla "Convenzione attuativa dell'Accordo Quadro del 29
luglio 1994" sottoscritto il 31 luglio 1998 tra la Regione
Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato SpA e
TAV SpA, di attuare nella regione Emilia-Romagna un modello di
eccellenza del servizio ferroviario attraverso l'efficientamento
della propria rete e dei relativi servizi;
- che tale Accordo individua quale intervento prioritario necessario
per dare compimento ad un servizio ferroviario rispondente alle
aspettative dell'utenza emiliano-romagnola l'acquisto di materiale
rotabile con caratteristiche atte allo svolgimento dei servizi
regionali ed interregionali;
- che l'Accordo sopracitato indica quali altre aree di azione
indispensabili per elevare il livello qualitativo del servizio
ferroviario:
- l'attuazione di un sistema tariffario integrato;
- la realizzazione di sistemi per l'informazione e la sicurezza degli
utenti del servizio ferroviario;
- il miglioramento del comfort dei servizi con particolare attenzione
alla pulizia interna ed esterna delle carrozze;
- la riqualificazione delle stazioni e loro migliore fruibilita';
- l'avvio dell'allineamento degli orari dei servizi al modello di
servizio ferroviario previsto negli accordi legati all'Alta
Capacita';
- la realizzazione di interventi infrastrutturali per il
miglioramento dell'accessibilita' alle stazioni ferroviarie;
- che la Regione persegue con i propri strumenti di pianificazione la
riqualificazione del servizio di trasporto pubblico volta al
rafforzamento dell'azione di tutela e risanamento ambientale e allo
sviluppo di una mobilita' collettiva sostenibile, moderna e
flessibile;
- che la Regione, per garantire ai cittadini una migliore
accessibilita' e usufruibilita' dei servizi, incentiva le modalita'
di trasporto intermodale gomma-rotaia affinche' il sistema divenga
maggiormente competitivo;
- che la Regione ha posto quale proprio obiettivo di breve termine
l'attuazione dell'integrazione tariffaria attraverso l'adozione del
titolo di viaggio integrato Stimer da parte di tutti i gestori del
servizio di trasporto pubblico;
- che tale obiettivo e' ugualmente condiviso dagli enti locali e
dagli esercenti dei diversi modi di trasporto pubblico in
Emilia-Romagna espressamente manifestato nell'approvazione della
prima compiuta definizione del sistema zonale integrato del
territorio regionale per i servizi ferroviari e autofilotranviari ivi
operanti;
riscontrato che l'Accordo "Progetto Qualita'" e' ormai prossimo a
produrre la maggior parte dei risultati previsti;
ritenuto:
- che per proseguire nel miglioramento della qualita' del servizio
offerto le ulteriori azioni da intraprendere devono riguardare il
progressivo rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di
interesse regionale ed interregionale che insistono sul territorio
emiliano-romagnolo e l'attuazione della riforma del sistema
tariffario regionale che si concretizza con l'integrazione modale e
tariffaria;
preso atto:
- che la Regione e Trenitalia hanno convenuto nella necessita' di
estendere l'Accordo "Progetto Qualita'" attualmente in corso;
- che in data 6/11/2002 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il
comune impegno per "l'Estensione del Progetto Qualita'" inteso ad
avviare le azioni necessarie all'acquisto e messa in esercizio di
quindici convogli di tipo Minuetto, a partire dall'anno 2004,
destinati al servizio ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna;
- che tra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA e' stato
sottoscritto il Contratto di Servizio che riguarda la definizione
quantitativa dei servizi regionali ed interregionali di competenza
della Regione Emilia-Romagna che Trenitalia e' tenuta ad esercire nel
rispetto di standard qualitativi indicati dalla Regione stessa, nel
citato Contratto di Servizio;
considerato:
- che attualmente sussiste la disponibilita' regionale delle risorse
finanziarie per dare avvio alla prima fase di acquisizione del
materiale rotabile oggetto dell'impegno su richiamato;
- che in data 14 aprile 2003 la Regione ha acquisito l'"Espressione
di assenso" sottoscritta dalle Societa' di trasporto e Agenzie locali
per la mobilita', relativa alla gestione unitaria da parte della
Regione Emilia-Romagna dei contributi regionali, da trasferire
all'esercente ferroviario Trenitalia, per l'allestimento delle
apparecchiature del nuovo sistema tariffario Stimer nelle stazioni
ferroviarie;
- che, al fine di dare uniformita' alla realizzazione degli
interventi previsti dai provvedimenti amministrativi regionali per
l'integrazione tariffaria e per l'attuazione operativa delle
disposizioni ivi contenute, la destinazione a Trenitalia delle
risorse finanziarie regionali individuate e gia' reperite e'
subordinata alla sottoscrizione di un "Accordo/Contratto" fra la
Regione e Trenitalia;
rilevato che la Regione e Trenitalia prendono atto:
- dell'impegno sottoscritto in data 6/11/2002 riguardo alla messa in
esercizio del materiale rotabile destinato ai servizi regionali;
- della avvenuta approvazione da parte degli Enti locali e della
Regione stessa, della zonizzazione del territorio regionale,
condizione preliminare alla fase di realizzazione della riforma del
sistema tariffario che si completa con l'implementazione delle
tecnologie necessarie da parte delle Societa' di trasporto pubblico
per l'attivazione del titolo regionale integrato;
considerato pertanto che sussistono le condizioni per procedere
all'avvio degli interventi suindicati;
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Art. 1
Richiamo delle premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
1. Oggetto della presente Convenzione e' la definizione degli impegni
delle parti finalizzati all'acquisto da parte di Trenitalia, con il
contributo della Regione Emilia-Romagna, sia del materiale rotabile
da utilizzare per il servizio ferroviario regionale, sia delle
strumentazioni tecnologiche necessarie all'avvio della riforma del
sistema tariffario integrato regionale (Stimer).
Art. 3
Impegni generali delle parti
1. La Regione e Trenitalia si impegnano, ciascuna per quanto di
propria competenza, ad attuare quanto indicato ai successivi articoli
del presente atto secondo la normativa e le leggi vigenti.
2. Le parti di comune intesa potranno stabilire, previa verifica
delle rispettive disponibilita' finanziarie, ulteriori azioni ed
interventi ad integrazione e a completamento di quelli gia' previsti
nella presente Convenzione, soprattutto al fine di dare completa
attuazione agli impegni assunti.
3. L'attuazione degli interventi integrativi e a completamento,
quando e/o se necessario, sara' regolata mediante opportuni atti da
sottoscriversi tra le parti di volta in volta interessate.
Art. 4
Impegni relativi al materiale rotabile
1. Trenitalia ribadisce l'impegno a mettere in esercizio, a partire
dall'anno 2004 ed entro l'anno 2006, n. 15 convogli tipo "Minuetto"
in composizione da tre vetture ciascuno, destinati al servizio
ferroviario regionale disciplinato dal Contratto di Servizio
stipulato tra le parti.
2. Coerentemente con gli impegni assunti con l'"Accordo Qualita'"
richiamato in premessa, la Regione ribadisce che finanziera' il
programma, contribuendo con un milione di Euro per ogni convoglio
messo in esercizio da Trenitalia, fino ad un importo complessivo di
15.000.000,00 di Euro, qualora ulteriori disponibilita' finanziarie,
rispetto a quanto disponibile a valere sul bilancio per l'esercizio
in corso, si reperiscano nell'ambito dei prossimi bilanci e,
comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte negli
appositi capitoli di spesa.
3. Trenitalia si impegna a verificare con la Regione la rispondenza
degli allestimenti interni dei convogli alle esigenze dell'utenza
emiliano-romagnola.
4. Quale prima fase di attuazione, a partire dal 2004, Trenitalia si
impegna a mettere in esercizio i primi tre convogli di tipo
"Minuetto".
5. A tale prima fase la Regione contribuira' con l'importo
complessivo pari a Euro 3.000.000,00. Il contributo, pari a un
milione di Euro per ogni convoglio sara' erogato, previa richiesta
scritta della Divisione Trasporto regionale di Trenitalia, con le
modalita' e i tempi previsti dalle leggi regionali, a presentazione
della documentazione attestante l'acquisto di ogni singolo convoglio,
la dimostrazione che nelle spese rientrino quelle inerenti il
materiale rotabile oggetto del contributo e la dimostrazione della
immissione in servizio per lo svolgimento dei servizi regionali e
interregionali di interesse della Regione Emilia-Romagna.
Art. 5
Vincoli relativi al materiale rotabile
1. Il materiale rotabile di cui al precedente art. 4. sara'
acquistato direttamente da Trenitalia che ne sara' proprietaria ad
ogni effetto di legge, con il vincolo dell'utilizzo esclusivo per
l'effettuazione dei servizi regionali ed interregionali di interesse
della Regione Emilia-Romagna.
2. Trenitalia si impegna a:
a) conservare e custodire il materiale rotabile finanziato con la
massima cura e diligenza;
b) utilizzare il predetto materiale rotabile per il servizio
ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna e, comunque, per
l'effettuazione dei servizi compresi nei Contratti di Servizio
stipulati con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del DLgs 422/97 e
successive modifiche, e dell'Accordo di Programma sottoscritto il 9
marzo 2000 dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione fermo restando
che nel prezzo dei servizi non sara' compreso l'ammortamento dello
stesso materiale rotabile per la quota contribuita dalla Regione.
Tali risparmi sono resi disponibili dalla Regione ai fini
dell'acquisizione dei servizi di cui al primo capoverso del presente
punto b);
c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
convogli in tutte le loro parti, nonche' alla loro pulizia ed al
decoro delle parti interne ed esterne;
d) garantire idonea copertura assicurativa del materiale rotabile per
danni, incendi o danneggiamenti;
e) provvedere alla manutenzione corrente del suddetto materiale
rotabile in officine presenti nel territorio della regione
Emilia-Romagna;
f) provvedere affinche' su ciascun elemento del materiale rotabile
acquistato ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate, sia
riportata la dicitura standard "Regione Emilia-Romagna - Trasporti
pubblici".
3. L'accettazione da parte di Trenitalia dei contributi finanziari
regionali comporta l'impegno a rispettare le condizioni previste
dall'art. 35 della L.R. 30/98 e successive modifiche.
Art. 6
Integrazione tariffaria (Stimer)
1. Le parti convengono che quanto concordato fra Regione
Emilia-Romagna e FS SpA in relazione all'integrazione tariffaria
nell'ambito dell'Accordo "Progetto Qualita'" richiamato in premessa,
possa intendersi integralmente assunto quale impegno fra Regione e
Trenitalia.
2. La Regione prende atto che Trenitalia partecipa in forma associata
unica insieme agli altri gestori di trasporto pubblico
dell'Emilia-Romagna all'acquisto delle tecnologie e del software
necessari all'attivazione dell'integrazione tariffaria e per la
garanzia dell'effettiva interoperabilita' dei diversi sistemi
aziendali.
3. Trenitalia prende atto dell'Intesa Regione-Autonomie locali in
ordine all'integrazione zonale per l'attuazione del sistema
tariffario integrato della mobilita' in Emilia-Romagna (Stimer) da
attuare entro il 2004.
4. La Regione attivera' un ulteriore approfondimento antecedente
all'implementazione di Stimer teso ad aggiornare la verifica di
salvaguardia del livello di introito tariffario di Trenitalia a
parita' di viaggiatori trasportati.
Art. 7
Impegni finanziari relativi
all'integrazione tariffaria
1. Ai fini dell'acquisizione delle strumentazioni tecnologiche
necessarie all'avvio della riforma tariffaria Stimer, le parti
concordano di confermare gli impegni di base assunti nell'Accordo
"Progetto Qualita'" agli articoli 4, comma 10, e 6, comma 2 lettera
b), ultimo alinea, piu' specificatamente indicati nell'Allegato
Quadro economico dell'Accordo stesso.
2. In aggiunta agli impegni di cui al comma precedente, la Regione si
impegna ad integrare le risorse finanziarie gia' destinate con
l'Accordo "Progetto Qualita'" per la realizzazione dell'integrazione
tariffaria (Stimer), concorrendo con ulteriori 1.032.913,80 Euro,
gia' rinvenibili nel bilancio regionale, al finanziamento per il
completamento dell'allestimento delle apparecchiature tecnologiche
nelle stazioni ferroviarie sedi del servizio effettuato da
Trenitalia. Parallelamente Trenitalia si impegna a concorrere
all'integrazione tariffaria con l'ulteriore quota di 516.456,90
Euro.
3. Le parti prendono atto che le risorse, pari a 464.811,21 Euro,
destinate dalla Regione alle Aziende di trasporto pubblico
automobilistico operanti nel territorio regionale per l'allestimento
delle stazioni ferroviarie FS, sono destinate a favore di Trenitalia,
al fine del subentro di titolarita' degli interventi, secondo
l'assenso espresso da parte delle suddette Aziende, originariamente
titolari degli stessi come riportato nelle premesse.
4. Complessivamente si prevede pertanto una spesa totale di Euro
5.112.923,31, cui la Regione partecipa con un contributo di Euro
2.530.638,81.
5. Trenitalia si impegna a dare corso alle fasi di realizzazione e
installazione dei sistemi, nonche' avviamento delle funzioni, fino
alla realizzazione del completamento del sistema di tariffazione
Stimer, quale condizione necessaria per la concessione dei contributi
regionali, che saranno revocati qualora non sia positiva la verifica
di funzionalita' effettuata dalla struttura regionale competente.
6. Trenitalia si impegna a destinare la strumentazione necessaria per
l'attivazione dello Stimer al servizio ferroviario regionale della
Emilia-Romagna. La Regione si impegna a trasfondere lo stesso vincolo
di utilizzo agli eventuali diversi sottoscrittori dei successivi
Contratti di Servizio i quali, inoltre, subentreranno nella
proprieta' della strumentazione, previo risarcimento alla Societa'
cessante della quota parte del proprio investimento non ancora
ammortizzato.
Art. 8
Attuazione della presente Convenzione
In caso di ritardi o inesattezze nell'adempimento degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione le parti, preso atto delle
ragioni che hanno provocato gli inadempimenti, adotteranno tutte le
iniziative necessarie per eliminare sollecitamente le cause,
procedendo - ove necessario, e comunque sempre di comune intesa -
alla revisione della presente Convenzione.
Il mancato rispetto degli obblighi da parte di uno dei contraenti
solleva l'altro contraente dai conseguenti reciproci impegni.
Le parti possono provvedere in ogni momento alla revisione della
presente Convenzione qualora, di comune intesa, ne ravvisino la
necessita', al fine di adeguare gli impegni assunti ovvero a seguito
di modifiche del quadro normativo che rendano necessario
riconsiderare il presente atto.
Art. 9
Nucleo di verifica
La verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla
presente Convenzione e' attribuita ad un Nucleo tecnico misto,
formato da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti
di Trenitalia, che sara' nominato entro 60 giorni dalla firma del
presente atto.
Il presente atto, composto di n. . . . . . ( . . . . . . ) pagine
dattiloscritte e redatto in due originali, una per ciascuna delle
parti firmatarie, e' sottoscritto dalle parti come sopra costituite.
Bologna, li'
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per TRENITALIA SPA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .