REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2186

Servizio ferroviario regionale: impegno comune tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per estensione Accordo "Progetto Qualita'" e approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per riqualificazione materiale rotabile e integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono                    
integralmente richiamate:                                                       
a) di approvare lo schema di "Convenzione per la riqualificazione del           
materiale rotabile e per l'integrazione tariffaria nella regione                
Emilia-Romagna" nel testo di cui all'Allegato A parte integrante                
della presente deliberazione;                                                   
b) di dare atto che alla sottoscrizione della "Convenzione" di cui al           
precedente punto a) procedera' il Presidente della Giunta regionale e           
che lo stesso, potra' apportare al testo dello schema di                        
"Convenzione" di cui al precedente punto a) le modifiche che si                 
rendessero necessarie per raggiungere il buon fine della stessa;                
c) di dare attuazione operativa a quanto previsto ai punti a), e) ed            
i) del dispositivo della propria delibera 817/02 in presenza                    
dell'adempimento delle condizioni di subordine ivi disposte;                    
d) di dare atto:                                                                
- che la programmazione delle risorse finanziarie da destinare a                
Trenitalia SPA quale contributo alla realizzazione di Stimer, gia'              
disposta con delibera 817/02, e' rinvenibile, per gli importi                   
indicati, ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione regionale             
per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005:              
- quanto a Euro 1.032.913,80 al Cap. 43261 "Contributi agli esercenti           
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi               
tecnologici e mezzi di trasporto - Mutui con oneri di ammortamento a            
carico dello Stato (art. 31, comma 2, lett. c); art. 34, comma 1,               
lett. a) e comma 6, lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e art.            
2, commi 1 e 2, Legge 194/98)", afferente all'UPB 1.4.3.3.16020;                
- quanto a Euro 1.032.913,80 al Cap. 43258 "Contributi agli esercenti           
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi               
tecnologici e mezzi di trasporto - Mutui con oneri di ammortamento a            
carico dello Stato (art. 31, comma 2, lett. c); art. 34, comma 1,               
lett. a) e comma 6 lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art.              
12, Legge 472/99)", afferente all'UPB 1.4.3.3.16020;                            
- quanto a Euro 464.811,21 al Cap. 43260 "Contributi agli esercenti             
il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi               
tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art.              
34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. b) e c), L.R. 2 ottobre 1998,            
n. 30)" afferente all'UPB 1.4.3.3.16010;                                        
e) di programmare e di assegnare a Trenitalia SpA il contributo                 
regionale pari a Euro 3.000.000,00 per l'acquisto e la messa in                 
esercizio, a partire dall'anno 2004, dei primi tre convogli di tipo             
"Minuetto" in composizione da tre vetture ciascuno, destinati al                
servizio ferroviario regionale, dando atto che l'onere finanziario a            
carico della Regione trova copertura al Capitolo 43265 "Contributi              
per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e                 
locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (art.              
31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a), comma 6, lett. b),           
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno                
1998, n. 194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art.            
144, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; DI 17 maggio 2001)",              
afferente all'UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio 2003, che presenta la              
necessaria disponibilita';                                                      
f) di dare atto che i contributi regionali non potranno eccedere il             
70% della spesa reale sostenuta in base all'art. 34, comma 1, L.R.              
30/98 e successive modifiche;                                                   
g) di confermare, per l'attuazione della riforma Stimer, anche per              
Trenitalia SpA, le disposizioni relative alla concessione, impegno,             
liquidazione e revoca dei contributi regionali gia' individuate per             
le Societa' di trasporto autofilotranviarie, con delibera regionale             
907/01;                                                                         
h) di approvare l'Allegato "Condizioni e modalita' per i                        
finanziamenti" parte integrante del presente provvedimento che,                 
distintamente per Stimer e per il materiale rotabile, delinea le                
modalita' di concessione, impegno, liquidazione e revoca delle                  
risorse finanziarie regionali destinate a Trenitalia SpA;                       
i) di dare atto che a quanto indicato al precedente punto h) i                  
Dirigenti competenti provvederanno, con successivi atti formali, in             
applicazione della normativa regionale vigente;                                 
j) di disporre che quanto indicato, relativamente a Stimer,                     
nell'Allegato "Condizioni e modalita' per i finanziamenti" sia comune           
a tutte le Societa' di trasporto partecipanti alle procedure                    
concorsuali per l'acquisizione delle tecnologie;                                
k) di prevedere in capo a Trenitalia SpA i vincoli relativi al                  
materiale rotabile e all'integrazione tariffaria come gia' indicati             
in premessa e piu' specificatamente individuati agli artt. 5 e 7                
dello schema di "Convenzione";                                                  
l) di dare atto dell'impegno posto in capo alla Regione e                       
specificatamente indicato al punto m) del dispositivo della delibera            
della Giunta regionale 817/02;                                                  
m) di disporre, per estratto, la pubblicazione della presente                   
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
ALLEGATO "CONDIZIONI E MODALITA' PER I FINANZIAMENTI"                           
Condizioni e modalita' per la concessione-impegno, erogazione nonche'           
controllo e revoca dei contributi sugli investimenti per l'attuazione           
dell'integarazione tariffaria regionale - Stimer e per il rinnovo del           
materiale rotabile nella regione Emilia-Romagna                                 
1. Integrazione tariffaria regionale - Stimer                                   
La Regione partecipa al finanziamento con contributi in conto                   
capitale, nella proporzione dell'importo totale della fornitura                 
ritenuto finanziabile.                                                          
I contributi non sono cumulabili tra loro, ne' con altre provvidenze            
finanziarie che attingano a fondi regionali oltre il limite del 70%             
della spesa ammessa a contributo.                                               
Le forniture acquisite dovranno recare apposita indicazione                     
dell'intervento regionale (simbolo marchio identificativo o logotipo            
regionale).                                                                     
Il contributo regionale sara' concesso, impegnato, liquidato ed                 
erogato sulla base di quanto disposto all'art. 34, comma 1 della L.R.           
30/98 e successive modifiche, secondo le seguenti modalita', gia'               
individuate con delibera della Giunta regionale 907/01 per le                   
Societa' di trasporto autofilotranviarie e qui sostanzialmente                  
confermate anche per Trenitalia SpA:                                            
- concessione, impegno e contestuale liquidazione ed erogazione del             
primo acconto entro il limite del 40% del contributo, a presentazione           
della documentazione (atto/provvedimento di aggiudicazione della gara           
e contratto di fornitura) comprovante l'acquisto in forma associata             
unica delle apparecchiature previste nel capitolato tecnico;                    
- liquidazione ed erogazione di ulteriore acconto del 40% a                     
presentazione delle fatture comprovanti la spesa per un importo pari            
ad almeno il 50% del totale della spesa;                                        
- liquidazione ed erogazione del saldo del 20% a presentazione delle            
fatture relative agli acquisti effettuati e certificazione della                
relativa funzionalita' dei sistemi attivati da parte della competente           
struttura regionale;                                                            
- il contributo sara' revocato qualora non risulti positiva la                  
verifica di funzionalita' effettuata dalla struttura regionale                  
competente.                                                                     
Documentazione richiesta                                                        
Alla domanda, da presentare all'Agenzia Trasporti Pubblici in bollo,            
dovranno essere allegati i seguenti documenti:                                  
a) per la concessione-impegno: - atto/provvedimento di aggiudicazione           
della gara comprovante l'acquisto in forma associata unica delle                
tecnologie previste nel capitolato tecnico; - contratto di fornitura            
delle tecnologie (apparecchiature, hardware, software etc) con                  
specifica indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e dei tempi            
previsti per l'inizio e la fine dei lavori. Il contratto dovra'                 
specificare: gli estremi di identificazione della/e ditta/e                     
fornitrici, marca, tipo e denominazione delle apparecchiature oggetto           
dell'acquisto, il prezzo di ciascuna fornitura al netto dell'IVA,               
condizioni della fornitura; - verbale di consegna lavori con                    
l'indicazione dei tempi di inizio e fine prestazione; - dichiarazione           
rilasciata dalla/e ditta/e fornitrice/i a certificazione della                  
rispondenza ai requisiti tecnici di interoperabilita' del sistema               
come richiesti nel capitolato tecnico e secondo le direttive                    
regionali; - dichiarazione da parte del legale rappresentante del               
beneficiario, che per l'intervento oggetto del contributo, non sono             
stati percepiti ulteriori contributi regionali, complessivamente                
eccedenti il 70% della spesa ammessa a contributo;                              
b) per l'utilizzo di eventuali risparmi e di economie di spesa:                 
eventuali economie nella spesa programmata sugli specifici                      
interventi, derivanti da risparmi in sede di aggiudicazione delle               
forniture, documentate al momento dell'impegno di spesa,                        
determineranno la proporzionale specifica riduzione dei contributi.             
Tali somme, potranno, essere riutilizzate dagli stessi soggetti                 
attuatori, con documentata previsione in sede di stipulazione dei               
singoli contratti, per far fronte ad eventuali maggiori oneri, e                
comunque entro il limite della disponibilita' di risparmio risultante           
e soprattutto non potranno eccedere il limite del 70% della spesa               
ammessa a contributo, cosi' come indicato all'art. 34, comma 1, L.R.            
30/98 e successive modifiche. Riduzioni di spesa che intervengono               
dopo l'atto di impegno daranno invece luogo ad economie a favore del            
bilancio regionale;                                                             
c) per la liquidazione ed erogazione del contributo: - acquisita la             
documentazione necessaria per la concessione-impegno, si procedera'             
contestualmente alla liquidazione del primo acconto entro il limite             
del 40% del contributo concesso e impegnato; - liquidazione di                  
ulteriore acconto del 40% a presentazione di fatture quietanzate                
relative allo stato di avanzamento lavori e/o forniture beni,                   
comprovanti la spesa per un importo pari ad almeno il 50% del totale            
della spesa ammessa a finanziamento; - liquidazione del saldo del 20%           
(fino all'ammontare del contributo concesso e impegnato,                        
riproporzionato sulla spesa ammissibile ed effettiva) a presentazione           
delle fatture quietanzate comprovanti la spesa complessiva sostenuta            
e liquidata, certificazione relativa allo stato finale dei lavori e             
delle forniture, attestazione di attivazione e messa in esercizio del           
sistema. Inoltre la competente struttura regionale, dovra'                      
certificare la relativa funzionalita' dei sistemi attivati;                     
d) controllo e revoca dei contributi. I contributi concessi saranno             
revocati nei seguenti casi qualora: - non risulti positiva la                   
verifica di funzionalita' dei sistemi attivati effettuata dalla                 
struttura regionale competente; - la realizzazione non sia conforme             
al progetto ammesso a contributo, o risultino accertate gravi                   
irregolarita' nella contabilizzazione o determinazione della spesa; -           
risulti evidente il non rispetto delle norme e dei regolamenti di               
settore vigenti.                                                                
L'eventuale revoca del contributo regionale impegnato e/o l'eventuale           
richiesta di restituzione se anche parzialmente liquidata ed erogato,           
avverra' con determinazione del Dirigente competente.                           
2. Rinnovo del materiale rotabile                                               
a) Per la concessione-impegno: concessione e impegno del contributo a           
presentazione della documentazione (contratto di fornitura in copia             
conforme all'originale e attestazione di Trenitalia SpA di conferma             
che all'interno della commessa sono ricompresi i tre Minuetto da                
assegnare alla Regione Emilia-Romagna e da porre in esercizio a                 
partire dall'anno 2004) comprovante l'acquisto dei convogli per i               
quali e' richiesto il contributo;                                               
b) per la liquidazione ed erogazione del contributo: liquidazione a             
seguito di richiesta scritta della Divisione Trasporto regionale di             
Trenitalia SpA e presentazione di: - documentazione comprovante                 
l'acquisto; - dimostrazione che nelle spese sostenute rientrino                 
quelle inerenti il materiale rotabile oggetto del contributo; -                 
dimostrazione della immissione in servizio per lo svolgimento dei               
servizi regionali e interregionali di interesse della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
3. Adempimento obblighi contrattuali                                            
La verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e'             
rimandata ad un Nucleo tecnico misto, come previsto dall'art. 9 della           
Convenzione il cui schema e' parte integrante della presente                    
deliberazione.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione per la riqualificazione del materiale rotabile            
e per l'integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna                    
tra                                                                             
Regione Emilia-Romagna, nel seguito denominata anche Regione, per la            
quale interviene per la stipulazione della presente Convenzione il .            
. . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . ., nella            
sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . a cio' autorizzato con            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       
Trenitalia - Societa' per Azioni, nel seguito denominata anche                  
Trenitalia, per la quale interviene per la stipulazione della                   
presente Convenzione, il . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . .           
. . . . . . . . il . . . . . . . . . . . ., nella sua qualita' di . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in rappresentanza di                  
Trenitalia SpA ed in virtu' dei poteri a lui attribuiti . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             
premesso:                                                                       
- che FS SpA e la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di propria                
competenza, hanno sottoscritto, il 20 ottobre 2000, l'Accordo                   
"Progetto Qualita' Regione Emilia-Romagna" di seguito denominato                
"Progetto Qualita'", al fine di perseguire l'obiettivo indicato                 
nell'Addendum alla "Convenzione attuativa dell'Accordo Quadro del 29            
luglio 1994" sottoscritto il 31 luglio 1998 tra la Regione                      
Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato SpA e             
TAV SpA, di attuare nella regione Emilia-Romagna un modello di                  
eccellenza del servizio ferroviario attraverso l'efficientamento                
della propria rete e dei relativi servizi;                                      
- che tale Accordo individua quale intervento prioritario necessario            
per dare compimento ad un servizio ferroviario rispondente alle                 
aspettative dell'utenza emiliano-romagnola l'acquisto di materiale              
rotabile con caratteristiche atte allo svolgimento dei servizi                  
regionali ed interregionali;                                                    
- che l'Accordo sopracitato indica quali altre aree di azione                   
indispensabili per elevare il livello qualitativo del servizio                  
ferroviario:                                                                    
- l'attuazione di un sistema tariffario integrato;                              
- la realizzazione di sistemi per l'informazione e la sicurezza degli           
utenti del servizio ferroviario;                                                
- il miglioramento del comfort dei servizi con particolare attenzione           
alla pulizia interna ed esterna delle carrozze;                                 
- la riqualificazione delle stazioni e loro migliore fruibilita';               
- l'avvio dell'allineamento degli orari dei servizi al modello di               
servizio ferroviario previsto negli accordi legati all'Alta                     
Capacita';                                                                      
- la realizzazione di interventi infrastrutturali per il                        
miglioramento dell'accessibilita' alle stazioni ferroviarie;                    
- che la Regione persegue con i propri strumenti di pianificazione la           
riqualificazione del servizio di trasporto pubblico volta al                    
rafforzamento dell'azione di tutela e risanamento ambientale e allo             
sviluppo di una mobilita' collettiva sostenibile, moderna e                     
flessibile;                                                                     
- che la Regione, per garantire ai cittadini una migliore                       
accessibilita' e usufruibilita' dei servizi, incentiva le modalita'             
di trasporto intermodale gomma-rotaia affinche' il sistema divenga              
maggiormente competitivo;                                                       
- che la Regione ha posto quale proprio obiettivo di breve termine              
l'attuazione dell'integrazione tariffaria attraverso l'adozione del             
titolo di viaggio integrato Stimer da parte di tutti i gestori del              
servizio di trasporto pubblico;                                                 
- che tale obiettivo e' ugualmente condiviso dagli enti locali e                
dagli esercenti dei diversi modi di trasporto pubblico in                       
Emilia-Romagna espressamente manifestato nell'approvazione della                
prima compiuta definizione del sistema zonale integrato del                     
territorio regionale per i servizi ferroviari e autofilotranviari ivi           
operanti;                                                                       
riscontrato che l'Accordo "Progetto Qualita'" e' ormai prossimo a               
produrre la maggior parte dei risultati previsti;                               
ritenuto:                                                                       
- che per proseguire nel miglioramento della qualita' del servizio              
offerto le ulteriori azioni da intraprendere devono riguardare il               
progressivo rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di              
interesse regionale ed interregionale che insistono sul territorio              
emiliano-romagnolo e l'attuazione della riforma del sistema                     
tariffario regionale che si concretizza con l'integrazione modale e             
tariffaria;                                                                     
preso atto:                                                                     
- che la Regione e Trenitalia hanno convenuto nella necessita' di               
estendere l'Accordo "Progetto Qualita'" attualmente in corso;                   
- che in data 6/11/2002 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il           
comune impegno per "l'Estensione del Progetto Qualita'" inteso ad               
avviare le azioni necessarie all'acquisto e messa in esercizio di               
quindici convogli di tipo Minuetto, a partire dall'anno 2004,                   
destinati al servizio ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna;                
- che tra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA e' stato                   
sottoscritto il Contratto di Servizio che riguarda la definizione               
quantitativa dei servizi regionali ed interregionali di competenza              
della Regione Emilia-Romagna che Trenitalia e' tenuta ad esercire nel           
rispetto di standard qualitativi indicati dalla Regione stessa, nel             
citato Contratto di Servizio;                                                   
considerato:                                                                    
- che attualmente sussiste la disponibilita' regionale delle risorse            
finanziarie per dare avvio alla prima fase di acquisizione del                  
materiale rotabile oggetto dell'impegno su richiamato;                          
- che in data 14 aprile 2003 la Regione ha acquisito l'"Espressione             
di assenso" sottoscritta dalle Societa' di trasporto e Agenzie locali           
per la mobilita', relativa alla gestione unitaria da parte della                
Regione Emilia-Romagna dei contributi regionali, da trasferire                  
all'esercente ferroviario Trenitalia, per l'allestimento delle                  
apparecchiature del nuovo sistema tariffario Stimer nelle stazioni              
ferroviarie;                                                                    
- che, al fine di dare uniformita' alla realizzazione degli                     
interventi previsti dai provvedimenti amministrativi regionali per              
l'integrazione tariffaria e per l'attuazione operativa delle                    
disposizioni ivi contenute, la destinazione a Trenitalia delle                  
risorse finanziarie regionali individuate e gia' reperite e'                    
subordinata alla sottoscrizione di un "Accordo/Contratto" fra la                
Regione e Trenitalia;                                                           
rilevato che la Regione e Trenitalia prendono atto:                             
- dell'impegno sottoscritto in data 6/11/2002 riguardo alla messa in            
esercizio del materiale rotabile destinato ai servizi regionali;                
- della avvenuta approvazione da parte degli Enti locali e della                
Regione stessa, della zonizzazione del territorio regionale,                    
condizione preliminare alla fase di realizzazione della riforma del             
sistema tariffario che si completa con l'implementazione delle                  
tecnologie necessarie da parte delle Societa' di trasporto pubblico             
per l'attivazione del titolo regionale integrato;                               
considerato pertanto che sussistono le condizioni per procedere                 
all'avvio degli interventi suindicati;                                          
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:                    
Art. 1                                                                          
Richiamo delle premesse                                                         
1. Le premesse alla presente Convenzione ne costituiscono parte                 
integrante e sostanziale.                                                       
Art. 2                                                                          
Oggetto della Convenzione                                                       
1. Oggetto della presente Convenzione e' la definizione degli impegni           
delle parti finalizzati all'acquisto da parte di Trenitalia, con il             
contributo della Regione Emilia-Romagna, sia del materiale rotabile             
da utilizzare per il servizio ferroviario regionale, sia delle                  
strumentazioni tecnologiche necessarie all'avvio della riforma del              
sistema tariffario integrato regionale (Stimer).                                
Art. 3                                                                          
Impegni generali delle parti                                                    
1. La Regione e Trenitalia si impegnano, ciascuna per quanto di                 
propria competenza, ad attuare quanto indicato ai successivi articoli           
del presente atto secondo la normativa e le leggi vigenti.                      
2. Le parti di comune intesa potranno stabilire, previa verifica                
delle rispettive disponibilita' finanziarie, ulteriori azioni ed                
interventi ad integrazione e a completamento di quelli gia' previsti            
nella presente Convenzione, soprattutto al fine di dare completa                
attuazione agli impegni assunti.                                                
3. L'attuazione degli interventi integrativi e a completamento,                 
quando e/o se necessario, sara' regolata mediante opportuni atti da             
sottoscriversi tra le parti di volta in volta interessate.                      
Art. 4                                                                          
Impegni relativi al materiale rotabile                                          
1. Trenitalia ribadisce l'impegno a mettere in esercizio, a partire             
dall'anno 2004 ed entro l'anno 2006, n. 15 convogli tipo "Minuetto"             
in composizione da tre vetture ciascuno, destinati al servizio                  
ferroviario regionale disciplinato dal Contratto di Servizio                    
stipulato tra le parti.                                                         
2. Coerentemente con gli impegni assunti con l'"Accordo Qualita'"               
richiamato in premessa, la Regione ribadisce che finanziera' il                 
programma, contribuendo con un milione di Euro per ogni convoglio               
messo in esercizio da Trenitalia, fino ad un importo complessivo di             
15.000.000,00 di Euro, qualora ulteriori disponibilita' finanziarie,            
rispetto a quanto disponibile a valere sul bilancio per l'esercizio             
in corso, si reperiscano nell'ambito dei prossimi bilanci e,                    
comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte negli                  
appositi capitoli di spesa.                                                     
3. Trenitalia si impegna a verificare con la Regione la rispondenza             
degli allestimenti interni dei convogli alle esigenze dell'utenza               
emiliano-romagnola.                                                             
4. Quale prima fase di attuazione, a partire dal 2004, Trenitalia si            
impegna a mettere in esercizio i primi tre convogli di tipo                     
"Minuetto".                                                                     
5. A tale prima fase la Regione contribuira' con l'importo                      
complessivo pari a Euro 3.000.000,00. Il contributo, pari a un                  
milione di Euro per ogni convoglio sara' erogato, previa richiesta              
scritta della Divisione Trasporto regionale di Trenitalia, con le               
modalita' e i tempi previsti dalle leggi regionali, a presentazione             
della documentazione attestante l'acquisto di ogni singolo convoglio,           
la dimostrazione che nelle spese rientrino quelle inerenti il                   
materiale rotabile oggetto del contributo e la dimostrazione della              
immissione in servizio per lo svolgimento dei servizi regionali e               
interregionali di interesse della Regione Emilia-Romagna.                       
Art. 5                                                                          
Vincoli relativi al materiale rotabile                                          
1. Il materiale rotabile di cui al precedente art. 4. sara'                     
acquistato direttamente da Trenitalia che ne sara' proprietaria ad              
ogni effetto di legge, con il vincolo dell'utilizzo esclusivo per               
l'effettuazione dei servizi regionali ed interregionali di interesse            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
2. Trenitalia si impegna a:                                                     
a) conservare e custodire il materiale rotabile finanziato con la               
massima cura e diligenza;                                                       
b) utilizzare il predetto materiale rotabile per il servizio                    
ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna e, comunque, per                      
l'effettuazione dei servizi compresi nei Contratti di Servizio                  
stipulati con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del DLgs 422/97 e             
successive modifiche, e dell'Accordo di Programma sottoscritto il 9             
marzo 2000 dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione fermo restando           
che nel prezzo dei servizi non sara' compreso l'ammortamento dello              
stesso materiale rotabile per la quota contribuita dalla Regione.               
Tali risparmi sono resi disponibili dalla Regione ai fini                       
dell'acquisizione dei servizi di cui al primo capoverso del presente            
punto b);                                                                       
c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei                   
convogli in tutte le loro parti, nonche' alla loro pulizia ed al                
decoro delle parti interne ed esterne;                                          
d) garantire idonea copertura assicurativa del materiale rotabile per           
danni, incendi o danneggiamenti;                                                
e) provvedere alla manutenzione corrente del suddetto materiale                 
rotabile in officine presenti nel territorio della regione                      
Emilia-Romagna;                                                                 
f) provvedere affinche' su ciascun elemento del materiale rotabile              
acquistato ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate, sia            
riportata la dicitura standard "Regione Emilia-Romagna - Trasporti              
pubblici".                                                                      
3. L'accettazione da parte di Trenitalia dei contributi finanziari              
regionali comporta l'impegno a rispettare le condizioni previste                
dall'art. 35 della L.R. 30/98 e successive modifiche.                           
Art. 6                                                                          
Integrazione tariffaria (Stimer)                                                
1. Le parti convengono che quanto concordato fra Regione                        
Emilia-Romagna e FS SpA in relazione all'integrazione tariffaria                
nell'ambito dell'Accordo "Progetto Qualita'" richiamato in premessa,            
possa intendersi integralmente assunto quale impegno fra Regione e              
Trenitalia.                                                                     
2. La Regione prende atto che Trenitalia partecipa in forma associata           
unica insieme agli altri gestori di trasporto pubblico                          
dell'Emilia-Romagna all'acquisto delle tecnologie e del software                
necessari all'attivazione dell'integrazione tariffaria e per la                 
garanzia dell'effettiva interoperabilita' dei diversi sistemi                   
aziendali.                                                                      
3. Trenitalia prende atto dell'Intesa Regione-Autonomie locali in               
ordine all'integrazione zonale per l'attuazione del sistema                     
tariffario integrato della mobilita' in Emilia-Romagna (Stimer) da              
attuare entro il 2004.                                                          
4. La Regione attivera' un ulteriore approfondimento antecedente                
all'implementazione di Stimer teso ad aggiornare la verifica di                 
salvaguardia del livello di introito tariffario di Trenitalia a                 
parita' di viaggiatori trasportati.                                             
Art. 7                                                                          
Impegni finanziari relativi                                                     
all'integrazione tariffaria                                                     
1. Ai fini dell'acquisizione delle strumentazioni tecnologiche                  
necessarie all'avvio della riforma tariffaria Stimer, le parti                  
concordano di confermare gli impegni di base assunti nell'Accordo               
"Progetto Qualita'" agli articoli 4, comma 10, e 6, comma 2 lettera             
b), ultimo alinea, piu' specificatamente indicati nell'Allegato                 
Quadro economico dell'Accordo stesso.                                           
2. In aggiunta agli impegni di cui al comma precedente, la Regione si           
impegna ad integrare le risorse finanziarie gia' destinate con                  
l'Accordo "Progetto Qualita'" per la realizzazione dell'integrazione            
tariffaria (Stimer), concorrendo con ulteriori 1.032.913,80 Euro,               
gia' rinvenibili nel bilancio regionale, al finanziamento per il                
completamento dell'allestimento delle apparecchiature tecnologiche              
nelle stazioni ferroviarie sedi del servizio effettuato da                      
Trenitalia. Parallelamente Trenitalia si impegna a concorrere                   
all'integrazione tariffaria con l'ulteriore quota di 516.456,90                 
Euro.                                                                           
3. Le parti prendono atto che le risorse, pari a 464.811,21 Euro,               
destinate dalla Regione alle Aziende di trasporto pubblico                      
automobilistico operanti nel territorio regionale per l'allestimento            
delle stazioni ferroviarie FS, sono destinate a favore di Trenitalia,           
al fine del subentro di titolarita' degli interventi, secondo                   
l'assenso espresso da parte delle suddette Aziende, originariamente             
titolari degli stessi come riportato nelle premesse.                            
4. Complessivamente si prevede pertanto una spesa totale di Euro                
5.112.923,31, cui la Regione partecipa con un contributo di Euro                
2.530.638,81.                                                                   
5. Trenitalia si impegna a dare corso alle fasi di realizzazione e              
installazione dei sistemi, nonche' avviamento delle funzioni, fino              
alla realizzazione del completamento del sistema di tariffazione                
Stimer, quale condizione necessaria per la concessione dei contributi           
regionali, che saranno revocati qualora non sia positiva la verifica            
di funzionalita' effettuata dalla struttura regionale competente.               
6. Trenitalia si impegna a destinare la strumentazione necessaria per           
l'attivazione dello Stimer al servizio ferroviario regionale della              
Emilia-Romagna. La Regione si impegna a trasfondere lo stesso vincolo           
di utilizzo agli eventuali diversi sottoscrittori dei successivi                
Contratti di Servizio i quali, inoltre, subentreranno nella                     
proprieta' della strumentazione, previo risarcimento alla Societa'              
cessante della quota parte del proprio investimento non ancora                  
ammortizzato.                                                                   
Art. 8                                                                          
Attuazione della presente Convenzione                                           
In caso di ritardi o inesattezze nell'adempimento degli obblighi                
previsti dalla presente Convenzione le parti, preso atto delle                  
ragioni che hanno provocato gli inadempimenti, adotteranno tutte le             
iniziative necessarie per eliminare sollecitamente le cause,                    
procedendo - ove necessario, e comunque sempre di comune intesa -               
alla revisione della presente Convenzione.                                      
Il mancato rispetto degli obblighi da parte di uno dei contraenti               
solleva l'altro contraente dai conseguenti reciproci impegni.                   
Le parti possono provvedere in ogni momento alla revisione della                
presente Convenzione qualora, di comune intesa, ne ravvisino la                 
necessita', al fine di adeguare gli impegni assunti ovvero a seguito            
di modifiche del quadro normativo che rendano necessario                        
riconsiderare il presente atto.                                                 
Art. 9                                                                          
Nucleo di verifica                                                              
La verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla              
presente Convenzione e' attribuita ad un Nucleo tecnico misto,                  
formato da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti             
di Trenitalia, che sara' nominato entro 60 giorni dalla firma del               
presente atto.                                                                  
Il presente atto, composto di n. . . . . . ( . . . . . . ) pagine               
dattiloscritte e redatto in due originali, una per ciascuna delle               
parti firmatarie, e' sottoscritto dalle parti come sopra costituite.            
Bologna, li'                                                                    
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per TRENITALIA SPA                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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