DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 523
Indirizzi e criteri per la formulazione del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (proposta della Giunta regionale in data 27 ottobre 2003, n. 2058)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2058 del 27
ottobre 2003, recante in oggetto "Indirizzi e criteri per la
formulazione del piano triennale 2003-2005 di edilizia scolastica ai
sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Proposta al Consiglio" e
che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 11/1/1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e
successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle
procedure definite dall'art. 4 per l'approvazione da parte delle
Regioni dei piani generali triennali e dei relativi piani annuali di
attuazione;
- gli artt. 138 e 139 del DLgs 112/98;
- gli artt. 12 e 30 della L.R. 3/99;
- gli artt. 45 e 46 della L.R. 12/03;
visto lo schema di decreto - esaminato favorevolmente dalla
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nella seduta del
2/10/2003 - con il quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca ha disposto il finanziamento delle
prime due annualita' del terzo piano triennale di cui al richiamato
art. 4 della Legge 23/96, definendo gli indirizzi della
programmazione nazionale e i criteri di riparto delle risorse
disponibili fra le Regioni e le Province autonome;
rammentato che l'art. 4, comma 4 della legge in oggetto prevede che
le Regioni approvino i rispettivi piani triennali di attuazione entro
90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al punto precedente e ritenuto percio' necessario e opportuno, al
fine di garantire il rispetto di detto termine, avviare il percorso
di programmazione degli interventi gia' in attesa dell'emanazione del
decreto stesso;
ritenuto altresi' opportuno, per quanto concerne specificamente gli
interventi di miglioramento o adeguamento sismico, circoscriverne il
finanziamento agli esiti della verifica degli edifici strategici e
alle conseguenti misure da assumere in attuazione dell'OPCM 3274/03,
utilizzando prioritariamente le risorse destinate al piano
straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80,
comma 21 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e prevedendo
l'eventuale intervento della Legge 23/96 in un numero limitato di
casi di assoluta emergenza segnalati dal Servizio regionale
Geologico, Sismico e dei Suoli;
acquisiti i pareri favorevoli:
- della Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione,
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del
31/10/2001, n. 347, espresso nella seduta del 15/10/2003;
- della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del
27/10/2003;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere favorevole espresso dalla
Direttrice generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni, in merito alla regolarita' amministrativa della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dei seguenti
criteri e indirizzi per la formulazione del piano triennale degli
interventi di edilizia scolastica da finanziarsi ai sensi della Legge
23/96:
1) il piano generale triennale 2003-2005 e i relativi piani annuali
di attuazione della Legge 23/96 sono approvati dalla Giunta regionale
con le modalita' di cui ai punti 10) e 11) successivi. I piani -
comprendenti gli interventi relativi a tutti gli ordini di scuola -
sono proposti nell'ambito delle Conferenze provinciali di
coordinamento previste dall'art. 46 della L.R. 12/03 e approvati dal
competente Organo della Provincia. Quando la Conferenza provinciale
di coordinamento non sia costituita, il piano e' proposto da apposita
Conferenza dei Servizi convocata dal Presidente della Provincia ai
sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e approvato dal competente
Organo della Provincia. In entrambi i casi, deve essere assicurata la
partecipazione di tutti i Comuni della provincia e di un'adeguata
rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome e
dell'amministrazione scolastica.
2) Ciascuna annualita' delle risorse assegnate alla Regione viene
ripartita in quote provinciali proporzionali per il 60% al numero
complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali dell'infanzia,
del primo e del secondo ciclo nell'anno scolastico 2003-2004, e per
il 40% in base al valore della sintesi degli indicatori MIUR
riguardanti l'edilizia scolastica attribuito a ciascuna Provincia.
3) Ciascuna quota provinciale viene destinata per non meno del 60%
agli interventi sulle strutture della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di competenza dei Comuni e per la restante parte alle
strutture del secondo ciclo di competenza delle Province.
4) La spesa minima ammissibile e' quantificata in 100.000 Euro,
riducibili a 50.000 Euro per gli interventi da realizzarsi nei Comuni
fino a 5.000 abitanti o classificati montani. Detti importi -
riferiti anche a piu' interventi purche' ricompresi in un unico
appalto - sono comprensivi delle spese per indagini e progettazione,
calcolate forfetariamente in misura non superiore al 15% dell'importo
a base d'asta, nonche' dell'IVA e di ogni altra imposta e spesa
accessoria.
5) L'importo dei finanziamenti non puo' essere inferiore al 30% ne'
superiore al 50% della spesa ammessa; gli interventi riguardanti la
scuola dell'infanzia e del primo ciclo nei Comuni fino a 5.000
abitanti possono essere finanziati fino al 70% della spesa ammessa.
6) In accordo con gli indirizzi della programmazione nazionale viene
data priorita' agli interventi finalizzati: - all'adeguamento delle
strutture esistenti alle vigenti normative in materia di agibilita',
sicurezza, igiene e accessibilita', anche mediante nuove edificazioni
quando i costi di ristrutturazione e le esigenze di ampliamento siano
tali da rendere questa soluzione piu' vantaggiosa; - al
soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente
all'aumento della popolazione scolastica calcolato nel quinquennio
2001-2005; - all'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della
scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi; -
alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul
territorio.
7) Costituiscono ulteriori criteri di priorita' la progettazione
esecutiva e l'immediata cantierabilita' dell'intervento, nonche'
l'assenza di vincoli o condizioni che pregiudichino il rispetto dei
termini e delle condizioni previsti dalla legge.
8) Le domande di finanziamento, formulate su apposita modulistica
fornita dalla Regione e contenente i principali dati significativi ai
fini della valutazione circa l'ammissibilita' e il grado di priorita'
dell'intervento, sono inoltrate alla Provincia competente per
territorio entro il termine da questa fissato e, in copia, al
competente Servizio regionale.
9) Le domande devono essere corredate di dichiarazione della
competente Autorita' dell'Ente richiedente attestante la sussistenza,
ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge 23/96, del progetto
preliminare delle opere di cui viene chiesto il finanziamento.
10) Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale recante le disposizioni per la
definizione dei piani regionali i piani provinciali di cui al punto
1) sono inoltrati alla Regione, che provvedera' a verificarne la
coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e
nazionale.
11) Entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
DM di cui al punto precedente, la Giunta regionale approva il piano
generale triennale e i relativi piani annuali di attuazione
disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
12) Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge 23/96, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel
Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti territoriali competenti
approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi alle prime
due annualita' del triennio e provvedono alla richiesta di
concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone
comunicazione alla Regione mediante invio dei relativi atti
deliberativi.
13) Nella fase attuativa dei singoli piani annuali e del piano
triennale la revoca e la riassegnazione, anche parziale, di
finanziamenti nonche' le autorizzazioni all'utilizzo di residui di
mutui gia' concessi vengano disposte con atto del dirigente della
struttura regionale competente;
B) di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
C) di subordinare l'efficacia del presente atto all'emanazione dello
schema di decreto richiamato in premessa, anche per quanto riguarda
il contenuto dello stesso.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 12561 del 29 ottobre 2003;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 27 ottobre 2003, progr. n. 2058, riportate nel
presente atto deliberativo.