REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 2112

Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 35, che prevede l'istituzione del Comitato             
di direzione, quale organo ausiliario della Giunta regionale, presso            
il Presidente della Giunta medesima;                                            
rilevato che detto organo, a norma di legge:                                    
1.  ha funzioni di raccordo e collaborazione fra direzione politica e           
direzione amministrativa;                                                       
2. deve coadiuvare la Giunta nella determinazione delle direttive               
generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel                      
coordinamento generale delle attivita' e nell'accertamento dei                  
risultati;                                                                      
ritenuto, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 sopra richiamato, di                
dovere adottare un atto per determinare:                                        
a) la composizione del Comitato di direzione;                                   
b) le modalita' di funzionamento di detto organo;                               
c) le modalita' di adempimento dei compiti;                                     
valutato opportuno:                                                             
1) chiamare a far parte del Comitato di direzione, oltre ai Direttori           
generali della Giunta, che ne sono componenti di diritto (art. 35,              
comma 4, L.R. 43/01) anche il Capo di Gabinetto del Presidente della            
Giunta regionale, in relazione alla funzione affidatagli di supporto            
ai compiti di impulso, indirizzo e coordinamento attribuiti al                  
Presidente della Giunta regionale medesima (art. 5 della L.R. 43/01,            
che precisa le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta);             
2) adottare specifiche disposizioni che, oltre a disciplinare gli               
aspetti organizzativi e procedurali per il suo buon funzionamento,              
individui con maggior dettaglio i compiti del Comitato di direzione,            
al fine di valorizzarne il ruolo di sede privilegiata di confronto              
tra organi di indirizzo e controllo politico e organi  apicali di               
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonche' di                      
coordinamento tra questi ultimi, allo scopo di ottimizzare                      
l'elaborazione delle visioni strategiche e dei processi di                      
innovazione e per incrementare l'efficacia della loro implementazione           
nell'organizzazione dell'ente e di rilevazione dei risultati positivi           
del cambiamento e delle eventuali criticita';                                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore Generale all'Organizzazione, Sistemi Informativi e                    
Telematica, dott. Gaudenzio Garavini, ai sensi dell'art. 37, quarto             
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale             
447/03;                                                                         
su proposta del vice Presidente e Assessore alle Finanze,                       
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico;                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare le "Disposizioni relative alla composizione, al                 
funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione" che si allega             
al presente atto sotto lettera A), quale parte integrante e                     
sostanziale;                                                                    
b) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A)                                                                     
Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai                  
compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale                        
1. Disposizioni generali                                                        
1.1. Il Comitato di direzione e' organo ausiliario della Giunta                 
regionale; ha il compito di assicurare il raccordo tra l'indirizzo              
politico e la direzione amministrativa e la gestione finanziaria e              
tecnica; assicura inoltre l'integrazione e il coordinamento                     
dell'attivita' delle Direzioni generali e delle relative strutture              
organizzative.                                                                  
1.2. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e'              
Segretario generale del Comitato e ne promuove, dirige e coordina               
l'attivita'.                                                                    
1.3. Il Comitato assume come metodo di lavoro la forma collegiale,              
preceduta da una fase istruttoria curata da uno o piu' dei suoi                 
componenti, su designazione del Segretario generale.                            
2. Composizione                                                                 
2.1. Il Comitato di direzione e' composto dal Capo di Gabinetto del             
Presidente della Giunta regionale e dai Direttori generali della                
Giunta.                                                                         
2.2 Al Comitato sono invitati i Direttori delle Agenzie regionali               
quando sono poste all'ordine del giorno questioni che riguardano tali           
strutture.                                                                      
2.3. In caso di assenza, o di impedimento temporaneo del Segretario             
generale le medesime funzioni sono svolte dal Direttore generale                
designato dallo stesso Segretario generale, il quale ne informa la              
Giunta regionale.                                                               
2.4. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per            
l'esercizio della funzione di Segretario generale del Comitato di               
direzione, si avvale di personale appartenente alla propria struttura           
speciale.                                                                       
3. Organizzazione dei lavori                                                    
3.1. Il Segretario generale del Comitato di direzione, anche sulla              
base delle indicazioni della Giunta e dei Direttori generali, redige            
un programma dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato            
e che aggiorna periodicamente in connessione con gli obiettivi e con            
i progetti della Giunta regionale e del suo Presidente.                         
3.2. Allo svolgimento dei lavori del Comitato possono partecipare               
dirigenti regionali e possono essere invitati rappresentanti di enti            
dipendenti, e strumentali della Regione nonche' di societa'                     
partecipate dalla Regione.                                                      
3.3. Nell'ambito del Comitato di direzione, per fini operativi e                
istruttori, possono essere costituiti gruppi di lavoro e commissioni,           
anche permanenti, per l'esame di specifici progetti e materie o in              
vista della trattazione di argomenti di particolare complessita'                
tecnica. Dirigenti, funzionari e consulenti dell'Ente possono far               
parte dei gruppi di lavoro e/o delle commissioni. Il coordinamento e'           
affidato in ogni caso a un componente il Comitato di direzione.                 
3.4. Per quanto non previsto dal presente atto, il Comitato di                  
direzione puo' assumere ulteriori decisioni di carattere                        
organizzativo e funzionale, dandone informazione alla Giunta                    
regionale.                                                                      
4. Convocazione                                                                 
4.1. La convocazione del Comitato di direzione avviene a cura del suo           
Segretario generale e puo' pervenire, anche per via telematica, a               
tutti i componenti di norma almeno cinque giorni prima della                    
riunione.                                                                       
4.2. Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno ed            
eventuali documenti istruttori ritenuti necessari dal Segretario                
generale per la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.               
4.3. L'ordine del giorno e' predisposto anche sulla base delle                  
richieste avanzate dai singoli Direttori generali. L'inserimento di             
un argomento e' obbligatorio allorche' il Comitato debba valutare               
obbligatoriamente una proposta  ai sensi del presente atto.                     
4.4 Il Comitato di direzione si riunisce, in via ordinaria almeno una           
volta al mese. Il Segretario generale ne fissa data luogo e ora.                
4.5 Il Comitato di Direzione viene convocato in via d'urgenza, per la           
trattazione di argomenti non differibili alla seduta ordinaria sulla            
base della valutazione del Segretario generale oppure,                          
obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta anche un solo Direttore           
generale, allorche' debba esprimersi obbligatoriamente, ai sensi del            
presente atto, per un atto che riveste carattere di necessita' ed               
urgenza. La convocazione, in tali casi, puo' essere effettuata anche            
nella stessa giornata, senza vincolo di preavviso.                              
4.6. Il Comitato di direzione puo' riunirsi in seduta straordinaria,            
per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una            
trattazione specifica; la convocazione puo' essere richiesta da un              
terzo dei Direttori generali, ovvero da un componente la Giunta,                
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, dal Presidente,              
dal Vice Presidente.                                                            
5. Validita' delle sedute e delle deliberazioni                                 
5.1. Le sedute del Comitato di direzione sono validamente costituite            
indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei componenti. Le           
eventuali assenze devono comunque essere comunicate anticipatamente             
al Segretario generale del Comitato.                                            
5.2. La partecipazione dei Direttori generali alle sedute del                   
Comitato e' obbligatoria. In presenza di tre assenze consecutive non            
giustificate da gravi motivi, il Segretario generale del Comitato               
segnala il comportamento al Presidente della Giunta.                            
5.3. Il Segretario generale del Comitato di direzione e' tenuto a               
rappresentare le opinioni del Comitato, a svolgere la sintesi della             
discussione e, sulla base di questa, far emergere nel verbale le                
decisioni assunte che sono vincolanti per l'intero Comitato.                    
5.4. Ogni componente il Comitato ha il diritto di far risultare a               
verbale il proprio diverso avviso, rispetto alla decisione assunta,             
sull'oggetto trattato.                                                          
6. Verbali e relazioni sull'attivita' del Comitato                              
6.1. Per ogni riunione viene redatto un verbale, contenente la                  
sintetica esposizione delle decisioni assunte dal Comitato. Il                  
verbale e' approvato nella seduta successiva e trasmesso in copia a             
ciascun componente.                                                             
6.2. Il Segretario generale provvede alla conservazione dei verbali             
che devono essere numerati progressivamente per anno solare, e,                 
quando ritenuto opportuno alla sua trasmissione alla Giunta                     
regionale.                                                                      
6.3. Il Comitato di direzione presenta annualmente alla Giunta                  
regionale una relazione sulla propria attivita' con eventuali                   
proposte di modifica dei propri compiti e delle modalita' del proprio           
funzionamento.                                                                  
7. Funzioni di raccordo con gli organi di Direzione politica                    
7.1. Il Comitato di direzione svolge funzioni di raccordo tra la                
Giunta regionale e le Direzioni generali della Giunta regionale                 
stessa.                                                                         
7.2. A tal fine, il Comitato esprime pareri e puo' formulare proposte           
alla Giunta regionale in ordine a:                                              
a) bilancio di previsione, e sua legge di variazione; conto                     
consuntivo; documento di politica economico-finanziaria;                        
b) atti di programmazione generale, territoriale nonche' i principali           
atti di programmazione settoriale;                                              
c) proposte di leggi e regolamenti, proposte di atti generali, di               
direttive e di atti di indirizzo; atti generali afferenti                       
l'organizzazione e i rapporti di lavoro; il documento di                        
programmazione del fabbisogno di massima degli incarichi                        
professionali;                                                                  
d) proposte di atti di indirizzo generale in materia di relazioni               
sindacali e contrattazione collettiva decentrata integrativa;                   
e) le attivita' inerenti il controllo strategico.                               
7.3. Al fine di una valutazione sulla fattibilita' legislativa,                 
amministrativa, organizzativa e finanziaria nonche' sulla congruenza            
amministrativa e procedurale delle proposte di atti normativi e                 
amministrativi, il Segretario generale, sentito il o i Direttori                
interessati, puo' chiedere una istruttoria preventiva ai Direttori              
generali competenti.                                                            
7.4. Il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della             
Giunta regionale, la Giunta regionale e singoli Assessori, il                   
Consigliere alla presidenza delegato, hanno la facolta' di acquisire            
il parere non vincolante del Comitato di direzione su questioni                 
specifiche, compreso l'accertamento dei risultati, oltre che quella             
di partecipare alle sedute del Comitato di direzione.                           
7.5. Il Comitato di direzione elabora, su richiesta del Presidente,             
proposte, anche relative a progetti di legge, di regolamento, di                
direttive e di atti di indirizzo.                                               
8. Funzioni di coordinamento tra le Direzioni generali                          
8.1. Il Comitato di direzione costituisce il principale strumento di            
integrazione tra le strutture regionali.                                        
8.2. Le proposte di atti dirigenziali generali relativi al personale,           
all'organizzazione, alle finanze, al patrimonio, agli impegni                   
comunitari e al controllo di gestione, vengono iscritte all'ordine              
del giorno del Comitato su richiesta del Direttore generale                     
competente previa valutazione della loro rilevanza da parte del                 
Segretario generale del Comitato di direzione.                                  
8.3 Della valutazione del Comitato di direzione e' dato atto nei                
relativi atti dirigenziali.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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