DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 2112
Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 35, che prevede l'istituzione del Comitato
di direzione, quale organo ausiliario della Giunta regionale, presso
il Presidente della Giunta medesima;
rilevato che detto organo, a norma di legge:
1. ha funzioni di raccordo e collaborazione fra direzione politica e
direzione amministrativa;
2. deve coadiuvare la Giunta nella determinazione delle direttive
generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel
coordinamento generale delle attivita' e nell'accertamento dei
risultati;
ritenuto, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 sopra richiamato, di
dovere adottare un atto per determinare:
a) la composizione del Comitato di direzione;
b) le modalita' di funzionamento di detto organo;
c) le modalita' di adempimento dei compiti;
valutato opportuno:
1) chiamare a far parte del Comitato di direzione, oltre ai Direttori
generali della Giunta, che ne sono componenti di diritto (art. 35,
comma 4, L.R. 43/01) anche il Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale, in relazione alla funzione affidatagli di supporto
ai compiti di impulso, indirizzo e coordinamento attribuiti al
Presidente della Giunta regionale medesima (art. 5 della L.R. 43/01,
che precisa le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta);
2) adottare specifiche disposizioni che, oltre a disciplinare gli
aspetti organizzativi e procedurali per il suo buon funzionamento,
individui con maggior dettaglio i compiti del Comitato di direzione,
al fine di valorizzarne il ruolo di sede privilegiata di confronto
tra organi di indirizzo e controllo politico e organi apicali di
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonche' di
coordinamento tra questi ultimi, allo scopo di ottimizzare
l'elaborazione delle visioni strategiche e dei processi di
innovazione e per incrementare l'efficacia della loro implementazione
nell'organizzazione dell'ente e di rilevazione dei risultati positivi
del cambiamento e delle eventuali criticita';
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore Generale all'Organizzazione, Sistemi Informativi e
Telematica, dott. Gaudenzio Garavini, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta del vice Presidente e Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le "Disposizioni relative alla composizione, al
funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione" che si allega
al presente atto sotto lettera A), quale parte integrante e
sostanziale;
b) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai
compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Disposizioni generali
1.1. Il Comitato di direzione e' organo ausiliario della Giunta
regionale; ha il compito di assicurare il raccordo tra l'indirizzo
politico e la direzione amministrativa e la gestione finanziaria e
tecnica; assicura inoltre l'integrazione e il coordinamento
dell'attivita' delle Direzioni generali e delle relative strutture
organizzative.
1.2. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e'
Segretario generale del Comitato e ne promuove, dirige e coordina
l'attivita'.
1.3. Il Comitato assume come metodo di lavoro la forma collegiale,
preceduta da una fase istruttoria curata da uno o piu' dei suoi
componenti, su designazione del Segretario generale.
2. Composizione
2.1. Il Comitato di direzione e' composto dal Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e dai Direttori generali della
Giunta.
2.2 Al Comitato sono invitati i Direttori delle Agenzie regionali
quando sono poste all'ordine del giorno questioni che riguardano tali
strutture.
2.3. In caso di assenza, o di impedimento temporaneo del Segretario
generale le medesime funzioni sono svolte dal Direttore generale
designato dallo stesso Segretario generale, il quale ne informa la
Giunta regionale.
2.4. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per
l'esercizio della funzione di Segretario generale del Comitato di
direzione, si avvale di personale appartenente alla propria struttura
speciale.
3. Organizzazione dei lavori
3.1. Il Segretario generale del Comitato di direzione, anche sulla
base delle indicazioni della Giunta e dei Direttori generali, redige
un programma dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato
e che aggiorna periodicamente in connessione con gli obiettivi e con
i progetti della Giunta regionale e del suo Presidente.
3.2. Allo svolgimento dei lavori del Comitato possono partecipare
dirigenti regionali e possono essere invitati rappresentanti di enti
dipendenti, e strumentali della Regione nonche' di societa'
partecipate dalla Regione.
3.3. Nell'ambito del Comitato di direzione, per fini operativi e
istruttori, possono essere costituiti gruppi di lavoro e commissioni,
anche permanenti, per l'esame di specifici progetti e materie o in
vista della trattazione di argomenti di particolare complessita'
tecnica. Dirigenti, funzionari e consulenti dell'Ente possono far
parte dei gruppi di lavoro e/o delle commissioni. Il coordinamento e'
affidato in ogni caso a un componente il Comitato di direzione.
3.4. Per quanto non previsto dal presente atto, il Comitato di
direzione puo' assumere ulteriori decisioni di carattere
organizzativo e funzionale, dandone informazione alla Giunta
regionale.
4. Convocazione
4.1. La convocazione del Comitato di direzione avviene a cura del suo
Segretario generale e puo' pervenire, anche per via telematica, a
tutti i componenti di norma almeno cinque giorni prima della
riunione.
4.2. Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno ed
eventuali documenti istruttori ritenuti necessari dal Segretario
generale per la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
4.3. L'ordine del giorno e' predisposto anche sulla base delle
richieste avanzate dai singoli Direttori generali. L'inserimento di
un argomento e' obbligatorio allorche' il Comitato debba valutare
obbligatoriamente una proposta ai sensi del presente atto.
4.4 Il Comitato di direzione si riunisce, in via ordinaria almeno una
volta al mese. Il Segretario generale ne fissa data luogo e ora.
4.5 Il Comitato di Direzione viene convocato in via d'urgenza, per la
trattazione di argomenti non differibili alla seduta ordinaria sulla
base della valutazione del Segretario generale oppure,
obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta anche un solo Direttore
generale, allorche' debba esprimersi obbligatoriamente, ai sensi del
presente atto, per un atto che riveste carattere di necessita' ed
urgenza. La convocazione, in tali casi, puo' essere effettuata anche
nella stessa giornata, senza vincolo di preavviso.
4.6. Il Comitato di direzione puo' riunirsi in seduta straordinaria,
per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una
trattazione specifica; la convocazione puo' essere richiesta da un
terzo dei Direttori generali, ovvero da un componente la Giunta,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, dal Presidente,
dal Vice Presidente.
5. Validita' delle sedute e delle deliberazioni
5.1. Le sedute del Comitato di direzione sono validamente costituite
indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei componenti. Le
eventuali assenze devono comunque essere comunicate anticipatamente
al Segretario generale del Comitato.
5.2. La partecipazione dei Direttori generali alle sedute del
Comitato e' obbligatoria. In presenza di tre assenze consecutive non
giustificate da gravi motivi, il Segretario generale del Comitato
segnala il comportamento al Presidente della Giunta.
5.3. Il Segretario generale del Comitato di direzione e' tenuto a
rappresentare le opinioni del Comitato, a svolgere la sintesi della
discussione e, sulla base di questa, far emergere nel verbale le
decisioni assunte che sono vincolanti per l'intero Comitato.
5.4. Ogni componente il Comitato ha il diritto di far risultare a
verbale il proprio diverso avviso, rispetto alla decisione assunta,
sull'oggetto trattato.
6. Verbali e relazioni sull'attivita' del Comitato
6.1. Per ogni riunione viene redatto un verbale, contenente la
sintetica esposizione delle decisioni assunte dal Comitato. Il
verbale e' approvato nella seduta successiva e trasmesso in copia a
ciascun componente.
6.2. Il Segretario generale provvede alla conservazione dei verbali
che devono essere numerati progressivamente per anno solare, e,
quando ritenuto opportuno alla sua trasmissione alla Giunta
regionale.
6.3. Il Comitato di direzione presenta annualmente alla Giunta
regionale una relazione sulla propria attivita' con eventuali
proposte di modifica dei propri compiti e delle modalita' del proprio
funzionamento.
7. Funzioni di raccordo con gli organi di Direzione politica
7.1. Il Comitato di direzione svolge funzioni di raccordo tra la
Giunta regionale e le Direzioni generali della Giunta regionale
stessa.
7.2. A tal fine, il Comitato esprime pareri e puo' formulare proposte
alla Giunta regionale in ordine a:
a) bilancio di previsione, e sua legge di variazione; conto
consuntivo; documento di politica economico-finanziaria;
b) atti di programmazione generale, territoriale nonche' i principali
atti di programmazione settoriale;
c) proposte di leggi e regolamenti, proposte di atti generali, di
direttive e di atti di indirizzo; atti generali afferenti
l'organizzazione e i rapporti di lavoro; il documento di
programmazione del fabbisogno di massima degli incarichi
professionali;
d) proposte di atti di indirizzo generale in materia di relazioni
sindacali e contrattazione collettiva decentrata integrativa;
e) le attivita' inerenti il controllo strategico.
7.3. Al fine di una valutazione sulla fattibilita' legislativa,
amministrativa, organizzativa e finanziaria nonche' sulla congruenza
amministrativa e procedurale delle proposte di atti normativi e
amministrativi, il Segretario generale, sentito il o i Direttori
interessati, puo' chiedere una istruttoria preventiva ai Direttori
generali competenti.
7.4. Il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della
Giunta regionale, la Giunta regionale e singoli Assessori, il
Consigliere alla presidenza delegato, hanno la facolta' di acquisire
il parere non vincolante del Comitato di direzione su questioni
specifiche, compreso l'accertamento dei risultati, oltre che quella
di partecipare alle sedute del Comitato di direzione.
7.5. Il Comitato di direzione elabora, su richiesta del Presidente,
proposte, anche relative a progetti di legge, di regolamento, di
direttive e di atti di indirizzo.
8. Funzioni di coordinamento tra le Direzioni generali
8.1. Il Comitato di direzione costituisce il principale strumento di
integrazione tra le strutture regionali.
8.2. Le proposte di atti dirigenziali generali relativi al personale,
all'organizzazione, alle finanze, al patrimonio, agli impegni
comunitari e al controllo di gestione, vengono iscritte all'ordine
del giorno del Comitato su richiesta del Direttore generale
competente previa valutazione della loro rilevanza da parte del
Segretario generale del Comitato di direzione.
8.3 Della valutazione del Comitato di direzione e' dato atto nei
relativi atti dirigenziali.