REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2233

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione del pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Idice 1 dir." in comune di Molinella (BO) - Presa d'atto delle determinazioni della CDS (Tit. III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca                 
idrocarburi denominato "Idice 1 dir." nel territorio del comune di              
Molinella in provincia di Bologna, proposto da ENI SpA - Divisione              
Agip, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti                       
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 22 ottobre 2003,              
nel complesso ambientalmente compatibile;                                       
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai              
punti, 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di                  
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale           
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo             
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e             
persistenti;                                                                    
2) come viabilita' di accesso al cantiere di perforazione non e'                
utilizzabile la SP Trasversale di pianura, in quanto in fase di                 
costruzione;                                                                    
3) la viabilita' da utilizzare per l'accesso al cantiere di                     
perforazione dovra' essere preventivamente concordata con                       
l'Amministrazione comunale di Molinella;                                        
4) per le necessita' idriche dell'impianto dovra' essere utilizzata             
acqua proveniente da pozzi o da acquedotto, o, come ultima soluzione            
avendo verificato le due alternative indicate, acqua trasportata                
tramite autobotti;                                                              
5) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno              
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA                
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'              
essere effettuata almeno fino ai 30 mt. di profondita', e per la                
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 350 mt. di                    
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;                               
6) ENI SpA - Divisione Agip dovra' effettuare il monitoraggio  della            
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA                   
territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed            
al Comune di Molinella;                                                         
7) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, ENI SpA -                  
Divisione Agip dovra' fornire ad ARPA copia dei titoli abilitativi              
delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento                  
rifiuti;                                                                        
8) durante le operazioni di perforazione, ENI SpA - Divisione Agip              
dovra' installare, in prossimita' delle sorgenti di rumore, pannelli            
fonoassorbenti direzionati in modo tale da non arrecare disturbo ai             
ricettori sensibili individuati;                                                
9) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i           
primi tre giorni della stessa, ENI SpA - Divisione Agip dovra'                  
effettuare un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al             
fine di verificare i livelli di rumore immessi realmente                        
nell'ambiente, ed adottare eventuali ulteriori mitigazioni; il                  
monitoraggio dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in              
periodo notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti            
opere di mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla             
validazione del Comune di Molinella e dell'ARPA competente                      
territorialmente;                                                               
10) le macchine ed attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere           
conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica                    
ambientale, cosi' come recepite dalla legislazione italiana;                    
11) a tutela del periodo riproduttivo dell'avifauna il cantiere di              
perforazione non potra' essere realizzato nel periodo da inizio marzo           
a fine luglio;                                                                  
12) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere            
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei           
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il               
cantiere;                                                                       
13) prima dell'inizio lavori, ENI SpA - Divisione Agip dovra'                   
presentare al Comune di Molinella: - rilievo dettagliato dell'area              
interessata dal cantiere di perforazione, evidenziando le colture in            
essere e l'eventuale presenza di specie arboricole importanti; -                
programma di ripristino sia parziale, in caso di pozzo produttivo,              
sia totale, in caso di pozzo sterile; il programma di ripristino                
dovra' rispettare modalita' e tempi previsti nel SIA;                           
14) a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino                      
ambientale, ENI SpA - Divisione Agip dovra' presentare al Comune di             
Molinella fidejussione bancaria di importo pari al valore del                   
ripristino maggiorato del 30% per maggiori oneri; tale  importo                 
dovra'  essere  validato dall'Amministrazione comunale;                         
resta fermo che qualora la perforazione avesse esito positivo, la               
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in                
produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza              
alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di                    
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;                      
c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna e del Comune           
di Molinella, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12                 
aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9            
e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del            
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;                                     
d) di dare atto che la valutazione d'incidenza, effettuata ai sensi             
dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e' contenuta                      
all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;                     
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto                    
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di              
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9              
maggio 2001, n. 15;                                                             
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente ENI SpA - Divisione Agip;                
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse Minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio                  
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di           
Bologna; al Comune di Molinella; all'ARPA - Sezione provinciale di              
Bologna;                                                                        
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale, fermo restando che il pozzo esplorativo potra' essere               
realizzato solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di              
ricerca idrocarburi denominato "Fiume Reno", considerate eventuali              
proroghe;                                                                       
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18           
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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