DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2187
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento dello stabilimento Solfotecnica Italiana SpA, nel comune di Cotignola (RA) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti
impatti ambientali, del progetto "ampliamento stabilimento
produzione, confezionamento e stoccaggio di prodotti fitosanitari,
detergenti e fertilizzanti dello Stabilimento Solfotecnica Italiana,
posto in Via Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)", dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
a.1) per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio,
mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel
progetto;
a.2) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse
e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - prevedere la umidificazione dei
depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti; - acquisire le autorizzazioni necessarie per eventuali
emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti
normative; - adottare tutte le cautele necessarie per limitare
inquinamento acustico e comunque secondo quanto indicato nella
delibera di Giunta regionale 45/02;
a.3) qualora vengano individuate zone di depositi di sostanze o
preparati pericolosi (carburanti, lubrificanti, rifiuti industriali,
oli esausti ecc.) poste all'aperto, anche durante la fase di
esercizio, esse devono essere: - sistemate in modo da evitare
l'afflusso delle acque piovane in tali zone; - previste
perimetralmente adeguate arginature, quali fossi di guardia e
cordoli di contenimento adeguatamente impermeabilizzati;
a.4) la progettazione esecutiva e le modalita' gestionali in fase di
lavorazione del polisolfuro di calcio, dovranno essere coerenti con
la dichiarazione che i fanghi residuati saranno posti negli appositi
contenitori, all'interno del capannone stesso, cosi' come descritto
al punto 6.6.3) del presente atto deliberativo, la cui aria ambiente
dovra' essere aspirata e convogliata agli adeguati sistemi di
abbattimento;
a.5) la progettazione esecutiva della nuova linea per la lavorazione
del FOLPET e dei sistemi di abbattimento delle relative emissioni in
atmosfera dovranno essere tali da garantire una sostanziale
invarianza delle ricadute ambientali, con particolare riferimento
agli impatti olfattivi;
a.6)
a.7) si prescrive che il progetto definitivo dell'ampliamento
dell'impianto in esame, da presentare alla Provincia di Ravenna e al
Comune di Cotignola, contenga uno studio sulla diffusione dei
prodotti solforati e delle emissioni odorigene nelle zone limitrofe
lo stabilimento;
a.8) si prescrive, inoltre, che tale progetto definitivo, da
presentare alla Provincia di Ravenna e al Comune di Cotignola,
contenga l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per
l'abbattimento delle emissioni odorigene in modo tale da consentire
di ottenere il piu' elevato livello di protezione rispetto ai
ricettori sensibili;
a.9) si prescrive di provvedere, prima della realizzazione
dell'intervento, alla caratterizzazione del suolo sul quale si andra'
ad edificare il nuovo impianto, ai sensi del DM del 25 ottobre 1999,
n. 471;
a.10) si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora
previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre
1995, n. 447 e dai limiti previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive
modifiche, sia durante la fase di esercizio sia in quella di
cantiere; in particolare l'area di ubicazione dell'impianto e' stata
classificata come zona V "Aree prevalentemente industriali", con
limite diurno pari a 70 dB(A) e notturno pari a 60 dB(A);
a.11) in caso che non si riescano a rispettare i limiti sopra citati,
si prescrive l'installazione di opere di mitigazione adeguate sia dal
punto di vista tecnico sia per un buon inserimento visivo e
paesaggistico nella zona;
a.12) in sede presentazione del progetto definitivo allo Sportello
Unico per le Attivita' produttive del Comune di Cotignola e per il
rilascio della concessione edilizia dovra' essere presentato al
Comune uno studio, sulla stima dell'esposizione al rumore e ai campi
elettromagnetici per i lavoratori all'interno dello stabilimento ai
sensi della normativa vigente;
a.13) una volta che l'ampliamento venga realizzato e a regime, si
ritiene necessario venga effettuata apposita campagna di monitoraggio
per la verifica dell'impatto acustico, soprattutto rispetto ai
ricettori sensibili esterni allo stabilimento;
a.14) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Solfotecnica
Italiana SpA di Cotignola - Ravenna, alla Provincia di Ravenna -
Assessorato Ambiente, allo Sportello Unico per le Attivita'
produttive del Comune di Cotignola e all'ARPA - Sezione provinciale
di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art.10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.