LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23
CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE
Art. 3
Programmazione e attuazione delle iniziative
1. Il comitato regionale e' presieduto dal Presidente del Consiglio
regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.
2. Il comitato regionale predispone, con l'ausilio del comitato
esecutivo, un programma generale, articolato in annualita', dei
progetti di maggior rilievo e delle iniziative piu' significative che
si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla Giunta
regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare
competente.
3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica
e in particolare:
a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate
dagli Enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle
associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro
inserimento nel programma di cui al comma 2;
b) sovraintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta
regionale.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il Presidente del
comitato regionale trasmette alla Regione una relazione
sull'attivita' svolta.