DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2003, n. 20
Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento delle attivita' nell'ambito del POR FSE Obiettivo 3 - Anni 2003/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre
1978, n. 845 e successive modificazioni;
- la L.R. 19/79 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione
alle professioni", e successive modificazioni e in particolare l'art.
13;
- la L.R. 25/98 "Norme in materia di politiche del lavoro e di
servizi per l'impiego" e successive modificazioni;
- la L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale", e successive
modificazioni, ed in particolare gli artt. 196, 199, 200, 201 e 207;
- la decisione della Commissione Europea n. 2066 del 21/9/2000 che
approva il Programma operativo Regione Emilia-Romagna - FSE -
Obiettivo 3 - 2000/2006;
richiamate:
- la "Presa d'atto del Programma operativo - Regione Emilia-Romagna -
Obiettivo 3 - periodo 2000/2006", approvata con propria deliberazione
n. 1639 del 3/10/2000;
- il Complemento di programmazione del POR Obiettivo 3 - 2000/2006,
approvato con propria deliberazione n. 1694 del 10/10/2000;
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,
della formazione professionale, orientamento e delle politiche del
lavoro - Biennio 2003-2004", approvati con deliberazione del
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta di Giunta
regionale n. 2359 del 2/12/2002);
tenuto conto che:
- allo stato attuale, il sistema della formazione e dell'istruzione
si colloca in un quadro normativo nazionale gia' fortemente
modificato e tuttora in evoluzione, in transizione verso un nuovo
assetto in via di definizione;
- anche a livello regionale e' aperto da tempo un ampio e
approfondito dibattito, con le istituzioni pubbliche e scolastiche,
con le forze sociali e con gli stessi cittadini interessati,
operatori dell'istruzione e famiglie, in un processo che punta alla
costituzione di un sistema formativo integrato dell'istruzione, della
formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche del
lavoro, e che si compira' nella definizione del relativo progetto di
legge regionale, nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite dalla
riforma costituzionale;
considerato che:
- gli stessi succitati "Indirizzi per il sistema formativo integrato
dell'istruzione, della formazione professionale, orientamento e delle
politiche del lavoro - Biennio 2003/2004", di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 440/02 sopracitata, ponendosi l'obiettivo di
garantire la fase di transizione piu' sopra descritta, hanno assunto
un carattere di orientamenti ponte, tra la normativa vigente e quella
futura, ed il connotato di linee guida di transizione ed innovazione;
- in questa fase transitoria risulta comunque urgente e necessario
assicurare, senza soluzione di continuita', e nel rispetto
dell'applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione, con
riferimento ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza relativi alle funzioni di Regione, Province e Comuni,
l'attivita' di programmazione delle Province, sia sul piano del
raccordo fra le stesse e la Regione, sia sul piano della
disponibilita' finanziaria;
valutato pertanto opportuno, nello spirito dei principi suindicati,
addivenire ad un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna
che garantisca il coordinamento delle attivita' da realizzarsi
nell'ambito del POR dell'Emilia-Romagna FSE Obiettivo 3 2000/2006,
per il periodo 2003/2004 - con riferimento alla durata degli
orientamenti ponte oggetto dei succitati indirizzi - e definisca
altresi', in coerenza con gli ambiti di programmazione provinciale,
le assegnazioni finanziarie alle Province per il medesimo biennio,
sulla base di criteri e indicatori di riparto analoghi a quelli
utilizzati dall'Unione Europea e gia' applicati nel triennio
2000/2002;
dato atto che tale accordo, allegato e parte integrante del presente
atto, e' stato discusso nell'ambito del Comitato di coordinamento
interistituzionale di cui alla L.R. 25/98;
dato inoltre atto del parere espresso dalla competente Commissione
consiliare, nella seduta del 10/1/2003;
dato altresi' atto ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001 in
ordine al presente provvedimento:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio Programmazione e Valutazione progetti,
dott. Valerio Vignoli;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' espresso dal
Direttore generale dell'Area Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'allegato,
parte integrante del presente atto, intitolato "Accordo fra la
Regione e le Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento delle
attivita' nell'ambito del POR FSE Obiettivo 3 - Anni 2003/2004";
2) di approvare ed assegnare alle Province la disponibilita'
finanziaria complessiva per i tetti provinciali degli anni 2003 e
2004, cosi' come indicata e ripartita nella Tabella 1, tetti definiti
secondo le modalita' previste dagli indirizzi regionali citati con le
specifiche indicate ai punti 4 e 5 dell'Accordo di cui al punto 1);
3) di stabilire che il Dirigente regionale competente - svolto
l'esame di coerenza dei programmi provinciali previsto al punto 3
dell'Accordo - provvedera', con propri successivi atti, alla
determinazione del limite annuale liquidabile alle singole Province,
sulla base della disponibilita' di bilancio e della concertazione
interistituzionale, ed al relativo impegno dei fondi, compreso gli
eventuali fondi regionali sostitutivi di cui al punto 5 dell'Accordo,
ed alla liquidazione ed erogazione delle risorse, secondo le
modalita' di cui al punto 9 dell'Accordo medesimo;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Accordo fra la Regione e le Province dell'Emilia-Romagna per il
coordinamento delle attivita' nell'ambito del POR FSE Obiettivo 3 -
(Anni 2003/2004)
Il Comitato di Coordinamento interistituzionale, relativamente alla
programmazione delle attivita' 2003/2004 concorda che:
1. Il primo periodo di attuazione del Programma operativo regionale
2000/2006 ha visto rafforzarsi, nel triennio 2000/2002 ed all'interno
del quadro regionale programmatico, il livello di coesione ed
omogeneita' fra Regione e Province, in una gestione concordata e
coordinata delle azioni del POR, e nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento CE 1260/99 e dai successivi regolamenti attuativi.
2. I Programmi provinciali rappresentano gli strumenti di definizione
delle scelte programmatiche locali nell'ambito degli indirizzi
regionali, elaborati attraverso un processo ampio di partenariato
istituzionale con gli Enti locali, di consultazione e concertazione
con le parti sociali ed economiche a livello territoriale, con
riferimento al Complemento di programmazione FSE Obiettivo 3,
2000/2006 ed alla normativa nazionale e regionale. Le Province,
nell'approvazione dei propri documenti di programmazione indicheranno
le procedure di concertazione previste e realizzate.
3. La Regione Emilia-Romagna, in qualita' di Autorita' di gestione
del POR FSE Obiettivo 3 2000/2006, garantisce il coordinamento della
programmazione dell'attivita' regionale e provinciale, assicurando un
esame di coerenza dei documenti programmatici delle Province
(programmi pluriennali) con il POR Emilia-Romagna, con il Complemento
di programmazione regionale, con gli indirizzi programmatici
approvati dal Consiglio regionale, con i vincoli imposti dai
Regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione Europea,
nonche' con la verifica del rispetto dei limiti quantitativi e
finanziari previsti. La Regione procedera', di norma, entro quindici
giorni dal ricevimento dei programmi, al relativo esame di coerenza,
segnalando alla Provincia interessata eventuali anomalie, affinche'
la stessa possa modificare le parti ritenute non coerenti.
Il Comitato di coordinamento interistituzionale, sul piano della
quantificazione ed articolazione delle risorse finanziarie, concorda
inoltre che:
4. Con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione della
Comunita' Europea - che ha approvato, con Decisione n. 1120 del
18/7/2000, il Quadro comunitario di sostegno per l'intervento del
Fondo sociale europeo nell'Italia del centro-nord, nell'ambito
dell'Obiettivo 3 per il periodo 1/1/2000-31/12/2006 e, con decisione
n. 2066 del 18/9/2000, il Programma operativo per la Regione
Emilia-Romagna, Obiettivo 3, 2000/2006 - la Giunta regionale approva
la disponibilita' finanziaria complessiva 2003/2004, da assegnare
alle Province ripartendola fra le stesse sulla base della conferma
degli indicatori gia' previsti per il periodo 2000/2002 e secondo la
suddivisione per Assi, cosi' come indicato nell'Allegato 1, parte
integrante del presente accordo. La quantificazione per misura
avviene con successive comunicazioni della Regione, predisposte
d'intesa con le Province. La quantificazione biennale delle risorse
deve consentire un uso flessibile delle stesse, nelle more della
definizione delle assegnazioni future anche in relazione alla
riprogrammazione del FSE prevista per l'anno 2003 ed all'attribuzione
di eventuali ulteriori risorse nazionali.
5. La Regione concorrera' alla riserva comunitaria del 4% prevista
all'art. 44 del Regolamento della CE 1260/99 citato. Per la
distribuzione dell'eventuale premio di performance la Regione
procedera' con successivi atti, d'intesa con le Province, sentita la
Commissione regionale tripartita.
6. Per le esigenze tecniche e progettuali connesse all'esercizio
delle funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e
diritto allo studio, le Province possono avvalersi, come previsto
dall'art. 14 della L.R. 45/96, di personale dipendente dagli Enti di
cui all'art. 5 della Legge 845/78. Per la copertura dei costi
relativi, non rientranti nelle tipologie/azioni ammissibili al
finanziamento nell'ambito del FSE Obiettivo 3 2000/2006, la Regione
potra' mettere a disposizione propri fondi. In tal caso, le risorse
comunitarie del FSE, ed i relativi cofinanziamenti nazionali e
regionali, da assegnare alle Province secondo quanto definito al
comma precedente, potranno essere parzialmente sostituite, di anno in
anno, con riferimento alle esigenze di cui sopra - espresse dalle
Province medesime - e nell'ambito delle disponibilita' del bilancio
regionale, da mezzi regionali, fermo restando l'importo
dell'assegnazione globale annuale a ciascuna Provincia.
7. In relazione all'Asse A, per rispettare la proporzione negoziata
con la Commissione Europea tra misure preventive della disoccupazione
e misure curative, la Misura A3 non puo' rappresentare piu' del 15%
del totale dell'asse.
8. Per le aree ammesse all'Obiettivo 2 la concentrazione di risorse
Obiettivo 3 da destinare ai singoli territori provinciali e'
calcolata e ripartita cosi' come indicato nell'Allegato 2, parte
integrante del presente accordo.
9. Sulla base della delibera di Giunta regionale che assegna e
ripartisce i fondi alle Province per il biennio 2003/2004, cosi' come
indicati nell'Allegato 1, parte integrante, e dopo lo svolgimento
dell'esame di coerenza di cui al precedente punto 3., il Servizio
regionale competente provvede, con atti del dirigente, al relativo
impegno dei fondi, compreso gli eventuali fondi regionali sostitutivi
di cui al punto 5 che precede, ed alla liquidazione ed erogazione
delle risorse secondo le modalita' di seguito indicate:
- per le risorse comunitarie del FSE, ed i relativi cofinanziamenti
nazionali e regionali, una anticipazione del 20% sul tetto 2003, che
sara' riassorbita dall'erogazione a saldo nell'ultimo anno del
biennio 2003/2004;
- liquidazioni successive, per stati di avanzamento intermedi, di
norma mensili, sulla base dei pagamenti effettuati dai tesorieri
provinciali ai beneficiari finali degli interventi, rilevati
attraverso il Sistema informativo regionale, nonche' dei pagamenti
non esternalizzati, effettuati dalle Amministrazioni provinciali con
mandati trasformati. Tali liquidazioni intermedie potranno
raggiungere al massimo il 75% dell'ammontare dell'assegnazione per
l'anno 2003 ed il 95% dell'ammontare dell'assegnazione per l'anno
2004. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, invieranno alla
Regione Emilia-Romagna una autocertificazione che confermi la
rispondenza fra le spese da esse effettivamente liquidate nell'anno
precedente e i rimborsi su stato d'avanzamento della spesa effettuati
dalla Regione alle Province per il medesimo periodo di riferimento;
- il saldo avverra' con le stesse modalita' dei rimborsi per stati
d'avanzamento, sulla base del pagato dalle Province, con riferimento
ai rendiconti provvisori delle attivita', rilevato tramite il SIFP;
- nel caso in cui, a seguito del rendiconto definitivo, le Province
accertassero un saldo negativo, stante quanto previsto nel presente
accordo al successivo punto 10., queste incasseranno dai beneficiari
finali le dovute restituzioni evidenziando tale economia negli atti
di approvazioni successivi; tali importi - suddivisi per asse di
appartenenza - dovranno essere comunicati con la massima rapidita'
alla Regione, per consentire l'inoltro di eventuali rettifiche alla
Comunita' Europea;
- per i fondi regionali sostitutivi le modalita' di erogazione
verranno determinate, concordemente con le Province, dall'atto di
impegno del competente dirigente regionale.
10. La Regione garantisce alle Province la continuita' dei
finanziamenti 2003/2004 con le assegnazioni del periodo 2000/2002,
con l'unica condizione della loro spendibilita' entro il termine
ultimo di attuazione del POR. Parimenti le Province potranno
utilizzare eventuali minori spese ed economie accertate in sede di
chiusura rendicontuale del periodo 2003/2004, nel biennio successivo
ed alla medesima condizione.
Infine, il Comitato di coordinamento interistituzionale,
relativamente agli aspetti di monitoraggio, gestione e verifiche
qualitative e di impatto, concorda che:
11. La Regione e le Province si adeguano al sistema di monitoraggio e
controllo previsto dai Regolamenti comunitari vigenti. Al fine di
ottemperare al monitoraggio comunitario relativo al raggiungimento
degli obiettivi di spesa previsti dal Regolamento CE 1260/99, e per
non incorrere nel disimpegno automatico di cui al II comma dell'art.
31 del medesimo regolamento, le Province inviano alla Regione le
autocertificazioni relative ai propri pagamenti non esternalizzati,
effettuati alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui
si renda necessario effettuare tale rilevazione in altri momenti, la
Regione potra' richiedere il dato con riferimento ad altra data,
fissando con le Province il termine di presentazione della loro
autocertificazione.
12. Poiche' il Programma operativo e' soggetto ai sensi del
Regolamento comunitario 1260/99 all'art. 42 alla valutazione di
efficienza, di impatto e di risultato attuata da un valutatore
indipendente, la Regione e le Province cooperano affinche' il
valutatore possa acquisire tutti gli elementi informativi necessari
alla realizzazione della valutazione intermedia e finale.
Le Province e la Regione Emilia-Romagna stabiliscono di adottare,
ciascuna con propri atti, il presente accordo, sulla base del quale
si attuera' il coordinamento delle attivita' del POR FSE Obiettivo 3
nel biennio 2003/2004.
(segue allegato fotografato)