REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)

L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -                
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di               
verifica (screening) concernente il                                             
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);               
- localizzato: in localita' Fosso degli Abbacini;                               
- presentato da: sig. Fabrizi Giovanni residente a Verghereto in                
Piazza della Repubblica n. 10.                                                  
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 cave e                    
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della               
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
con atto di Giunta comunale n. 162 del 30/9/2003 ha assunto la                  
seguente decisione:a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1              
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed                   
integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi           
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo             
alla coltivazione di una cava di arenaria in localita' Fosso degli              
Abbacini della ditta Fabrizi Giovanni - Lavorazione pietra,                     
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                   
1) relativamente alle fasi ed alle modalita' di coltivazione e'                 
necessario, per quanto possibile, adottare soluzioni che consentano             
rescavazione e la successiva rinaturalizzazione per fasi successive,            
senza dovere necessariamente attendere la conclusione delle                     
operazioni di escavazione sull'intera area di cava, mitigando sia               
l'impatto visivo negativo, sia fenomeni di ruscellamento e di                   
trasporto a valle di materiale solido;                                          
2) in fase di estrazione e lavorazione (movimentazione materiale,               
carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto tutte le                 
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria legato alla dispersione di polveri sospese, e                
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera,            
dalle attivita' previste in tale fase e dal transito sulle piste non            
asfaltate, al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti di                
qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la             
salute pubblica;                                                                
3) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione             
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita';                                                                      
4) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari              
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate;                              
b) di quantificare in Euro 42,84, pari allo 0,02 % del valore                   
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
38,55 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                      
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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