DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 1954
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione del pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Riccardina 1 dir." comune di Budrio (BO) - Presa d'atto determinazioni CdS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca
idrocarburi denominato "Riccardina 1 dir." nel territorio del comune
di Budrio in provincia di Bologna, proposto da ENI SpA - Divisione
Agip, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 25 settembre 2003,
nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti, 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e
persistenti;
2) perimetralmente al piazzale della postazione dovra' essere
necessariamente realizzato un fosso di guardia;
3) come viabilita' di accesso al cantiere di perforazione non e'
utilizzabile la SP trasversale di pianura, in quanto in fase di
costruzione;
4) la viabilita' da utilizzare per l'accesso al cantiere di
perforazione dovra' essere preventivamente concordata con
l'Amministrazione comunale di Budrio;
5) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'
essere effettuata almeno fino ai 50 mt. di profondita', e per la
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 350 mt. di
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;
6) ENI SpA - Divisione Agip dovra' effettuare il monitoraggio della
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA
territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed
al Comune di Budrio;
7) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, ENI SpA -
Divisione Agip dovra' fornire ad ARPA copia dei titoli abilitativi
delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento
rifiuti;
8) durante le operazioni di perforazione, ENI SpA - Divisione Agip
dovra' installare, in prossimita' delle sorgenti di rumore, pannelli
fonoassorbenti direzionati in modo tale da non arrecare disturbo ai
ricettori sensibili individuati;
9) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i
primi tre giorni della stessa, ENI SpA - Divisione Agip dovra'
effettuare un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al
fine di verificare i livelli di rumore immessi realmente
nell'ambiente, ed adottare eventuali ulteriori mitigazioni; il
monitoraggio dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in
periodo notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti
opere di mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla
validazione del Comune di Budrio e dell'ARPA competente
territorialmente;
10) le macchine ed attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere
conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica
ambientale, cosi' come recepite dalla legislazione italiana;
11) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il
cantiere;
12) prima dell'inizio lavori, ENI SpA - Divisione Agip dovra'
presentare al Comune di Budrio: - rilievo dettagliato dell'area
interessata dal cantiere di perforazione, evidenziando le colture in
essere e l'eventuale presenza di specie arboricole importanti; -
programma di ripristino sia parziale, in caso di pozzo produttivo,
sia totale, in caso di pozzo sterile; il programma di ripristino
dovra' rispettare modalita' e tempi previsti nel SIA;
13) a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino
ambientale, ENI SpA - Divisione Agip dovra' presentare al Comune di
Budrio fidejussione bancaria di importo pari al valore del ripristino
maggiorato del 30% per maggiori oneri; tale importo dovra' essere
validato dall'Amministrazione comunale;
resta fermo che qualora la perforazione avesse esito positivo, la
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in
produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza
alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
c) di dare atto che il parere del Comune di Budrio, espresso ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di
cui al punto 3.7;
d) di dare atto il parere di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 12
aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, della Provincia di Bologna non
intervenuta alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non
ha ritenuto necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in
materia di inquinamento acustico per particolari attivita' di cui
alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente ENI SpA - Divisione Agip;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le
Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di
Bologna; al Comune di Budrio; all'ARPA - Sezione provinciale di
Bologna;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale, fermo restando che il pozzo esplorativo potra' essere
realizzato solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di
ricerca idrocarburi denominato "Fiume Reno", considerate eventuali
proroghe;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.