REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 29 settembre 2003, n. 12145

Ditta Azienda agricola Longhi Ernesto - Domanda 3 maggio 2002 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irriguo dalle falde sotterranee comune di Parma (PR), localita' Pilastrello di Malandriano. R.R. n. 41 del 20/11/2001 - artt. 5, 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire all'Azienda agricola Longhi Ernesto, n. di partita              
IVA 02014830349, con sede in Parma (PR), localita' Pilastrello di               
Malandriano, Via Montechiarugolo n. 26 e legalmente domiciliato                 
presso la sede del Comune di Parma, la concessione a derivare acqua             
pubblica dalle falde sotterranee in comune di Parma, da destinare               
all'irrigazione di un fondo agricolo esteso circa 8 ha, nella                   
quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,15            
(15 l/sec), per un volume complessivo annuo di  16.000 metri cubi;              
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 15,00                 
l/sec, pari a 0,15 moduli massimi, con limitazione del prelievo al              
periodo irriguo;                                                                
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 12145 in data 29/9/2003.                                           
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della                                    
derivazione.L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal            
diritto a derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                         
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina