REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 270

Influenza aviaria misure di contenimento della influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che:                                                                   
- con ordinanza n. 226 del 20 agosto 2003 sono state adottate misure            
di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa                       
patogenicita' sul territorio regionale;                                         
- con ordinanza n. 228 del 26 agosto 2003 e' stata istituita una                
"zona di attenzione" nelle province di Forli'-Cesena e di Rimini,               
prevedendo le misure da applicarsi ai volatili ivi indicati;                    
atteso che, in tutti gli allevamenti di volatili delle specie                   
sensibili presenti nella suddetta zona di attenzione sono stati                 
effettuati, con esito favorevole, due controlli a distanza di almeno            
venti giorni;                                                                   
ritenuto quindi necessario, essendo venute meno le condizioni che ne            
hanno determinato l'emanazione, revocare l'ordinanza 228/03;                    
visto il referto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della               
Lombardia ed Emilia-Romagna, Sezione di Forli', con il quale e' stato           
comunicato il riscontro di positivita', a seguito di controlli                  
sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus                 
influenzale aviare, effettuati su polli provenienti da un allevamento           
sito nel comune di Bomporto (Modena);                                           
posto che, in base al suddetto riscontro di positivita' sierologica,            
l'allevamento di provenienza dei volatili sia da considerarsi                   
sospetto di infezione, ai sensi del DM 28 settembre 2000 recante                
"Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria";                       
ritenuto, pertanto, necessario procedere alla verifica sanitaria                
degli allevamenti avicoli presenti nell'area territoriale circostante           
l'allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso                      
funzionalmente collegati, adottando, in via temporanea, in un'area              
territoriale comprendente parte del territorio delle province di                
Modena e Bologna, denominata "zona di attenzione" le misure                     
cautelari, esplicitate nel dispositivo della presente ordinanza,                
volte ad evitare l'eventuale diffusione dell'infezione;                         
considerato che, sulla base dei risultati dei controlli svolti finora           
nel territorio regionale, fatta eccezione per la zona di attenzione             
sopra indicata, la situazione sia tale da consentire di revocare il             
divieto relativo a fiere e mercati contenuto, da ultimo,                        
nell'ordinanza 226/03, modificando le misure adottate con la medesima           
nel modo seguente:                                                              
- il comma 15 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                   
regionale" e' cosi' modificato:                                                 
"15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono                 
garantire la separazione delle partite di animali introdotte e la               
tenuta di un registro di carico e scarico. In tali allevamenti da               
parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per                  
territorio in 10 animali dell'allevamento dovranno essere eseguiti              
settimanalmente controlli  sierologici per la ricerca di anticorpi              
nei confronti dell'influenza aviare, o nel caso si tratti di oche o             
anatre, controlli virologici dalle feci.";                                      
- il comma 17 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                   
regionale" e' cosi' modificato:                                                 
"17. La vendita di volatili nei mercati e' consentita solo a coloro             
che hanno un'autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o              
comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza           
l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:                      
- i volatili non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa            
la zona di vaccinazione;                                                        
- il responsabile dell'allevamento di provenienza tiene un registro             
di carico e scarico degli animali correttamente compilato;                      
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione un campione di animali              
dell'allevamento e' stato sottoposto con esito favorevole ad esami di           
laboratorio per verificare l'assenza della circolazione                         
dell'infezione secondo il protocollo che verra' predisposto                     
dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e           
diffuso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti;              
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che deve                  
riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data            
degli esami diagnostici eseguiti, qualora previsti come obbligatori             
dal protocollo richiamato al punto precedente;                                  
- per quanto riguarda il pollame il trasporto dall'allevamento di               
provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in           
contatto con altri animali delle specie sensibili;                              
- per quanto riguarda il pollame da parte del titolare del posto al             
mercato deve essere fornito al Servizio Veterinario dell'Azienda USL            
competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti            
di provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno           
due giorni prima dello svolgimento del mercato;                                 
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere tenuto un              
registro di carico scarico per tutte le specie.";                               
- il comma 18 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                   
regionale" e' cosi' modificato:                                                 
"18. Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento            
di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili               
dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario            
competente per territorio, con almeno 10 giorni di anticipo, la data            
e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto                   
l'obbligo del rispetto delle seguenti misure:                                   
- i volatili non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa            
la zona di vaccinazione;                                                        
- per volatili delle specie comprese nel pollame, nella selvaggina e            
per i ratiti l'allevamento di provenienza e' sottoposto a controllo             
veterinario per influenza aviare per verificare l'assenza della                 
circolazione dell'infezione;                                                    
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che attesta la            
provenienza degli animali e che per le specie con controlli                     
obbligatori indicati nel protocollo richiamato al punto precedente,             
deve riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla            
data degli esami diagnostici eseguiti.";                                        
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato  degli animali                 
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -           
ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della                        
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Revoca di ordinanze precedenti                                        
L'ordinanza regionale n. 228 del 26/8/2003 e' revocata.                         
Punto 2 - Zona di attenzione                                                    
1. Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte               
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di                
attenzione sulla movimentazione dei volatili.                                   
2. Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:                    
- esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per                    
territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono              
volatili;                                                                       
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in            
qualunque altro locale in cui possono essere isolati.                           
3. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli                     
allevamenti sia a carattere familiare sia a carattere intensivo. In             
deroga al divieto al presente punto 3, il Servizio Veterinario                  
competente per territorio puo' autorizzare, negli allevamenti delle             
aree di cui all'Allegato I, l'accasamento di volatili a condizione              
che:                                                                            
- sia stato completato un controllo virologico su tutti gli                     
allevamenti di volatili presenti;                                               
- le aziende interessate abbiano presentato al Servizio Veterinario             
competente per territorio il programma di accasamento;                          
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque               
siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento                      
dell'allevamento;                                                               
- l'accasamento, nelle varie unita' produttive di ciascun                       
allevamento, deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni.                      
4. Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di                     
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.                         
5. Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.           
Il Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo col             
Servizio Veterinario nel cui territorio e' sito l'impianto di                   
destinazione, in deroga al divieto di cui al presente punto 5, puo'             
autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente                 
all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli                   
imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilita' delle              
partite di uova cosi' introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al           
presente punto e fino a quando non siano stati effettuati con esito             
favorevole i controlli di cui al punto 3.1 nelle aziende di origine             
delle uova, possono essere destinati esclusivamente ad un'azienda               
dove non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il              
periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di              
cui alla nota del Servizio Veterinario ed Igiene alimenti di questa             
Regione prot. ASS/02/2271 del 22/11/2002.                                       
6. Dagli incubatoi situati nella zona di attenzione e' possibile la             
movimentazione di pulcini di un giorno verso aziende situate anche al           
di fuori della zona di attenzione, a condizione che gli allevamenti             
di riproduttori da cui provengono le uova siano sottoposti a                    
monitoraggio periodico per influenza aviare.                                    
7. Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende.             
In deroga al presente divieto, il Servizio Veterinario competente per           
territorio autorizza, previo accordo con il Servizio Veterinario                
ricevente:                                                                      
- l'invio al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito               
favorevole, di:                                                                 
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48    ore                
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,            
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento            
dell'allevamento;                                                               
- prelievo, da parte del Veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni           
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in            
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore                     
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I              
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto                   
Zooprofilattico Sperimentale Sezione provinciale di Forli';                     
- la deroga prevista dal punto 1.1 dell'ordinanza n. 226 del                    
20/8/2003 e' applicabile anche ai macelli situati nella zona di                 
attenzione, esclusivamente per la macellazione di volatili                      
provenienti da zone di protezione di questa regione;                            
- l'invio di pollastre di galline ovaiole e di riproduttori leggeri e           
pesanti a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione              
almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e al           
tampone tracheale per la ricerca dell'antigene virale eseguito nelle            
48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto            
l'allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi            
controlli. Tale disposizione e' in deroga anche a quanto previsto dal           
punto 1.1 dell'ordinanza n. 226 del 20/8/2003, a condizione che tutte           
le aziende presenti nella zona di attenzione siano state sottoposte,            
con esito favorevole, ad almeno un controllo sierologico.                       
8. Il Servizio veterinario competente per territorio verifica che il            
detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i              
movimenti da e per l'azienda del personale delle attrezzature e degli           
automezzi, con utilizzo di apposito registro.                                   
9. Dagli allevamenti avicoli presenti in zona di attenzione la                  
pollina puo' essere allontanata e smaltita secondo la normativa                 
vigente solo previa autorizzazione del Servizio Veterinario (Allegato           
II parte integrante della presente ordinanza).                                  
Punto 3 - Misure per la movimentazione nella zona di attenzione                 
1. Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di            
attenzione devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:                
- il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da             
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i                
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di                 
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica nel caso si                
tratti di macellazione di galline ovaiole a fine carriera, nel qual             
caso le procedure di avvio al macello dovranno essere comunque                  
concluse nel piu' breve tempo possibile.                                        
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':                           
- il sequestro dell'allevamento;                                                
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore,             
di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici           
a cadenza bisettimanale;                                                        
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero           
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti             
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.                                     
2. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,                 
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di            
allevamento.                                                                    
3. Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,           
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al                     
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da              
cui vengono spediti gli animali.                                                
4. Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con             
l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad                 
evitare la diffusione del contagio.                                             
5. Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il              
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e            
dopo il loro impiego.                                                           
Punto 4 - Controlli nella zona di attenzione                                    
1. Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua                   
nell'ambito della zona di attenzione due controlli a distanza di                
almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti intensivi delle specie                
sensibili, dando priorita' a quelli di tacchini, di ovaiole e di                
riproduttori. Il prelievo deve essere costituito da almeno 20                   
campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del                
sottotipo H7 del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in           
relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la             
ricerca dell'antigene virale, avendo cura che il secondo controllo              
avvenga quando nella zona di attenzione siano terminate le operazioni           
del primo.                                                                      
2. I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale             
di Forli' dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia            
e dell'Emilia-Romagna.                                                          
3. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore                
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli              
allevamenti avicoli.                                                            
Punto 5 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
1. Il comma 15 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 226 del 20/8/2003 e' cosi'               
modificato:                                                                     
"15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono                 
garantire la separazione delle partite di animali introdotte e la               
tenuta di un registro di carico e scarico. In tali allevamenti da               
parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per                  
territorio in 10 animali dell'allevamento dovranno essere eseguiti              
settimanalmente controlli sierologici per la ricerca di anticorpi nei           
confronti dell'influenza aviare, o nel caso si tratti di oche o                 
anatre, controlli virologici dalle feci.".                                      
2. Il comma 17 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale"  dell'ordinanza regionale n. 226 del 20/8/2003 e' cosi'              
modificato:                                                                     
"17. La vendita di volatili nei mercati e' consentita solo a coloro             
che hanno un'autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o              
comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza           
l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:                      
- i volatili non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa            
la zona di vaccinazione;                                                        
- il responsabile dell'allevamento di provenienza tiene un registro             
di carico e scarico degli animali correttamente compilato;                      
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione un campione di animali              
dell'allevamento e' stato sottoposto con esito favorevole ad esami di           
laboratorio per verificare l'assenza della circolazione                         
dell'infezione secondo il protocollo che verra' predisposto                     
dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e           
diffuso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti;              
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che deve                  
riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data            
degli esami diagnostici eseguiti, qualora previsti come obbligatori             
dal protocollo richiamato al punto precedente;                                  
- per quanto riguarda il pollame il trasporto dall'allevamento di               
provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in           
contatto con altri animali delle specie sensibili;                              
- per quanto riguarda il pollame da parte del titolare del posto al             
mercato deve essere fornito al Servizio Veterinario dell'Azienda USL            
competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti            
di provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno           
due giorni prima dello svolgimento del mercato;                                 
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere tenuto un              
registro di carico scarico per tutte le specie.".                               
3. Il comma 18 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 226 del 20/8/2003 e' cosi'               
modificato:                                                                     
"18. Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento            
di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili               
dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario            
competente per territorio, con almeno 10 giorni di anticipo, la data            
e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto                   
l'obbligo del rispetto delle seguenti misure:                                   
- i volatili non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa            
la zona di vaccinazione;                                                        
- per volatili delle specie comprese nel pollame, nella selvaggina e            
per i ratiti l'allevamento di provenienza e' sottoposto a controllo             
veterinario per influenza aviare per verificare l'assenza della                 
circolazione dell'infezione;                                                    
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che attesta la            
provenienza degli animali e che per le specie con controlli                     
obbligatori indicati nel protocollo richiamato al punto precedente,             
deve riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla            
data degli esami diagnostici eseguiti.".                                        
Punto 6 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs                   
196/99.                                                                         
Punto 7 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13, Legge 19/82, nonche' gli agenti                
della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di                 
competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.                           
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e viene                    
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale                            
La zona di attenzione comprende i comuni della provincia di Modena e            
della provincia di Bologna di seguito riportati.                                
Provincia di Modena:                                                            
- Bomporto: ponte fiume Panaro, Via Provinciale Ravarino sino ad                
intersezione Statale n. 12 Abetone Brennero, Statale n. 12 Abetone              
Brennero sino ad intersezione con Via Provinciale Ravarino Carpi, Via           
Provinciale Ravarino Carpi sino al fiume Secchia, ad ovest il confine           
con il comune di San Prospero sino ad intersezione con il confine del           
comune di Camposanto, a nord il confine del comune di Camposanto;               
- Cavezzo: a nord confine con il comune di Mirandola, ad est confine            
con il comune di Medolla, a sud confine con il comune di San                    
Prospero, ad ovest con Via Cavour, Via Ronchi e Via Dosso;                      
- Finale Emilia: ad ovest con il comune di San Felice sul Panaro e              
Camposanto, ad est con Via Panaria Bassa, a Nord con Via per                    
Mirandola e Via per Modena, a sud con il comune di Camposanto e                 
Crevalcore;                                                                     
- Medolla: tutto il territorio comunale;                                        
- Mirandola: ad ovest con la Statale n. 12 Abetone Brennero, Via                
Personali, Via Dosso, Via Santa Liberata, a nord con Via Mazzone e              
Via Imperiale sino alla frazione di Ponte San Pellegrino, ad est con            
il comune di San Felice sul Panaro, a sud con il comune di Medolla;             
- Ravarino: ad est il confine con il comune di Crevalcore sino ad               
intersezione con via Morotorto, a sud Via Morotorto, Via Roma, Via              
Maestra, Via Argini, Via Cantina sino al ponte sul fiume Panaro;                
- San Felice sul Panaro: tutto il territorio comunale ad esclusione             
della zona a nord della Via Finale Mirandola;                                   
- San Prospero: tutto il territorio comunale.                                   
Provincia di Bologna:                                                           
La parte del territorio dei comuni:                                             
- Crevalcore,                                                                   
- San Giovanni in Persiceto,                                                    
- Sant'Agata Bolognese,                                                         
delimitata a ovest dal confine con la provincia di Modena e da nord a           
sud da: confine comunale di Crevalcore lungo Via Melloni fino                   
all'incrocio con Via Provanone, Via Provanone fino all'incrocio con             
Via Provane, Via Provane, Via Filippina, Via San Cristoforo fino a              
Decima, Via Calcina fino all'incrocio con Via Fossetta delle Armi,              
Via Fossetta delle Armi fino all'incrocio con Via Albaresa, Via                 
Albaresa fino al ponte Tre Archi, argine del canale Zena fino al                
confine provinciale.                                                            
ALLEGATO II                                                                     
Autorizzazione smaltimento pollina e lettiere                                   
A richiesta del sig . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         
 proprietario   detentore                                                       
Allevamento . . . . . . . . . . . . . . . . .   Codice . . . . . . .            
. . . . . . .  . . .                                                            
Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Via . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . .                                                         
Ditta soccidante                                                                
Visti gli esiti negativi dei test di laboratorio, si autorizza lo               
smaltimento della pollina e delle lettiere nel rispetto della vigente           
normativa in materia.                                                           
Data, . . . . . . . . . .                                                       
IL VETERINARIO UFFICIALE                                                        
. . . . . . . . . . . . . . . . .                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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