REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2168

Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 33/97 concernente interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei               
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare";                                
- l'esito positivo dell'esame comunitario sulla predetta legge                  
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
34 del 6 marzo 1998, fatta salva la priorita' di cui alla lettera a)            
del comma 1 dell'art. 5;                                                        
visti, in particolare, della suddetta legge:                                    
- l'art. 1, comma 2, lettera b), che autorizza la Regione a concedere           
contributi per l'attivita' di supporto all'applicazione dei sistemi             
di gestione per la qualita' e sistemi di gestione ambientale;                   
- l'art. 8 che, nel disciplinare l'attuazione del predetto intervento           
contributivo, dispone che i progetti da ammettere a finanziamento               
devono prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti                  
attivita':                                                                      
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi            
di gestione della qualita';                                                     
- supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al            
miglioramento della qualita' aziendale;                                         
- l'art. 9 che affida alla Giunta regionale la definizione dei                  
criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei                 
contributi di che trattasi;                                                     
atteso che l'intervento contributivo in questione e' attualmente                
disciplinato dai criteri e modalita' approvati con deliberazione n.             
2107, in data 11 novembre 2002;                                                 
rilevato che i predetti criteri si fondavano sul presupposto di                 
acquisire progetti che trattassero singolarmente l'una o l'altra                
delle due tematiche legislativamente previste, con la conseguente               
previsione di una inammissibilita' di progetti unitariamente riferiti           
ad entrambe le suddette tematiche;                                              
ritenuto - alla luce dell'esperienza fin qui condotta - che                     
l'integrazione progettuale consenta alle imprese del settore                    
agroalimentare una maggiore accessibilita' ai risultati delle                   
attivita' di supporto qui in esame;                                             
rilevata altresi' l'opportunita' di rivedere taluni aspetti                     
procedurali per la presentazione delle domande;                                 
ritenuto, pertanto, di approvare nella formulazione allegata al                 
presente atto quale parte integrante e sostanziale i nuovi criteri              
per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;                               
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003                
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:                                  
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale             
parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per                    
l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre             
1997, n. 33;                                                                    
2) di stabilire che le domande per l'accesso ai contributi per l'anno           
2003 siano presentate entro il quindicesimo giorno dalla                        
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale;                       
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti                  
dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo               
sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare"                   
A) Linee di intervento                                                          
1. L'intervento contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. 33/97 e'           
finalizzato all'attuazione di progetti che si riferiscono ad almeno             
una delle tipologie:                                                            
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi            
di gestione della qualita';                                                     
- supporto alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al           
miglioramento della qualita' aziendale.                                         
2. Le domande presentate ai fini dell'accesso all'intervento                    
contributivo regionale possono riferirsi anche ad entrambe le                   
tipologie indicate al precedente punto 1.                                       
B) Presentazione delle domande                                                  
Le domande devono essere presentate direttamente alla Segreteria del            
Servizio Valorizzazione delle produzioni, Direzione generale                    
Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani n. 6.                       
Per l'anno 2003 le domande devono essere presentate - dal lunedi' al            
venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - entro il quindicesimo giorno           
dalla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna.Per gli anni successivi al 2003,                   
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di                    
contributo sara' disposta con determinazione del Responsabile del               
predetto Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Le domande presentate oltre il termine di scadenza o non consegnate             
direttamente sono inammissibili.                                                
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento             
valido di identita' del sottoscrittore (che sara' trattenuta agli               
atti), non essendo richiesta l'autentica della firma a norma del DPR            
445/00.                                                                         
Le domande non finanziate nell'ambito dell'intervento annuale per il            
quale erano state presentate sono considerate decadute.Non sono                 
ammessi progetti di durata pluriennale.                                         
2. Nelle domande devono essere indicate:                                        
a) le generalita' del richiedente (ragione sociale, forma giuridica,            
sede legale comprensivo di cap, recapito telefonico, fax, e-mail,               
nominativo di riferimento per eventuali informazioni in via breve);             
b) il possesso dei requisiti di provata competenza ed esperienza                
nella materia della qualita' richiesti dall'art. 8 della L.R. 33/97;            
c) l'eventuale attivita' di controllo e/o certificazione svolta prima           
della presentazione della domanda. Nel caso di domanda presentata da            
una societa', la dichiarazione relativa alle attivita' di cui alla              
lettera c) deve essere integrata da analoghe dichiarazioni rese da              
ciascun socio;                                                                  
d) la descrizione dettagliata del progetto da realizzare e in quale             
delle tipologie indicate alla lettera A), punto 1, il progetto                  
rientra;                                                                        
e) la previsione dei costi di realizzazione, articolata per le                  
categorie di spesa previste alla successiva lettera E);                         
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti per la                   
realizzazione del progetto presentato o di parti dello stesso;                  
g) l'entita' di eventuali spese sostenute da privati per lo stesso              
progetto o per parti di esso.                                                   
3. Nella domanda il richiedente deve esplicitamente dichiarare di               
essere a conoscenza che la presentazione della domanda stessa                   
comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:                                    
a) non svolgere attivita' di controllo e/o certificazione nel settore           
agroalimentare;                                                                 
b) sottostare ai controlli della Regione, effettuati direttamente o             
da altro soggetto individuato dalla Regione stessa, necessari per la            
verifica dello stato di avanzamento dell'attivita'.                             
Nel caso di domanda presentata da societa', la dichiarazione di                 
conoscenza dell'obbligo di cui alla lettera a) deve essere integrata            
da analoghe dichiarazioni sottoscritte da ciascun socio.                        
4. Alla domanda devono essere allegati:                                         
a) documentazione attestante la provata competenza ed esperienza                
nella materia della qualita'. Nel caso di domanda presentata da                 
societa', la documentazione potra' essere riferita anche ad uno solo            
dei soci;                                                                       
b) nota illustrativa sulle modalita' di svolgimento delle attivita'             
di controllo di cui al precedente punto 2. lettera c), ed eventuale             
documentazione a supporto;                                                      
c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, se trattasi di                  
societa'.                                                                       
C) Requisiti dei progetti                                                       
1. A norma dell'art. 8, secondo comma, della L.R. 33/97 e sulla base            
dei presenti criteri, i progetti devono:                                        
a) indicare gli obiettivi e le finalita' che intendono perseguire;              
b) essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore;                
c) prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque                  
impresa interessata;                                                            
d) prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti attivita':           
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi            
di gestione della qualita'; - supporto all'innovazione tecnologica e            
alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualita' aziendale.I            
progetti che non presentino i requisiti sopra descritti non saranno             
considerati ammissibili a contributo.                                           
2. I progetti dovranno contenere:                                               
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono                     
raggiungere;                                                                    
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il                
controllo del livello di successo del progetto;                                 
c) l'elenco del personale ed eventuali consulenti coinvolti nella               
realizzazione del progetto, il ruolo ricoperto e l'indicazione del              
corrispondente costo;                                                           
d) l'elenco dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,            
con riferimento al ruolo ricoperto;                                             
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono             
all'ottenimento del punteggio di cui alla successiva lettera D),                
punto 3.                                                                        
D) Istruttoria - Formazione della graduatoria - Concessione dei                 
contributi                                                                      
1. L'istruttoria delle domande, compiuta dal Servizio Valorizzazione            
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura, comportera' in           
primo luogo la verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto            
richiedente e del progetto.                                                     
2. La mancanza dei requisiti soggettivi e di progetto previsti                  
dall'art. 8 della L.R. 33/97 nonche' il mancato rispetto di quanto              
stabilito con i presenti criteri comportera' il rigetto della                   
domanda.                                                                        
3. La graduatoria relativa ai progetti risultera' dall'attribuzione             
ai singoli progetti dei seguenti punteggi:                                      
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3            
punti;                                                                          
b) grado di interprofessionalita' del progetto: da 1 a 5 punti;                 
c) ampiezza territoriale della scala del progetto: da 1 a 3 punti;              
d) ricaduta sulle imprese della regione: da 0 a 3 punti;                        
e) grado di ricaduta sull'intera filiera: da 0 a 5 punti;                       
f) progetti che comprendono entrambe le tipologie di intervento:                
sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di           
gestione della qualita' - supporto all'innovazione tecnologica e alla           
ricerca finalizzata al miglioramento della qualita' aziendale: da 1             
a 5 punti;                                                                      
g) valutazione complessiva del progetto rispetto agli obiettivi                 
fissati annualmente nel Documento di Politica economico-finanziaria             
della Regione: da 1 a 3 punti.                                                  
L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in                    
relazione alle attivita' previste nel progetto.                                 
4. Sulla base dell'istruttoria, il Dirigente competente approva con             
apposito atto formale la graduatoria di merito, definisce le spese              
ammissibili e l'entita' del corrispondente contributo. L'atto                   
dirigenziale di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel             
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
5. Contestualmente all'approvazione della graduatoria - ovvero con              
atto successivo se necessario - il Dirigente competente dispone la              
concessione dei contributi ai soggetti aventi titolo.                           
6. L'entita' del contributo e' fissata nella misura del 90% delle               
spese ammissibili cosi' come previsto dalla L.R. 33/97, fermo                   
restando il limite delle risorse stanziate dai pertinenti capitoli              
del bilancio regionale per l'esercizio considerato.                             
7. e' previsto in ogni caso l'automatico adeguamento alla normativa             
comunitaria sia per quanto concerne l'entita' delle spese ammissibili           
che del contributo concedibile.                                                 
E) Spese ammissibili                                                            
Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 8 della L.R.               
33/97 le sottoindicate spese suddivise per voci omogenee:                       
1. spese di progettazione limitatamente al 5% dei costi complessivi             
del progetto;                                                                   
2. costi imputabili direttamente alla realizzazione del progetto; a)            
consulenze esterne, comprovate dalla stipulazione di apposito                   
contratto di consulenza e dalla emissione del relativo documento di             
addebito; b) spese per apporto professionale specialistico del                  
personale dipendente; c) costi sostenuti per l'organizzazione e la              
realizzazione di riunioni e convegni; d) spese di corrispondenza                
riconducibili direttamente alla precedente lettera c); e) costi                 
sostenuti per la progettazione, ideazione e realizzazione di                    
materiale divulgativo previsto dal progetto; f) spese per                       
attrezzature e beni durevoli limitatamente alla quota di ammortamento           
di esercizio o al canone leasing riferiti all'anno di attuazione del            
progetto;                                                                       
3. spese generali nel limite del 10% dei costi complessivi del                  
progetto; a) spese di amministrazione e contabilita' per la                     
realizzazione del progetto; b) spese di cancelleria e materiale di              
consumo.                                                                        
F) Erogazione dei contributi                                                    
1. I beneficiari possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di                
comunicazione della adozione dell'atto dirigenziale di concessione              
del contributo, l'erogazione di un acconto fino al 50% del contributo           
concesso. Non verranno in ogni caso erogati acconti inferiori a Euro            
10.000,00.                                                                      
2. La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata             
da:                                                                             
a) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario,                    
attestante l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale                   
inizio;                                                                         
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario              
per la somma corrispondente all'acconto maggiorato del dieci per                
cento; la fidejussione dovra' prevedere la sua validita' fino alla              
data di incasso del saldo del contributo.                                       
3. La documentazione inerente la richiesta di liquidazione del saldo            
del contributo concesso dovra' pervenire al Servizio competente entro           
tre mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento.              
4. Il saldo verra' erogato, a conclusione dell'attivita', sulla base            
della seguente documentazione:                                                  
a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della               
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo                      
beneficiario e dal Presidente dell'Organo di controllo, ove                     
esistente, contenenti un elenco analitico e descrittivo nel quale le            
spese sostenute per la realizzazione dell'intervento siano suddivise            
per voci omogenee cosi' come previsto alla lettera E) ed attestanti:            
- il regime IVA dell'organismo beneficiario, nonche' l'eventuale                
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese           
sostenute; - che i titoli giustificativi di dette spese sono                    
regolarmente registrati nella contabilita', e che essi non sono stati           
utilizzati per ottenere altri contributi; - che le spese relative ai            
suddetti titoli giustificativi sono state sostenute esclusivamente              
per la realizzazione del progetto; - che i suddetti titoli sono stati           
regolarmente quietanzati per un importo almeno corrispondente al 50%            
della spesa sostenuta, indicandone l'entita', secondo le modalita'              
previste al successivo punto 5; ovvero, in alternativa, nel caso che            
sia stato percepito un acconto sul contributo concesso:  - che sono             
state quietanzate spese, indicandone l'entita', per un importo almeno           
pari al 50% della spesa sostenuta ovvero pari all'acconto riscosso              
nel caso tale importo fosse superiore al primo; - che e' a conoscenza           
del fatto che entro sessanta giorni  dalla data di incasso del saldo            
del contributo,  tutte le spese sostenute per la realizzazione del              
progetto dovranno essere state quietanzate, pena la revoca del                  
contributo; - che e' a conoscenza del fatto che entro settantacinque            
giorni dalla data di incasso del saldo del contributo, dovra'                   
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale                        
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che           
tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono state           
regolarmente quietanzate pena la revoca del contributo. Per le spese            
di cui alla lettera E), punto 2, la dichiarazione di cui sopra dovra'           
evidenziare: - le generalita' e la qualifica del soggetto incaricato,           
gli estremi del contratto allo scopo stipulato, l'elenco delle                  
attivita' svolte, la durata e l'importo corrisposto, qualora il                 
personale non sia subordinato; - l'elenco del personale impiegato, la           
qualifica dello stesso, il costo annuo comprensivo di oneri diretti             
riscontrabili dalle buste paga e gli oneri indiretti riscontrabili              
dai versamenti effettuati, infine la percentuale annua di imputazione           
del suddetto costo complessivo per la realizzazione del progetto,               
qualora il personale sia subordinato;                                           
b) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la              
descrizione delle attivita' svolte ed i dati relativi al grado di               
raggiungimento degli obiettivi del progetto.                                    
5. I titoli di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati                
secondo le seguenti modalita', alternative l'una all'altra, nel                 
rispetto della normativa vigente sul bollo:                                     
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con               
timbro o dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta                
fornitrice, data e firma;                                                       
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice           
dalla quale risultino gli estremi del titolo pagato e l'avvenuto                
pagamento;                                                                      
- ricevute bancarie, bonifici, bollettini postali, estratti conto di            
carte di credito aziendali, attestanti l'avvenuto pagamento, ove sia            
possibile riscontrare il collegamento tra gli estremi dei titoli                
pagati (fornitore, data, numero, importo) e i pagamenti effettuati.             
6. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni potra' comunque                  
effettuare controlli al fine di verificare la corrispondenza fra le             
spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa, nonche'           
le conseguenti registrazioni nella contabilita'.                                
7. Il medesimo Servizio potra' procedere alla verifica dell'avvenuto            
pagamento delle spese eventualmente non ancora quietanzate in sede di           
erogazione del saldo del contributo, fino alla concorrenza delle                
spese ammissibili quantificate a conclusione dell'attivita'                     
progettuale. Il mancato rispetto da parte del beneficiario degli                
adempimenti previsti ai successivi punti 8 e 9 comportera' la revoca            
del contributo medesimo.                                                        
8. Entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del                    
contributo, il beneficiario dovra' provvedere a quietanzare tutte le            
spese sostenute per la realizzazione del progetto.                              
 9. Entro settantacinque giorni dalla data di incasso del saldo del             
contributo, il rappresentante legale del beneficiario dovra'                    
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale apposita               
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che e' stata               
regolarmente quietanzata anche la quota delle spese effettuate per la           
realizzazione del progetto che, al momento della rendicontazione                
finalizzata alla liquidazione del saldo del contributo da parte                 
dell'Amministrazione regionale, non fossero ancora state pagate.                
G) Termini di realizzazione, variazioni, proroghe, controlli e                  
revoche                                                                         
1. Il termine per la realizzazione dei progetti e' stabilito in 12              
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta                
adozione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.                  
2. Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'            
autorizzare, con propri atti formali, sulla base di richiesta scritta           
del beneficiario, variazioni in corso d'opera esclusivamente nel caso           
che dette variazioni siano tecnicamente necessarie alla realizzazione           
del progetto.                                                                   
3. Con le stesse procedure, e' ammessa la concessione di proroghe,              
complessivamente non superiori a tre mesi, ai termini stabiliti per             
la realizzazione del progetto. La richiesta di proroga, adeguatamente           
motivata, dovra' pervenire al Servizio Valorizzazioni delle                     
produzioni entro due mesi dalla data fissata per la conclusione del             
progetto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento                 
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale). Le                  
richieste di proroga pervenute oltre il termine sopra fissato saranno           
respinte.                                                                       
4. La Regione ha la facolta', sia attraverso propri dipendenti che              
attraverso altri soggetti appositamente individuati, di effettuare              
visite di controllo, anche presso le strutture coinvolte nel                    
progetto, per verificare la conformita' dell'attivita' svolta al                
progetto approvato.                                                             
5. Il contributo puo' essere revocato - oltre che nei casi previsti             
dall'art. 10 della L.R. 33/97 e nel caso in cui non siano rispettate            
le prescrizioni previste ai punti 8 e 9 della lettera F) - anche nel            
caso di variazioni attuate senza la prescritta autorizzazione.                  
6. Nel caso di revoca dei contributi, da disporsi con atto formale              
del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, si               
applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma secondo della L.R.              
33/97.                                                                          
H) Anno 2003 - Disponibilita' finanziaria                                       
1. Per l'anno 2003 le risorse stanziate dal bilancio regionale per              
l'attuazione dell'intervento contributivo di cui ai presenti criteri            
sono pari ad Euro 365.000,00.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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