DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2168
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 33/97 concernente interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare. Avviso pubblico per la presentazione delle domande
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare";
- l'esito positivo dell'esame comunitario sulla predetta legge
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
34 del 6 marzo 1998, fatta salva la priorita' di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 5;
visti, in particolare, della suddetta legge:
- l'art. 1, comma 2, lettera b), che autorizza la Regione a concedere
contributi per l'attivita' di supporto all'applicazione dei sistemi
di gestione per la qualita' e sistemi di gestione ambientale;
- l'art. 8 che, nel disciplinare l'attuazione del predetto intervento
contributivo, dispone che i progetti da ammettere a finanziamento
devono prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti
attivita':
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
- supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al
miglioramento della qualita' aziendale;
- l'art. 9 che affida alla Giunta regionale la definizione dei
criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi di che trattasi;
atteso che l'intervento contributivo in questione e' attualmente
disciplinato dai criteri e modalita' approvati con deliberazione n.
2107, in data 11 novembre 2002;
rilevato che i predetti criteri si fondavano sul presupposto di
acquisire progetti che trattassero singolarmente l'una o l'altra
delle due tematiche legislativamente previste, con la conseguente
previsione di una inammissibilita' di progetti unitariamente riferiti
ad entrambe le suddette tematiche;
ritenuto - alla luce dell'esperienza fin qui condotta - che
l'integrazione progettuale consenta alle imprese del settore
agroalimentare una maggiore accessibilita' ai risultati delle
attivita' di supporto qui in esame;
rilevata altresi' l'opportunita' di rivedere taluni aspetti
procedurali per la presentazione delle domande;
ritenuto, pertanto, di approvare nella formulazione allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale i nuovi criteri
per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per
l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre
1997, n. 33;
2) di stabilire che le domande per l'accesso ai contributi per l'anno
2003 siano presentate entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti
dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo
sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare"
A) Linee di intervento
1. L'intervento contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. 33/97 e'
finalizzato all'attuazione di progetti che si riferiscono ad almeno
una delle tipologie:
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
- supporto alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale.
2. Le domande presentate ai fini dell'accesso all'intervento
contributivo regionale possono riferirsi anche ad entrambe le
tipologie indicate al precedente punto 1.
B) Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate direttamente alla Segreteria del
Servizio Valorizzazione delle produzioni, Direzione generale
Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani n. 6.
Per l'anno 2003 le domande devono essere presentate - dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.Per gli anni successivi al 2003,
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributo sara' disposta con determinazione del Responsabile del
predetto Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza o non consegnate
direttamente sono inammissibili.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento
valido di identita' del sottoscrittore (che sara' trattenuta agli
atti), non essendo richiesta l'autentica della firma a norma del DPR
445/00.
Le domande non finanziate nell'ambito dell'intervento annuale per il
quale erano state presentate sono considerate decadute.Non sono
ammessi progetti di durata pluriennale.
2. Nelle domande devono essere indicate:
a) le generalita' del richiedente (ragione sociale, forma giuridica,
sede legale comprensivo di cap, recapito telefonico, fax, e-mail,
nominativo di riferimento per eventuali informazioni in via breve);
b) il possesso dei requisiti di provata competenza ed esperienza
nella materia della qualita' richiesti dall'art. 8 della L.R. 33/97;
c) l'eventuale attivita' di controllo e/o certificazione svolta prima
della presentazione della domanda. Nel caso di domanda presentata da
una societa', la dichiarazione relativa alle attivita' di cui alla
lettera c) deve essere integrata da analoghe dichiarazioni rese da
ciascun socio;
d) la descrizione dettagliata del progetto da realizzare e in quale
delle tipologie indicate alla lettera A), punto 1, il progetto
rientra;
e) la previsione dei costi di realizzazione, articolata per le
categorie di spesa previste alla successiva lettera E);
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti per la
realizzazione del progetto presentato o di parti dello stesso;
g) l'entita' di eventuali spese sostenute da privati per lo stesso
progetto o per parti di esso.
3. Nella domanda il richiedente deve esplicitamente dichiarare di
essere a conoscenza che la presentazione della domanda stessa
comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:
a) non svolgere attivita' di controllo e/o certificazione nel settore
agroalimentare;
b) sottostare ai controlli della Regione, effettuati direttamente o
da altro soggetto individuato dalla Regione stessa, necessari per la
verifica dello stato di avanzamento dell'attivita'.
Nel caso di domanda presentata da societa', la dichiarazione di
conoscenza dell'obbligo di cui alla lettera a) deve essere integrata
da analoghe dichiarazioni sottoscritte da ciascun socio.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione attestante la provata competenza ed esperienza
nella materia della qualita'. Nel caso di domanda presentata da
societa', la documentazione potra' essere riferita anche ad uno solo
dei soci;
b) nota illustrativa sulle modalita' di svolgimento delle attivita'
di controllo di cui al precedente punto 2. lettera c), ed eventuale
documentazione a supporto;
c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, se trattasi di
societa'.
C) Requisiti dei progetti
1. A norma dell'art. 8, secondo comma, della L.R. 33/97 e sulla base
dei presenti criteri, i progetti devono:
a) indicare gli obiettivi e le finalita' che intendono perseguire;
b) essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore;
c) prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque
impresa interessata;
d) prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti attivita':
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita'; - supporto all'innovazione tecnologica e
alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualita' aziendale.I
progetti che non presentino i requisiti sopra descritti non saranno
considerati ammissibili a contributo.
2. I progetti dovranno contenere:
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono
raggiungere;
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il
controllo del livello di successo del progetto;
c) l'elenco del personale ed eventuali consulenti coinvolti nella
realizzazione del progetto, il ruolo ricoperto e l'indicazione del
corrispondente costo;
d) l'elenco dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,
con riferimento al ruolo ricoperto;
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono
all'ottenimento del punteggio di cui alla successiva lettera D),
punto 3.
D) Istruttoria - Formazione della graduatoria - Concessione dei
contributi
1. L'istruttoria delle domande, compiuta dal Servizio Valorizzazione
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura, comportera' in
primo luogo la verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto
richiedente e del progetto.
2. La mancanza dei requisiti soggettivi e di progetto previsti
dall'art. 8 della L.R. 33/97 nonche' il mancato rispetto di quanto
stabilito con i presenti criteri comportera' il rigetto della
domanda.
3. La graduatoria relativa ai progetti risultera' dall'attribuzione
ai singoli progetti dei seguenti punteggi:
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3
punti;
b) grado di interprofessionalita' del progetto: da 1 a 5 punti;
c) ampiezza territoriale della scala del progetto: da 1 a 3 punti;
d) ricaduta sulle imprese della regione: da 0 a 3 punti;
e) grado di ricaduta sull'intera filiera: da 0 a 5 punti;
f) progetti che comprendono entrambe le tipologie di intervento:
sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di
gestione della qualita' - supporto all'innovazione tecnologica e alla
ricerca finalizzata al miglioramento della qualita' aziendale: da 1
a 5 punti;
g) valutazione complessiva del progetto rispetto agli obiettivi
fissati annualmente nel Documento di Politica economico-finanziaria
della Regione: da 1 a 3 punti.
L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in
relazione alle attivita' previste nel progetto.
4. Sulla base dell'istruttoria, il Dirigente competente approva con
apposito atto formale la graduatoria di merito, definisce le spese
ammissibili e l'entita' del corrispondente contributo. L'atto
dirigenziale di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Contestualmente all'approvazione della graduatoria - ovvero con
atto successivo se necessario - il Dirigente competente dispone la
concessione dei contributi ai soggetti aventi titolo.
6. L'entita' del contributo e' fissata nella misura del 90% delle
spese ammissibili cosi' come previsto dalla L.R. 33/97, fermo
restando il limite delle risorse stanziate dai pertinenti capitoli
del bilancio regionale per l'esercizio considerato.
7. e' previsto in ogni caso l'automatico adeguamento alla normativa
comunitaria sia per quanto concerne l'entita' delle spese ammissibili
che del contributo concedibile.
E) Spese ammissibili
Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 8 della L.R.
33/97 le sottoindicate spese suddivise per voci omogenee:
1. spese di progettazione limitatamente al 5% dei costi complessivi
del progetto;
2. costi imputabili direttamente alla realizzazione del progetto; a)
consulenze esterne, comprovate dalla stipulazione di apposito
contratto di consulenza e dalla emissione del relativo documento di
addebito; b) spese per apporto professionale specialistico del
personale dipendente; c) costi sostenuti per l'organizzazione e la
realizzazione di riunioni e convegni; d) spese di corrispondenza
riconducibili direttamente alla precedente lettera c); e) costi
sostenuti per la progettazione, ideazione e realizzazione di
materiale divulgativo previsto dal progetto; f) spese per
attrezzature e beni durevoli limitatamente alla quota di ammortamento
di esercizio o al canone leasing riferiti all'anno di attuazione del
progetto;
3. spese generali nel limite del 10% dei costi complessivi del
progetto; a) spese di amministrazione e contabilita' per la
realizzazione del progetto; b) spese di cancelleria e materiale di
consumo.
F) Erogazione dei contributi
1. I beneficiari possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di
comunicazione della adozione dell'atto dirigenziale di concessione
del contributo, l'erogazione di un acconto fino al 50% del contributo
concesso. Non verranno in ogni caso erogati acconti inferiori a Euro
10.000,00.
2. La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata
da:
a) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario,
attestante l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale
inizio;
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario
per la somma corrispondente all'acconto maggiorato del dieci per
cento; la fidejussione dovra' prevedere la sua validita' fino alla
data di incasso del saldo del contributo.
3. La documentazione inerente la richiesta di liquidazione del saldo
del contributo concesso dovra' pervenire al Servizio competente entro
tre mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento.
4. Il saldo verra' erogato, a conclusione dell'attivita', sulla base
della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo
beneficiario e dal Presidente dell'Organo di controllo, ove
esistente, contenenti un elenco analitico e descrittivo nel quale le
spese sostenute per la realizzazione dell'intervento siano suddivise
per voci omogenee cosi' come previsto alla lettera E) ed attestanti:
- il regime IVA dell'organismo beneficiario, nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese
sostenute; - che i titoli giustificativi di dette spese sono
regolarmente registrati nella contabilita', e che essi non sono stati
utilizzati per ottenere altri contributi; - che le spese relative ai
suddetti titoli giustificativi sono state sostenute esclusivamente
per la realizzazione del progetto; - che i suddetti titoli sono stati
regolarmente quietanzati per un importo almeno corrispondente al 50%
della spesa sostenuta, indicandone l'entita', secondo le modalita'
previste al successivo punto 5; ovvero, in alternativa, nel caso che
sia stato percepito un acconto sul contributo concesso: - che sono
state quietanzate spese, indicandone l'entita', per un importo almeno
pari al 50% della spesa sostenuta ovvero pari all'acconto riscosso
nel caso tale importo fosse superiore al primo; - che e' a conoscenza
del fatto che entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo
del contributo, tutte le spese sostenute per la realizzazione del
progetto dovranno essere state quietanzate, pena la revoca del
contributo; - che e' a conoscenza del fatto che entro settantacinque
giorni dalla data di incasso del saldo del contributo, dovra'
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che
tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono state
regolarmente quietanzate pena la revoca del contributo. Per le spese
di cui alla lettera E), punto 2, la dichiarazione di cui sopra dovra'
evidenziare: - le generalita' e la qualifica del soggetto incaricato,
gli estremi del contratto allo scopo stipulato, l'elenco delle
attivita' svolte, la durata e l'importo corrisposto, qualora il
personale non sia subordinato; - l'elenco del personale impiegato, la
qualifica dello stesso, il costo annuo comprensivo di oneri diretti
riscontrabili dalle buste paga e gli oneri indiretti riscontrabili
dai versamenti effettuati, infine la percentuale annua di imputazione
del suddetto costo complessivo per la realizzazione del progetto,
qualora il personale sia subordinato;
b) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la
descrizione delle attivita' svolte ed i dati relativi al grado di
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
5. I titoli di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati
secondo le seguenti modalita', alternative l'una all'altra, nel
rispetto della normativa vigente sul bollo:
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con
timbro o dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta
fornitrice, data e firma;
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
dalla quale risultino gli estremi del titolo pagato e l'avvenuto
pagamento;
- ricevute bancarie, bonifici, bollettini postali, estratti conto di
carte di credito aziendali, attestanti l'avvenuto pagamento, ove sia
possibile riscontrare il collegamento tra gli estremi dei titoli
pagati (fornitore, data, numero, importo) e i pagamenti effettuati.
6. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni potra' comunque
effettuare controlli al fine di verificare la corrispondenza fra le
spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa, nonche'
le conseguenti registrazioni nella contabilita'.
7. Il medesimo Servizio potra' procedere alla verifica dell'avvenuto
pagamento delle spese eventualmente non ancora quietanzate in sede di
erogazione del saldo del contributo, fino alla concorrenza delle
spese ammissibili quantificate a conclusione dell'attivita'
progettuale. Il mancato rispetto da parte del beneficiario degli
adempimenti previsti ai successivi punti 8 e 9 comportera' la revoca
del contributo medesimo.
8. Entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il beneficiario dovra' provvedere a quietanzare tutte le
spese sostenute per la realizzazione del progetto.
9. Entro settantacinque giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il rappresentante legale del beneficiario dovra'
provvedere ad inoltrare al competente Servizio regionale apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che e' stata
regolarmente quietanzata anche la quota delle spese effettuate per la
realizzazione del progetto che, al momento della rendicontazione
finalizzata alla liquidazione del saldo del contributo da parte
dell'Amministrazione regionale, non fossero ancora state pagate.
G) Termini di realizzazione, variazioni, proroghe, controlli e
revoche
1. Il termine per la realizzazione dei progetti e' stabilito in 12
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta
adozione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.
2. Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni puo'
autorizzare, con propri atti formali, sulla base di richiesta scritta
del beneficiario, variazioni in corso d'opera esclusivamente nel caso
che dette variazioni siano tecnicamente necessarie alla realizzazione
del progetto.
3. Con le stesse procedure, e' ammessa la concessione di proroghe,
complessivamente non superiori a tre mesi, ai termini stabiliti per
la realizzazione del progetto. La richiesta di proroga, adeguatamente
motivata, dovra' pervenire al Servizio Valorizzazioni delle
produzioni entro due mesi dalla data fissata per la conclusione del
progetto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
(fara' fede la data di invio riportata dal timbro postale). Le
richieste di proroga pervenute oltre il termine sopra fissato saranno
respinte.
4. La Regione ha la facolta', sia attraverso propri dipendenti che
attraverso altri soggetti appositamente individuati, di effettuare
visite di controllo, anche presso le strutture coinvolte nel
progetto, per verificare la conformita' dell'attivita' svolta al
progetto approvato.
5. Il contributo puo' essere revocato - oltre che nei casi previsti
dall'art. 10 della L.R. 33/97 e nel caso in cui non siano rispettate
le prescrizioni previste ai punti 8 e 9 della lettera F) - anche nel
caso di variazioni attuate senza la prescritta autorizzazione.
6. Nel caso di revoca dei contributi, da disporsi con atto formale
del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, si
applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma secondo della L.R.
33/97.
H) Anno 2003 - Disponibilita' finanziaria
1. Per l'anno 2003 le risorse stanziate dal bilancio regionale per
l'attuazione dell'intervento contributivo di cui ai presenti criteri
sono pari ad Euro 365.000,00.