DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 2113
L.R. 43/97 concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Adozione Programma regionale anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
richiamate le seguenti deliberazioni con le quali si e' data
attuazione alla citata legge regionale:
- n. 921, in data 8 giugno 1999, con la quale sono stati approvati i
criteri attuativi dei programmi regionali;
- n. 1362, in data 26 luglio 1999, con la quale e' stato adottato il
primo programma regionale annuale ed e' stato approvato lo schema di
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Cooperative di
garanzia ed i Consorzi fidi;
- n. 1883, in data 31 ottobre 2000, e n. 1150, in data 19 giugno
2001, con le quali i predetti criteri attuativi sono stati modificati
ed integrati;
considerato che nei nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97,
approvati al punto 3) della richiamata deliberazione 1150/01, viene,
tra l'altro, previsto che la Giunta regionale adotti il Programma
annuale di attuazione degli interventi disciplinati dalla L.R. 43/97,
definendo contestualmente le modalita' di concessione e liquidazione
dei contributi;
ravvisata pertanto la necessita':
- di adottare il Programma regionale annuale per l'attivazione degli
aiuti previsti dalla L.R. 43/97 nell'anno 2003, nella formulazione di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di determinare come indicato nel Programma medesimo le modalita' di
concessione e liquidazione degli aiuti in questione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
sopra citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma regionale per l'anno 2003 di attuazione
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato
nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Attuazione della Legge 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore
di forme collettive di garanzia nel settore agricolo". Programma
regionale per il 2003
1. Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 la
Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1. Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -
costituitisi al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione
della Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di amministrazione sia
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende
socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nel presente
Programma e nei criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla
L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione di Giunta
regionale 1150/01.
1.2. Termine e modalita' di presentazione delle domande di
contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente Programma alle Cooperative ed ai Consorzi
di cui alla L.R. 43/97.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97 e sui
suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato
rispetto a quello gia' trasmesso alla Regione Emilia-Romagna;
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie
prestate (totale importo movimentato); - l'eventuale conferma della
validita' dello statuto gia' in possesso della Regione
Emilia-Romagna.
1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto previsti dalla L.R. 43/97 ed oggetto del presente Programma
sono i seguenti:
- Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e
di Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6470
"Interventi a sostegno delle aziende agricole": Euro 414.000,00;
- Capitolo 18352 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e
di Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (DLgs 4 giugno 1997, n. 143
e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi
statali", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle
aziende agricole - Risorse statali": Euro 400.000,00;
- Capitolo 18346 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)",
compreso nell'UPB 1.3.1.3.6470 "Interventi a sostegno delle aziende
agricole": Euro 1.490.000,00;
- Capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R.
12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi statali", compreso nell'UPB
1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Mezzi
statali": Euro 918.000,00.
Detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto
del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in base ai seguenti
criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97: - per Euro 325.600,00, pari al 40% delle
disponibilita' complessive di Euro 814.000,00 recate dai Capitoli
18344 e 18352: in misura proporzionale all'entita' del capitale
sociale o del fondo consortile e degli altri fondi esistenti alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda di contributo; - per Euro 488.400,00, pari al 60% delle
predette complessive disponibilita', in misura proporzionale
all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dalle
Cooperative e dai Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere
alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda. L'importo risultante dall'applicazione
dei due parametri sopra indicati non potra' comunque superare
l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo
consortile costituito dai soci stessi sommato all'importo degli altri
fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: -
disponibilita' recate dai Capitoli 18346 e 18354 (pari ad Euro
2.408.000,00), ripartite in misura proporzionale alla somma
complessiva dei prestiti concessi dalle banche agli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, garantiti dalle
Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente erogati o in essere alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda.
1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti
di credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'
quella definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo", ad esclusione di
quelli indicati al punto 4.2.4., stante il superamento della fase
piu' acuta dell'emergenza nel settore zootecnico dovuta alla BSE.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie
prestate dagli Organismi stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),
del presente Programma.
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30
giugno 2004 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione
del presente Programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e/o dei contributi in
conto interessi attualizzati con l'indicazione: - dell'esatta
denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice unico
dell'azienda agricola); - delle tipologie di aiuto finanziate,
riportate utilizzando i codici o le descrizioni previste nella
codifica degli interventi della Misura 1.a, per gli investimenti
aziendali, o nei criteri attuativi della L.R. 43/97, per gli altri
aiuti; - dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di
credito; - della sua durata; - della garanzia prestata (importo
garantito e percentuale garantita); - del contributo concesso
dall'Organismo di garanzia (percentuale abbattimento tasso e
contributo liquidato);
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) della documentazione bancaria, in copia autenticata (contratti di
finanziamento corredati dai piani di ammortamento nonche' contabili
od assegni di accredito del contributo alle aziende beneficiarie),
relativa alle operazioni rendicontate;
d) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si
attesta che le garanzie prestate e le somme rendicontate sono state
utilizzate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro
durata e dell'intensita' del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei
criteri attuativi della L.R. 43/97.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul Programma annuale successivo.
1.5. Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
differenziale esistente tra i tassi medi applicati al settore
agricolo e la media dei medesimi tassi applicati alle altre branche
produttive.
Nel caso in cui siano stabiliti, ed approvati dalla Commissione CE, i
limiti massimi dell'aiuto di Stato, la Direzione generale Agricoltura
provvedera' a darne comunicazione agli Organismi di garanzia in modo
da consentire l'eventuale attivazione della misura.
In attesa della definizione dell'aiuto concedibile e della
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.
A parziale modifica di quanto indicato al quinto capoverso del punto
4.2.1, lett. b) dei sopra citati criteri attuativi, gli organismi di
garanzia dovranno comunicare, entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15
dicembre, di ogni anno, agli Enti territoriali competenti (Province e
Comunita' Montane), l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio
termine concessi a titolo di aiuto complementare alla Misura 1.a
sopra citata, con l'indicazione:
- delle tipologie di intervento finanziate, riportate utilizzando i
codici o le descrizioni previste nella codifica degli interventi
della Misura 1.a, per gli investimenti aziendali, o nei criteri
attuativi della L.R. 43/97, per gli altri aiuti;
- dell'importo concesso a prestito;
- della durata dello stesso;
- dell'aiuto concesso sotto forma di abbuono in conto interessi;
- del valore della garanzia prestata;
- dell'aiuto complessivamente concesso in termini di equivalente
sovvenzione quale abbuono e/o garanzia.
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute
eccezionali, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del
Tesoro.
2. Controlli e sanzioni
Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvedera' con
proprio atto alla definizione delle procedure inerenti i controlli,
al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni
dettate ai sensi della Legge 43/97 e delle disposizioni comunitarie.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle
disposizioni attuative suindicate nei criteri attuativi approvati al
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente
Programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.