DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 ottobre 2003, n. 267
Modificazioni all'art. 13 dello statuto del Comune di Bologna
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di approvare la novella di modificazione, integrazione ed
abrogazione dell'art. 13, comma 3 dello statuto del Comune di Bologna
contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
ALLEGATO A
Modifiche allo statuto del Comune di Bologna
Art. 1
Modificazione dell'articolo 13 dello statuto
1. Nel comma 3, secondo periodo dell'art. 13, dello statuto del
Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
Odg n. 26 del 17 giugno 1991, dopo le parole "non venga raggiunta",
sono aggiunte le parole "nella seduta immediatamente successiva"; le
parole "ad una terza votazione per la quale e' sufficiente" sono
sostituite con le parole "fino ad un massimo di tre votazioni per le
quali e' richiesta".
2. Dopo le parole "due terzi dei consiglieri assegnati." e' aggiunto
il seguente periodo "In caso di mancato raggiungimento del quorum
previsto, dopo la quinta votazione e' sufficiente la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.".
Nuovo testo risultante
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a
scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei
consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata
competenza giuridico-amministrativa, in imparzialita' e dipendenza di
giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza
richiesta non venga raggiunta, nella seduta immediatamente successiva
si da' luogo fino ad un massimo di trevotazioni per le quali e'
richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In
caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta
votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non e'
immediatamente rieleggibile.