COMUNE DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 ottobre 2003, n. 267

Modificazioni all'art. 13 dello statuto del Comune di Bologna

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la novella di modificazione, integrazione ed                    
abrogazione dell'art. 13, comma 3 dello statuto del Comune di Bologna           
contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del                   
presente atto.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Modifiche allo statuto del Comune di Bologna                                    
Art. 1                                                                          
Modificazione dell'articolo 13 dello statuto                                    
1.  Nel comma 3, secondo periodo dell'art. 13, dello statuto del                
Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio comunale           
Odg n. 26 del 17 giugno 1991, dopo le parole "non venga raggiunta",             
sono aggiunte le parole "nella seduta immediatamente successiva"; le            
parole "ad una terza votazione per la quale e' sufficiente" sono                
sostituite con le parole "fino ad un massimo di tre votazioni per le            
quali e' richiesta".                                                            
2.  Dopo le parole "due terzi dei consiglieri assegnati." e' aggiunto           
il seguente periodo "In caso di mancato raggiungimento del quorum               
previsto, dopo la quinta votazione e' sufficiente la maggioranza                
assoluta dei consiglieri assegnati.".                                           
Nuovo testo risultante                                                          
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a                    
scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei                     
consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata             
competenza giuridico-amministrativa, in imparzialita' e dipendenza di           
giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza                  
richiesta non venga raggiunta, nella seduta immediatamente successiva           
si da' luogo fino ad un massimo di trevotazioni per le quali e'                 
richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In            
caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta              
votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri                
assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non e'              
immediatamente rieleggibile.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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