COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

STATUTO MODIFICHE

Modifiche allo statuto approvate con deliberazione del Consiglio                
comunale n. 211/54 del 14 ottobre 2003                                          
Modifiche agli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 dello statuto                    
approvate con deliberazione del Consiglio comunale                              
Art. 41                                                                         
Articolazione del territorio in organismi di decentramento                      
1. Il territorio comunale si articola in Circoscrizioni che si                  
identificano nei quartieri storici della Citta', i quali                        
costituiscono gli organismi di decentramento che assicurano attivita'           
di partecipazione, consultazione e di proposta nella funzione di                
indirizzo politico e di governo della citta'.                                   
2. Gli organismi di decentramento, nei quali si articola il                     
territorio del Comune di Parma, sono tredici e conservano la propria            
denominazione storica:                                                          
- Circoscrizione I: Quartiere Parma Centro;                                     
- Circoscrizione II: Quartiere Oltretorrente;                                   
- Circoscrizione III: Quartiere Molinetto;                                      
- Circoscrizione IV: Quartiere Pablo;                                           
- Circoscrizione V: Quartiere Golese;                                           
- Circoscrizione VI: Quartiere S. Pancrazio;                                    
- Circoscrizione VII: Quartiere S. Leonardo;                                    
- Circoscrizione VIII: Quartiere C.S. Martino;                                  
- Circoscrizione IX: Quartiere Lubiana;                                         
- Circoscrizione X: Quartiere S. Lazzaro;                                       
- Circoscrizione XI: Quartiere Cittadella;                                      
- Circoscrizione XII: Quartiere Montanara;                                      
- Circoscrizione XIII: Quartiere Vigatto.                                       
3. Il regolamento comunale, deliberato con la maggioranza dei                   
consiglieri assegnati, definisce il numero dei componenti del                   
Consiglio degli organismi di decentramento, le modalita' di elezione            
con suffragio diretto con sistema proporzionale, le modalita' di                
organizzazione e di funzionamento degli organi degli organismi di               
decentramento, nel rispetto del presente statuto.                               
4. I Quartieri possono dotarsi di uno stemma e di un logo, secondo              
quanto previsto nel regolamento.                                                
Art. 42                                                                         
Personale e Sedi                                                                
Ciascun organismo di decentramento deve essere dotato di una idonea             
sede e delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di                   
personale.                                                                      
Art. 43                                                                         
Organi delle Circoscrizioni di decentramento                                    
1. Sono organi delle Circoscrizioni: il Consiglio di Quartiere ed il            
Presidente di Quartiere; essi si identificano, ad ogni effetto, con i           
consigli circoscrizionali e con i presidenti dei consigli                       
circoscrizionali previsti da norme statali o regionali. Gli organi              
delle Circoscrizioni durano in carica quanto il Consiglio comunale.             
2. La prima seduta del Consiglio di Quartiere e' convocata dal                  
Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve                 
tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi.                              
3. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio             
elegge tra i suoi componenti il Presidente di Quartiere. L'elezione             
avviene per appello nominale con voto palese ed a maggioranza                   
assoluta dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessuno            
degli eleggibili raggiunge la maggioranza prescritta, il Consiglio di           
Quartiere procede, non prima di dieci giorni e non oltre venti, ad              
una votazione di ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella             
prima votazione. Nel caso in cui i due candidati ottengano la parita'           
di voti, viene eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.                      
4.  Il Presidente di Quartiere cessa dalla carica per revoca,                   
dimissioni, decadenza o morte. La revoca deve essere adottata con               
delibera motivata approvata con la maggioranza di almeno due terzi              
dei componenti del Consiglio di Quartiere, che deve contestualmente             
nominare il nuovo Presidente.                                                   
5. Il Presidente di Quartiere:                                                  
a) rappresenta il Consiglio di Quartiere nei rapporti con gli organi            
del Comune e con i terzi, secondo gli indirizzi del Consiglio di                
Quartiere;                                                                      
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo le modalita'           
previste dal regolamento;                                                       
c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio               
effettivo delle loro funzioni;                                                  
b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento.                  
Art. 44                                                                         
Competenze dei Consigli di Quartiere                                            
1. Il Consiglio di Quartiere, rappresenta all'Amministrazione                   
comunale le esigenze, le istanze e le proposte, della popolazione del           
quartiere.                                                                      
2. Al Consiglio di Quartiere compete:                                           
a) l'esercizio dei poteri di iniziativa, di parere e di proposta su             
questioni ed inteventi specifici concernenti l'ambito territoriale              
del quartiere, in particolare, per quanto concerne i seguenti                   
provvedimenti ad interesse generale: bilancio di previsione,                    
strumenti urbanistici generali, piani e programmi di sviluppo dei               
servizi;                                                                        
b) la promozione dei rapporti con la cittadinanza, le libere                    
associazioni e le rappresentanze di cittadini operanti nel quartiere,           
anche mediante momenti di studio, di verifica, di informazionedi                
indagine sui temi economici, politici, sociali e culturali che                  
interessano la comunita' con assemblee di cittadini del quartiere;              
c) la possibilita' di costituire consulte di quartiere, rione e di              
frazione per favorire la partecipazione dei cittadini;                          
d) provvedere alla designazione di propri rappresentanti in organismi           
comunali, laddove ne sia prevista la presenza;                                  
e) fornire proposte e pareri obbligatori sugli atti e sui                       
provvedimenti che saranno individuati dal regolamento.                          
3. Il regolamento sul decentramento definisce le modalita' di                   
adozione e di pubblicazione delle deliberazioni adottate dai Consigli           
di Quartiere.                                                                   
Art. 45                                                                         
Conferenza dei Presidenti di Quartiere                                          
1. La conferenza dei Presidenti di Quartiere ha compiti di                      
coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi e                
sulle iniziative dei quartieri, nonche' di proposizione, di confronto           
e di verifica delle attivita' dei quartieri con il Consiglio                    
comunale, la Giunta ed il Sindaco.                                              
2. La conferenza e' presieduta da un Presidente di Quartiere eletto a           
voto palese dai Presidenti di Quartiere.                                        
3. Il Presidente e' tenuto a convocare la conferenza ogni volta che             
gli venga fatta richiesta da almeno tre Presidenti di Quartiere.                
4. La conferenza e' comunque convocata dal Sindaco o da un suo                  
delegato, in ogni caso prima della stesura del bilancio comunale, al            
fine di definire le esigenze finanziarie dei Quartieri, in relazione            
a programmi, progetti ed iniziative che il Quartiere medesimo intende           
promuovere.                                                                     
Art. 46                                                                         
Scioglimento dei Consigli di Quartiere                                          
1. I Consigli di Quartiere sono sciolti con ordinanza del Sindaco su            
deliberazione assunta dal Consiglio comunale con il voto favorevole             
della maggioranza dei consigliere assegnati al Comune:                          
a) quando nonostante la diffida motivata, espressa dal Sindaco su               
mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti                  
violazioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti;                    
b) per gravi irregolarita' nella gestione dei servizi e delle                   
funzioni;                                                                       
c) quando sia nell'impossibilita' di funzionare per la mancata                  
elezione del Presidente o per le dimissioni o decadenza di almeno la            
meta' dei consiglieri.                                                          
2. Fino alla elezione dei nuovi Consigli, le funzioni dei disciolti             
Consigli di Quartiere sono esercitate da un Consigliere comunale                
individuato dal Sindaco, nell'ordinanza di scioglimento.                        
Le elezioni dei Consigli di Quartiere cessati anticipatamente si                
terranno secondo le modalita' e nei tempi previsti dal Regolamento              
per il funzionamento dei Consigli di Quartiere.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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