COMUNICATO
STATUTO MODIFICHE
Modifiche allo statuto approvate con deliberazione del Consiglio
comunale n. 211/54 del 14 ottobre 2003
Modifiche agli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 dello statuto
approvate con deliberazione del Consiglio comunale
Art. 41
Articolazione del territorio in organismi di decentramento
1. Il territorio comunale si articola in Circoscrizioni che si
identificano nei quartieri storici della Citta', i quali
costituiscono gli organismi di decentramento che assicurano attivita'
di partecipazione, consultazione e di proposta nella funzione di
indirizzo politico e di governo della citta'.
2. Gli organismi di decentramento, nei quali si articola il
territorio del Comune di Parma, sono tredici e conservano la propria
denominazione storica:
- Circoscrizione I: Quartiere Parma Centro;
- Circoscrizione II: Quartiere Oltretorrente;
- Circoscrizione III: Quartiere Molinetto;
- Circoscrizione IV: Quartiere Pablo;
- Circoscrizione V: Quartiere Golese;
- Circoscrizione VI: Quartiere S. Pancrazio;
- Circoscrizione VII: Quartiere S. Leonardo;
- Circoscrizione VIII: Quartiere C.S. Martino;
- Circoscrizione IX: Quartiere Lubiana;
- Circoscrizione X: Quartiere S. Lazzaro;
- Circoscrizione XI: Quartiere Cittadella;
- Circoscrizione XII: Quartiere Montanara;
- Circoscrizione XIII: Quartiere Vigatto.
3. Il regolamento comunale, deliberato con la maggioranza dei
consiglieri assegnati, definisce il numero dei componenti del
Consiglio degli organismi di decentramento, le modalita' di elezione
con suffragio diretto con sistema proporzionale, le modalita' di
organizzazione e di funzionamento degli organi degli organismi di
decentramento, nel rispetto del presente statuto.
4. I Quartieri possono dotarsi di uno stemma e di un logo, secondo
quanto previsto nel regolamento.
Art. 42
Personale e Sedi
Ciascun organismo di decentramento deve essere dotato di una idonea
sede e delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di
personale.
Art. 43
Organi delle Circoscrizioni di decentramento
1. Sono organi delle Circoscrizioni: il Consiglio di Quartiere ed il
Presidente di Quartiere; essi si identificano, ad ogni effetto, con i
consigli circoscrizionali e con i presidenti dei consigli
circoscrizionali previsti da norme statali o regionali. Gli organi
delle Circoscrizioni durano in carica quanto il Consiglio comunale.
2. La prima seduta del Consiglio di Quartiere e' convocata dal
Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi.
3. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio
elegge tra i suoi componenti il Presidente di Quartiere. L'elezione
avviene per appello nominale con voto palese ed a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessuno
degli eleggibili raggiunge la maggioranza prescritta, il Consiglio di
Quartiere procede, non prima di dieci giorni e non oltre venti, ad
una votazione di ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella
prima votazione. Nel caso in cui i due candidati ottengano la parita'
di voti, viene eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.
4. Il Presidente di Quartiere cessa dalla carica per revoca,
dimissioni, decadenza o morte. La revoca deve essere adottata con
delibera motivata approvata con la maggioranza di almeno due terzi
dei componenti del Consiglio di Quartiere, che deve contestualmente
nominare il nuovo Presidente.
5. Il Presidente di Quartiere:
a) rappresenta il Consiglio di Quartiere nei rapporti con gli organi
del Comune e con i terzi, secondo gli indirizzi del Consiglio di
Quartiere;
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo le modalita'
previste dal regolamento;
c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio
effettivo delle loro funzioni;
b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento.
Art. 44
Competenze dei Consigli di Quartiere
1. Il Consiglio di Quartiere, rappresenta all'Amministrazione
comunale le esigenze, le istanze e le proposte, della popolazione del
quartiere.
2. Al Consiglio di Quartiere compete:
a) l'esercizio dei poteri di iniziativa, di parere e di proposta su
questioni ed inteventi specifici concernenti l'ambito territoriale
del quartiere, in particolare, per quanto concerne i seguenti
provvedimenti ad interesse generale: bilancio di previsione,
strumenti urbanistici generali, piani e programmi di sviluppo dei
servizi;
b) la promozione dei rapporti con la cittadinanza, le libere
associazioni e le rappresentanze di cittadini operanti nel quartiere,
anche mediante momenti di studio, di verifica, di informazionedi
indagine sui temi economici, politici, sociali e culturali che
interessano la comunita' con assemblee di cittadini del quartiere;
c) la possibilita' di costituire consulte di quartiere, rione e di
frazione per favorire la partecipazione dei cittadini;
d) provvedere alla designazione di propri rappresentanti in organismi
comunali, laddove ne sia prevista la presenza;
e) fornire proposte e pareri obbligatori sugli atti e sui
provvedimenti che saranno individuati dal regolamento.
3. Il regolamento sul decentramento definisce le modalita' di
adozione e di pubblicazione delle deliberazioni adottate dai Consigli
di Quartiere.
Art. 45
Conferenza dei Presidenti di Quartiere
1. La conferenza dei Presidenti di Quartiere ha compiti di
coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi e
sulle iniziative dei quartieri, nonche' di proposizione, di confronto
e di verifica delle attivita' dei quartieri con il Consiglio
comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. La conferenza e' presieduta da un Presidente di Quartiere eletto a
voto palese dai Presidenti di Quartiere.
3. Il Presidente e' tenuto a convocare la conferenza ogni volta che
gli venga fatta richiesta da almeno tre Presidenti di Quartiere.
4. La conferenza e' comunque convocata dal Sindaco o da un suo
delegato, in ogni caso prima della stesura del bilancio comunale, al
fine di definire le esigenze finanziarie dei Quartieri, in relazione
a programmi, progetti ed iniziative che il Quartiere medesimo intende
promuovere.
Art. 46
Scioglimento dei Consigli di Quartiere
1. I Consigli di Quartiere sono sciolti con ordinanza del Sindaco su
deliberazione assunta dal Consiglio comunale con il voto favorevole
della maggioranza dei consigliere assegnati al Comune:
a) quando nonostante la diffida motivata, espressa dal Sindaco su
mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti
violazioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti;
b) per gravi irregolarita' nella gestione dei servizi e delle
funzioni;
c) quando sia nell'impossibilita' di funzionare per la mancata
elezione del Presidente o per le dimissioni o decadenza di almeno la
meta' dei consiglieri.
2. Fino alla elezione dei nuovi Consigli, le funzioni dei disciolti
Consigli di Quartiere sono esercitate da un Consigliere comunale
individuato dal Sindaco, nell'ordinanza di scioglimento.
Le elezioni dei Consigli di Quartiere cessati anticipatamente si
terranno secondo le modalita' e nei tempi previsti dal Regolamento
per il funzionamento dei Consigli di Quartiere.