DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 2049
Approvazione modalita' di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005 (L.R. 12, artt. 13 e 27)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in
particolare l'art. 27, comma 6, ove si stabilisce che "possono
partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo
gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati
con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), per lo
svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DPR 12 luglio 2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'art.
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di
frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'";
- l'Accordo quadro tra le Regioni, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (di seguito MIUR) e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito MLPS), approvato in
Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per realizzare, a partire
dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53, gia'
citata, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale, Accordo che prevede altresi' al punto 6 la stipula di
Protocolli d'intesa con le singole Regioni al fine di attuare tale
offerta secondo modalita' differenziate per valorizzare le
caratteristiche di ciascun territorio;
- il Protocollo d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna, il MIUR e il
MLPS siglato l'8 ottobre 2003 nel quale si specificano le modalita'
con le quali sul territorio dell'Emilia-Romagna sono attivati i
percorsi integrati di istruzione e di formazione professionale per
corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonche'
per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli
strumenti operativi;
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,
della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche
del lavoro - Biennio 2003/2004" approvati con deliberazione del
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta
regionale n. 2359 del 2/12/2002);
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1/8/1997 "Direttive attuative
per la formazione professionale e per l'orientamento. Triennio
1997/1999" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 177 del 10/2/2003 avente ad oggetto
"Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle
regole per l'accreditamento degli organismi di formazione
professionale";
valutato che la modalita' di selezione degli organismi di formazione
professionale accreditati, esplicitamente stabilita dalla L.R. 12/03
sopra citata per la realizzazione del biennio integrato in accordo
con le istituzioni scolastiche interessate, e' utilizzabile anche per
selezionare i soggetti dell'offerta di formazione professionale nel
segmento dell'obbligo formativo, cosi' assicurando il ricorso a
procedure uniformi ed a criteri omogenei di relazione con i soggetti
operanti in tale segmento e dando un quadro di forte coerenza al
sistema dell'offerta nell'obbligo formativo su tutto il territorio
regionale;
considerato che lo svolgimento delle procedure di selezione su
indicate e' finalizzato a raggiungere la definizione del quadro
complessivo dell'offerta nel segmento dell'obbligo formativo nel
territorio dell'Emilia-Romagna a partire dall'anno scolastico
2004-2005, composto dall'istruzione, per i percorsi integrati, e
dalla formazione professionale, in tempo utile affinche' le famiglie
possano scegliere dove iscrivere i propri figli, con particolare
riferimento per i ragazzi in possesso di licenza media, entro la
scadenza prevista dal sistema di istruzione (gennaio 2004);
ritenuto pertanto, al fine di garantire l'omogeneita' delle
condizioni e delle procedure su tutto il territorio regionale, di
procedere alla definizione ed approvazione dei requisiti e delle
modalita' che gli organismi di formazione professionale accreditati
devono dimostrare per candidarsi alla selezione dei soggetti
attuatori dell'offerta nel segmento dell'obbligo formativo, sia
nell'istruzione con i percorsi integrati sia nella formazione
professionale, secondo quanto stabilito nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto;
ritenuto altresi' di stabilire che:
- in fase di prima applicazione della L.R. 12/03, i percorsi
integrati nell'istruzione possono essere attivati a favore degli
iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d'arte ed agli istituti
professionali, con priorita' per questi ultimi; per quanto attiene ai
licei, oltre a dare continuita' alle sperimentazioni attivate in tale
tipologia di scuola nel 2003-2004, potra' essere approvato dalla
Regione un numero limitato di progettazioni sperimentali, individuate
attraverso il processo di concertazione in sede di Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione;
- i successivi bandi di selezione sono emanati dalle Province per
individuare contestualmente i soggetti per l'offerta di percorsi
integrati nell'istruzione e per l'offerta di formazione professionale
nel segmento dell'obbligo formativo, nel rispetto di tutte le
indicazioni contenute nell'Allegato A sopra citato nonche' di quanto
di seguito riportato:
A) nei bandi provinciali vanno esplicitate le indicazioni di
priorita' in merito a:
1) profili e qualifiche di interesse dei diversi territori;
2) tipologia di istituzioni scolastiche da coinvolgere, anche in
relazione alla dislocazione territoriale;
3) dimensionamento delle offerte potenzialmente attivabili, in
relazione agli standard di costo stabiliti all'Allegato A, parte
integrante del presente atto;
B) le candidature devono essere valutate anche tenendo conto:
a) della rispondenza alle priorita' programmatiche di cui sopra;
b) delle esperienze di integrazione fra istruzione e formazione
professionale gia' realizzate sul territorio;
c) delle esperienze gia' maturate rispetto alle qualifiche proposte
ed ai relativi settori di riferimento;
C) deve essere indicato come termine di scadenza, per rispettare il
condiviso obiettivo di omogeneita' territoriale e per corrispondere
alla comune finalita' di comporre l'offerta nel segmento dell'obbligo
formativo in tempo utile per la scelta delle famiglie, il 30 novembre
2003;
ritenuto inoltre di definire che:
- le procedure di valutazione da parte di ogni singola Provincia
siano completate entro il 15 dicembre 2003;
- gli esiti dei bandi provinciali vengano comunicati alla Regione
entro il 20 dicembre 2003, per consentire l'adozione dell'elenco dei
soggetti selezionati e della complessiva offerta formativa inerente i
percorsi integrati nell'istruzione e la formazione professionale nel
segmento dell'obbligo formativo a valere dall'anno 2004-2005;
valutato opportuno stabilire che le Province, attraverso la loro
programmazione, utilizzino le tipologie di offerta previste dal
presente atto (i percorsi integrati nell'istruzione ed i corsi di
formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo) in
maniera organica e modulata, anche tenendo conto dell'eta' degli
studenti, al fine di garantire la disponibilita' di un'offerta
formativa per tutti i ragazzi in eta' fra i 14 e i 18 anni, quale
risposta efficace e preventiva al rischio di abbandono e di
dispersione;
ritenuto necessario, in considerazione della durata quadriennale
della selezione da attivare ai sensi dell'art. 27, comma 6 della L.R.
12/03 di rinviare a successivi appositi atti la definizione delle
modalita' con le quali garantire il consolidamento delle offerte
selezionate, nonche' l'eventuale integrazione dell'offerta con
riferimento alle esigenze della programmazione territoriale;
ritenuto infine necessario svolgere a livello regionale le azioni di
monitoraggio e di valutazione dell'offerta formativa, predisposta
secondo quanto stabilito con il presente atto, attraverso modalita'
concordate con le Province e con la Direzione scolastica regionale;
sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale in data 7/10/2003,
la Commissione regionale tripartita in data 9/10/2003 e la Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione in data 15/10/2003;
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03, di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Cultura Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni sopra illustrate e qui
integralmente richiamate, l'Allegato A "Requisiti e modalita' di
selezione degli organismi di formazione professionale per l'offerta
di percorsi integrati nell'istruzione e di percorsi di formazione
professionale nel segmento dell'obbligo formativo";
2) di stabilire che:
- in fase di prima applicazione della L.R. 12/03, i percorsi
integrati nell'istruzione possano essere attivati a favore degli
iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d'arte ed agli istituti
professionali, con priorita' per questi ultimi; per quanto attiene ai
licei, oltre a dare continuita' alle sperimentazioni attivate in tale
tipologia di scuola nel 2003-2004, potra' essere approvato dalla
Regione un numero limitato di progettazioni sperimentali, individuate
attraverso il processo di concertazione in sede di Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione;
- i successivi bandi di selezione sono emanati dalle Province per
individuare contestualmente i soggetti per l'offerta di percorsi
integrati nell'istruzione e per l'offerta di formazione professionale
nel segmento dell'obbligo formativo, nel rispetto di tutte le
indicazioni contenute nell'Allegato A sopra citato nonche' di quanto
di seguito riportato:
A) nei bandi provinciali sono esplicitate le indicazioni di priorita'
in merito a:
1) profili e qualifiche di interesse dei diversi territori;
2) tipologia di istituzioni scolastiche da coinvolgere, anche in
relazione alla dislocazione territoriale;
3) dimensionamento delle offerte potenzialmente attivabili, in
relazione agli standard di costo stabiliti all'Allegato A, parte
integrante del presente atto;
B) le candidature devono essere valutate anche tenendo conto:
a) della rispondenza alle priorita' programmatiche di cui sopra;
b) delle esperienze di integrazione fra istruzione e formazione
professionale gia' realizzate sul territorio;
c) delle esperienze gia' maturate rispetto alle qualifiche proposte
ed ai relativi settori di riferimento;
C) deve essere indicato come termine di scadenza, per rispettare il
condiviso obiettivo di omogeneita' territoriale e per corrispondere
alla comune finalita' di comporre l'offerta nel segmento dell'obbligo
formativo in tempo utile per la scelta delle famiglie, il 30 novembre
2003;
3) di definire altresi' che:
- le procedure di valutazione da parte di ogni singola Provincia
siano completate entro il 15 dicembre 2003;
- vengano comunicati alla Regione entro il 20 dicembre 2003 gli esiti
dei bandi provinciali per consentire l'adozione dell'elenco dei
soggetti selezionati e della complessiva offerta formativa inerente i
percorsi integrati nell'istruzione e l'obbligo formativo nella
formazione professionale a valere dall'anno 2004-2005;
4) di rinviare in considerazione della durata quadriennale della
selezione da attivare ai sensi dell'art. 27, comma 6 della L.R.
12/03, a successivi appositi atti la definizione delle modalita' con
le quali garantire il consolidamento delle offerte selezionate,
nonche' l'eventuale integrazione dell'offerta con riferimento alle
esigenze della programmazione territoriale;
5) di dare atto che a livello regionale verranno realizzate le
necessarie azioni di monitoraggio e di valutazione dell'offerta
formativa, predisposta secondo quanto approvato con il presente
provvedimento, attraverso modalita' concordate con le Province e con
la Direzione scolastica regionale;
6) di dare altresi' atto che l'offerta formativa risultante dalle
procedure e dalle modalita' definite nel presente atto sara'
finanziata con le risorse assegnate dal MLPS con DD n. 172/03, tenuto
conto di una quota pari al 10% della complessiva assegnazione del
MLPS che la Regione si riserva per lo svolgimento delle azioni di
sistema e di assistenza tecnica relative alle attivita' integrate, e
con le risorse previste nel POR Ob. 3 FSE 2000-2006;
7) di stabilire che con successivi appositi atti si provvedera'
all'approvazione dei criteri di riparto alle Province delle risorse
di cui al precedente punto 6) nonche' alla relativa assegnazione e
assunzione di impegno di spesa;
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Requisiti e modalita' di selezione degli organismi di formazione
professionale per l'offerta di percorsi integrati nell'istruzione e
di percorsi di formazione professionale nel segmento dell'obbligo
formativo
Al fine di comporre la complessiva offerta nel segmento dell'obbligo
formativo nel territorio dell'Emilia-Romagna, a partire dall'anno
scolastico 2004-2005, composta dall'istruzione, ivi compresi i
percorsi integrati, e dalla formazione professionale, i bandi
provinciali dovranno selezionare contestualmente i soggetti per
l'offerta di percorsi integrati nell'istruzione e per l'offerta di
formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo.
A tali bandi potranno candidarsi i soggetti, accreditati secondo il
vecchio modello per la formazione iniziale, che, alla data di
presentazione della candidatura, abbiano gia' presentato domanda di
accreditamento per l'obbligo formativo secondo le regole approvate
dalla Giunta regionale con delibera 177/03.
La Regione si impegna a portare a termine l'istruttoria delle nuove
domande e ad aggiornare l'elenco in base al possesso dei nuovi
requisiti di accreditamento, in tempo utile per il finanziamento
delle attivita' da parte delle Province.
I soggetti devono indicare su quali qualifiche intendono candidarsi,
tenendo a riferimento l'elenco riportato nell'ultima parte del
presente allegato, e con quali risorse - umane, strumentali,
logistiche e strutturali - intendono garantire:
- un insieme di servizi formativi integrati tali da rispondere ai
fabbisogni specifici di un'utenza diversificata;
- l'attuazione dei servizi di accoglienza, tutoraggio, orientamento,
sostegno psicopedagogico, nonche' di sostegno specifico per giovani
con handicap;
- le relazioni con il mondo delle imprese e con il sistema
produttivo, nonche' le indicazioni per la realizzazione dei momenti
di formazione in alternanza e dei periodi di stage;
- lo svolgimento di percorsi di recupero/accompagnamento/animazione o
altri servizi di supporto;
- la possibilita' di interventi just in time con inserimenti di
allievi anche in corso d'anno.
I soggetti devono inoltre specificare la disponibilita' di
attrezzature adeguate per specifici profili e le esperienze maturate
nei settori di riferimento.
Il settore della ristorazione e' organizzato in Scuola regionale
specializzata che ha la finalita' di garantire su tutto il territorio
livelli qualitativi omogenei dei percorsi formativi e la diffusione
di esperienze, di ricerca e di innovazione nel settore; le
programmazioni dei territori in tale settore verranno ricomprese
nella denominazione "Scuola regionale specializzata". I soggetti che
si candidano per l'ambito della ristorazione, pertanto, devono
dichiarare i necessari requisiti di esperienza e di adeguate
dotazioni strutturali e, se selezionati, si impegnano a
convenzionarsi con il soggetto gestore della Scuola, da individuarsi
ai sensi dell'art. 37 della L.R. 12/03, qualora diverso dai soggetti
stessi.
A) Condizioni per la candidatura all'offerta di percorsi integrati
nell'istruzione
Per quanto attiene ai percorsi integrati nell'istruzione, attivati in
fase di prima applicazione della L.R. 12/03 a favore degli iscritti
agli istituti tecnici, agli istituti d'arte ed agli istituti
professionali, con priorita' per questi ultimi, il requisito
aggiuntivo richiesto agli organismi di formazione professionale e'
costituito dalla presentazione di un documento di intenti,
sottoscritto anche dall'istituzione scolastica coinvolta, previo
espletamento delle procedure proprie alla scuola per la validazione
della partecipazione e per l'inserimento dell'offerta integrata nella
programmazione della scuola stessa.
Contenuti minimi del documento di intenti
Il documento deve sancire le condizioni di integrazione per la
congiunta progettazione e realizzazione dei percorsi formativi
integrati, contenere l'impegno a sottoscrivere l'accordo di cui
all'art. 27, commi 2-3-4 e 5, della L.R. 12/03, rispettandone il
dettato, con particolare riferimento alla durata quadriennale della
collaborazione, ed indicare i criteri generali relativi a:
- sede di svolgimento delle attivita';
- costituzione degli organi dell'integrazione (Comitato di
pilotaggio, con i rappresentanti dei soggetti formativi dei due
sistemi, e Gruppo di progetto, con i docenti dei due sistemi);
- modalita' di progettazione didattica per moduli e UFC;
- modalita' di valutazione e certificazione degli esiti.
Al fine di consentire che l'informazione alle famiglie sull'offerta
dei percorsi integrati sia completa ed utile per l'orientamento delle
scelte, il documento deve altresi' descrivere l'offerta integrata,
indicando l'articolazione del percorso proposto che, si ricorda, puo'
svolgersi secondo le seguenti opzioni:
- primo anno integrato nell'istruzione + due anni di formazione
professionale;
- biennio integrato nell'istruzione + un anno di formazione
professionale.
Nel quadro dell'Accordo approvato in Conferenza Unificata il 19
giugno 2003 e del Protocollo siglato fra la Regione Emilia-Romagna ed
i Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dell'8 ottobre 2003, e'
altresi' possibile proporre che il percorso integrato sia sviluppato
in durata triennale, ovvero fino a ricomprendere anche il terzo anno
della scuola interessata.
In tal caso, qualora ve ne siano le condizioni e limitatamente alle
collaborazioni con IPS le cui qualifiche trovino corrispondenza con
quelle della formazione professionale, il percorso integrato
triennale garantisce il conseguimento di qualifica professionale.
In relazione all'offerta di percorsi integrati negli istituti tecnici
e negli istituti d'arte (il cui ordinamento, diversamente da quello
degli istituti professionali, non prevede la possibilita' di
conseguire una qualifica professionale al termine del triennio), il
documento deve evidenziare l'impegno a realizzare specifiche
passerelle, attraverso il riconoscimento dei crediti, secondo le
indicazioni successivamente elaborate in merito dalla Regione, per
consentire il passaggio dei ragazzi che lo richiedano all'istruzione
professionale o alla formazione professionale, affinche' sia
garantito per tutti il perseguimento dello stesso obiettivo, ovvero
il raggiungimento della qualifica professionale. Vanno inoltre
specificate le modalita' attraverso le quali viene garantito che gli
studenti, dopo il positivo superamento del primo anno integrato
nell'istruzione, possano passare o al secondo anno della scuola
frequentata o al secondo anno del biennio integrato o al primo anno
della formazione professionale.
In ogni caso, il soggetto proponente la candidatura deve indicare la
modalita' attraverso la quale garantisce il proseguimento del
percorso fino al conseguimento della qualifica, nonche'
l'arricchimento dell'offerta, anche attraverso accordi con altri
organismi di formazione professionale accreditati.
L'offerta di corsi integrati, rivolta agli studenti a partire dai 14
anni di eta', e' di due tipologie:
a) attivazione di un percorso curriculare integrato per tutta una
classe, riconducibile alla fattispecie del biennio integrato;
b) attivazione, durante il primo anno di scuola superiore, di un
percorso modulare rivolto a gruppi di studenti interclassi, per
azioni di didattica innovata e rimotivante caratterizzata da maggiore
operativita' e concretezza, di rafforzamento delle competenze
necessarie alla proficua prosecuzione del percorso formativo, di
costruzione di passerelle verso altro indirizzo di studio o verso la
formazione professionale. Qualora ve ne siano le condizioni, deve
essere agevolato il passaggio verso il secondo anno del biennio
integrato.
Viene data priorita' alla tipologia a).
In ogni caso, qualora non si pervenga alla costituzione della classe
perche' il numero delle iscrizioni e' inferiore a quanto previsto
dalla normativa, e' necessario attivare il percorso modulare, al fine
di rispondere alle scelte comunque espresse, anche se in numero
insufficiente.
Entrambe le tipologie possono essere previste nel documento di
intenti, a condizione che non siano rivolte agli stessi studenti.
Standard di percorso e di costo per i percorsi integrati
Per entrambe le tipologie di percorsi integrati, la durata, ovvero le
ore da destinare alle attivita' integrate (codocenza, lavoro per
gruppi, interventi su singoli alunni), va calcolata nel rispetto
della normativa vigente (Legge 59/97, DPR 275/99, DM 234/00) che
impone di garantire:
- il monte ore annuale per gli studenti, previsto dai diversi
ordinamenti;
- il monte ore previsto per le discipline obbligatorie (85% del monte
ore previsto per ciascuna disciplina);
- gli obblighi complessivi di servizio previsti per il personale
della scuola.
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, rispettando tali
vincoli, possono adottare le forme di flessibilita' didattica ed
organizzativa ritenute opportune al fine di garantire l'efficacia
degli interventi ed il successo formativo dei loro studenti.
La tipologia a) si caratterizza per i seguenti standard:
- i destinatari sono tutti gli alunni di una classe;
- la durata annua, che varia da un minimo di 180 ore (in grado
comunque di garantire l'acquisizione di crediti riconoscibili per la
prosecuzione nei diversi percorsi formativi) ad un massimo di 300 ore
e' ponderabile nel corso del triennio. In considerazione della natura
e delle finalita' del percorso integrato, infatti, puo' essere
opportuno prevedere una graduale intensificazione delle ore, coerente
con gli obiettivi del progetto formativo;
- il costo complessivo massimo per corso e per anno e' di 35.000,00
Euro, composto da una parte fissa pari a 5.000,00 Euro (a copertura
delle attivita' di coprogettazione, monitoraggio ed autovalutazione
del progetto) e da una parte variabile a seconda della durata,
calcolata secondo un parametro di costo pari a 100,00 Euro/ora.
La tipologia b) si caratterizza per i seguenti standard:
- i destinatari sono alunni provenienti da piu' classi, individuati
nominativamente non oltre il 15 dicembre 2004, in un numero minimo di
15;
- la durata varia da un minimo di 120 ore ad un massimo di 200 ore;
- il costo complessivo massimo per corso e per anno e' di 25.000,00
Euro, composto da una parte fissa pari a 5.000,00 Euro (a copertura
delle attivita' di coprogettazione, monitoraggio ed autovalutazione
del progetto) e da una parte variabile a seconda della durata,
calcolata secondo un parametro di costo pari a 100,00 Euro/ora.
Per entrambe le tipologie, qualora fra gli iscritti siano presenti
alunni disabili, saranno ammissibili eventuali costi aggiuntivi per
la realizzazione di percorsi personalizzati, secondo standard
successivamente definiti dalla regolamentazione regionale.
Modalita' di approvazione e finanziamento dei progetti di
integrazione nell'istruzione
I progetti esecutivi relativi all'offerta di percorsi integrati della
tipologia a) devono essere presentati entro l'1 giugno 2004 alle
Province che, previa verifica di coerenza con la descrizione
dell'offerta selezionata, approvano e finanziano entro l'apertura
dell'anno scolastico di riferimento.
I progetti esecutivi relativi all'offerta di percorsi integrati della
tipologia b) devono essere presentati entro il 20 gennaio 2005 alle
Province che, previa verifica di coerenza con la descrizione
dell'offerta selezionata, approvano e finanziano in tempo utile a
garantire l'intero svolgimento delle attivita' integrate entro il
secondo quadrimestre dell'anno scolastico di riferimento.
B) Condizioni per la candidatura all'offerta di formazione
professionale nell'obbligo formativo
Per quanto attiene alla selezione dei soggetti per l'offerta di
formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo, tale
offerta fa riferimento alle seguenti tipologie, come stabilite con
delibera di Giunta regionale 177/03:
- percorsi biennali strutturati, destinati a ragazzi di almeno 15-16
anni, che portano a qualifica, come da attuale sistema delle
certificazioni;
- percorsi intensivi, rivolti a giovani con eta' superiore ai 16
anni, che abbandonano il percorso scolastico e per i quali sia
possibile un riconoscimento di crediti valido per il conseguimento
di una qualifica.
Standard di costo per l'offerta di formazione professionale
nell'obbligo formativo
Il finanziamento massimo per classe per anno e' di 110.000,00 Euro.
Per entrambe le tipologie, qualora fra gli iscritti siano presenti
alunni disabili, saranno ammissibili eventuali costi aggiuntivi per
la realizzazione di percorsi personalizzati, secondo standard
successivamente definiti dalla regolamentazione regionale.
In aggiunta al finanziamento massimo per classe pari a 110.000,00
Euro per anno, al fine di garantire, in analogia con il diritto allo
studio, il diritto alla formazione a tutti gli iscritti ai percorsi
di formazione professionale nel segmento dell'obbligo formativo, e'
possibile riconoscere un rimborso fino ad un massimo di 1.000,00 Euro
annuo pro-capite a fronte delle spese per mense, trasporti ed altri
eventuali interventi di diritto allo studio non ricompresi nei costi
dell'attivita' formativa. Qualora sia prevista la convittualita', il
rimborso dei costi ad essa afferenti e' aggiuntivo rispetto a quelli
dell'attivita' formativa. Tali costi saranno determinati in base a
parametri successivamente definiti dalla regolamentazione regionale.
Modalita' di approvazione e finanziamento dei progetti di formazione
professionale nell'obbligo formativo
L'offerta di formazione professionale nell'obbligo formativo,
selezionata dai bandi provinciali contestualmente all'offerta di
percorsi integrati nell'istruzione, viene attivata e finanziata al
raggiungimento del numero di almeno 15 iscritti effettivi. Possibili
eccezioni saranno oggetto di specifica regolamentazione regionale,
con particolare riferimento alla dislocazione territoriale
dell'offerta e/o al settore di intervento.
Le iscrizioni ai corsi di formazione professionale nel segmento
dell'obbligo formativo vengono raccolte entro il 15 giugno 2004 dagli
organismi di formazione professionale selezionati attraverso i bandi
provinciali.
I progetti esecutivi relativi alle tipologie di cui sopra devono
essere presentati, di norma, entro il 30 giugno 2004 alle Province
che, previa verifica del numero minimo di iscritti effettivi e della
coerenza del progetto con la descrizione dell'offerta selezionata,
approvano e finanziano entro il 15 settembre 2004.
Al fine di garantire la disponibilita' di un'offerta formativa per
tutti i ragazzi in eta' fra i 15 e i 18 anni, sara' tuttavia
possibile accettare nuove iscrizioni durante l'anno formativo di
riferimento, sia attraverso l'ampliamento delle classi gia'
finanziate, sia attraverso la costituzione ed il finanziamento di
nuove classi, nel rispetto della programmazione territoriale.
Elenco delle qualifiche regionali per l'obbligo formativo
La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 4 e 32 della
L.R. 12/03, ha avviato una revisione del proprio sistema delle
qualifiche professionali nell'intento di valorizzare e ricondurre ad
un impianto complessivo le esperienze formative e le sperimentazioni
condotte nel territorio regionale, al fine di renderle leggibili dal
mondo del lavoro e raccordabili con il sistema dell'istruzione.
In attesa che a livello nazionale siano definiti standard formativi
condivisi per il riconoscimento nazionale delle qualifiche e che, a
livello regionale, si compia il percorso concertativo e tecnico
necessario per una piena adozione dell'elenco riclassificato delle
qualifiche regionali, per gli interventi in obbligo formativo si
rileva l'esigenza di evidenziare il complesso dell'offerta formativa
(nell'istruzione con i percorsi integrati e nella formazione
professionale) secondo la tempistica del sistema di istruzione.
A tale scopo, si rende pertanto necessario procedere ad una prima
riclassificazione delle qualifiche conseguibili in obbligo formativo,
delle quali si presenta di seguito l'elenco.
Per consentire ai soggetti attuatori di presentare la propria
candidatura ai bandi provinciali, individuando correttamente le
qualifiche professionali di riferimento, la Regione provvedera',
entro il 31 ottobre 2003, a corredare il citato elenco con una scheda
descrittiva dei contenuti minimi per ciascuna qualifica.
Qualifiche in esito all'obbligo formativo
1. operatore agricolo-ambientale
2. operatore meccanico
3. operatore meccatronico
4. operatore agro-alimentare
5. operatore dell'abbigliamento
6. operatore edile alle strutture
7. operatore edile alle infrastrutture
8. operatore del legno e arredamento
9. operatore ai processi di stampa
10. operatore delle vendite
11. operatore alle cure estetiche
12. operatore della ristorazione
13. operatore alla promozione ed accoglienza turistica
14. operatore della ceramica artistica
15. operatore del verde
16. operatore amministrativo-segretariale
17. operatore alla gestione merci
18. operatore dell'autoriparazione
19. operatore all'installazione/manutenzione di impianti elettrici
20. operatore all'installazione/manutenzione di impianti
termo-idraulici