REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2003, n. 1991

Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'articolo 28, comma 1, lettera h) del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22            
stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di               
smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le               
prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;                                
- l'articolo 133, comma 1 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 prevede               
che, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle                
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la Provincia               
determini l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'            
tenuto a fornire alla Provincia stessa;                                         
- il comma 4 del medesimo articolo della L.R. 3/99 prevede che la               
Giunta regionale fissi i parametri per la determinazione dell'importo           
e le modalita' di costituzione della garanzia finanziaria;                      
- l'articolo 14 del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, prevede che, per il            
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di                  
rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie                     
rispettivamente per la gestione operativa, comprese le procedure di             
chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura, da costituire             
ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;                    
dato atto che:                                                                  
- con propria deliberazione n. 3583 del 26 luglio 1994, in                      
ottemperanza ai disposti del DPR 915/82 allora in vigore e delle                
relative norme tecniche, ha stabilito le modalita' di presentazione e           
l'entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio                   
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento di seguito                    
riportate:                                                                      
1) stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;                         
2) trattamento di rifiuti tossici e nocivi in impianti di distruzione           
o innocuizzazione con eventuali annessi sistemi di immagazzinamento,            
che si configurano come costituenti essenziali del sistema di                   
trattamento;                                                                    
3) stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti tossici nocivi e               
speciali;                                                                       
- con proprie deliberazioni n. 1972 del 9 novembre 1998 e n. 12 del             
18 gennaio 1999 ha modificato la predetta deliberazione 3583/94                 
relativamente agli importi ed alle durate di validita' della garanzia           
finanziaria;                                                                    
ritenuto che:                                                                   
- la prestazione della garanzia finanziaria vada applicata alle                 
autorizzazioni all'esercizio rilasciate per operazioni di smaltimento           
e recupero, ai sensi dell'articolo 28 e/o dell'articolo 29 del DLgs             
22/97, con esclusione delle operazioni di recupero dei rifiuti                  
soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del           
medesimo decreto;                                                               
- risulta necessario procedere a ridefinire complessivamente i                  
criteri e le modalita' per la definizione della garanzia finanziaria,           
prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle                
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;                               
- l'importo della predetta garanzia finanziaria deve essere                     
determinato in funzione delle operazioni di smaltimento o recupero di           
cui agli Allegati B e C del DLgs 22/97, della tipologia dell'impianto           
e delle caratteristiche dei rifiuti trattati;                                   
richiamati:                                                                     
- l'articolo 133, comma 2 della L.R. 3/99 ai sensi del quale                    
"l'importo della garanzia finanziaria e' determinato con riferimento            
ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili             
che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo             
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette";                  
- l'articolo 133, comma 3 della medesima L.R. 3/99 ai sensi del quale           
"nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi'               
idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle                  
operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano             
di recupero dell'area";                                                         
rilevato che:                                                                   
- le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare              
luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione            
e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia                      
territorialmente competente la disponibilita' di tali garanzie per un           
periodo di due anni oltre il termine  dell'autorizzazione;                      
- in riferimento alle discariche controllate, cosi' come previsto dai           
commi 1 e 2 del citato articolo 14 del DLgs 36/03, e' necessario                
garantire alla Provincia territorialmente competente la                         
disponibilita' della garanzia finanziaria per la gestione successiva            
alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della              
discarica;                                                                      
ravvisata l'opportunita' di:                                                    
- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle              
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti              
sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della            
garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente                  
competente;                                                                     
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere             
prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione            
stessa;                                                                         
- predisporre gli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali           
per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria             
assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di                 
smaltimento e recupero dei rifiuti;                                             
- di stabilire i termini entro cui dovranno adeguarsi ai disposti del           
presente atto i titolari di autorizzazioni gia' in essere;                      
ritenuto fin d'ora opportuno rivedere il meccanismo di determinazione           
complessiva dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per la             
gestione successiva alla chiusura delle discariche, allorquando il              
competente Ministero avra' fornito i necessari chiarimenti ed alla              
luce delle esperienze che si matureranno nell'attivita' di gestione             
successiva alla chiusura nelle discariche in attivita' sul territorio           
della regione Emilia-Romagna;                                                   
ritenuto infine di dover fornire ulteriori precisazioni a quanto gia'           
indicato al secondo periodo del quarto capoverso dell'articolo 14               
della deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1530 "Primi             
indirizzi per l'applicazione del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e del DM           
13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti", in merito al                
volume da computare per il calcolo della garanzia finanziaria                   
relativa alla gestione successiva alla chiusura di una discarica in             
esercizio alla data del 27 marzo 2003;                                          
dato atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente le            
precedenti proprie deliberazioni n. 3583 del 26 luglio 1994, n. 1972            
del 9 novembre 1998 e n. 12 del 18 gennaio 1999 concernenti la                  
materia delle garanzie finanziarie per il rilascio                              
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti;                  
dato atto infine del parere favorevole di regolarita' amministrativa            
espresso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della             
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'articolo 37, quarto           
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                    
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1. di approvare, quale atto di indirizzo alle Province per le ragioni           
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,           
i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale            
del presente provvedimento:                                                     
- Allegato A) "Modalita' di determinazione e di prestazione delle               
garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni              
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti            
ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22";               
- Allegato B) "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali              
per la costituzione di fidejussione bancaria a carico dei soggetti              
autorizzati all'attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti";             
- Allegato C) "Schema di riferimento della polizza fidejussoria                 
assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di                 
smaltimento e di recupero di rifiuti";                                          
- Allegato D) "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali              
per la costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per           
la gestione successiva alla chiusura delle discariche";                         
- Allegato E) Schema di riferimento della polizza fideiussoria                  
assicurativa a carico dei gestori per la gestione successiva alla               
chiusura delle discariche;                                                      
2. di dare atto che gli allegati di cui al precedente punto 1.                  
sostituiscono integralmente i seguenti propri atti deliberativi:                
- DGR del 26/7/1994, n. 3583 - Modalita' di determinazione e di                 
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle           
autorizzazioni all'attivita' di smaltimento di rifiuti (art. 27 della           
L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei                 
rifiuti");                                                                      
- DGR del 9/11/1998, n. 1972 - Modifica alla deliberazione della                
Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994. Modalita' di prestazione           
e determinazione dell'entita' delle garanzie finanziarie previste per           
il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei               
rifiuti;                                                                        
- DGR del 18/1/1999, n. 12 - Rettifica della deliberazione della                
Giunta regionale n. 1972/98 del 9 novembre 1998 relativa alle                   
modalita' di prestazione e determinazione dell'entita' delle garanzie           
finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle                   
attivita' di smaltimento dei rifiuti;                                           
3. di impegnarsi a rivedere il meccanismo di determinazione                     
complessiva dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per la             
gestione successiva alla chiusura delle discariche, in relazione ai             
chiarimenti che verranno forniti dal competente Ministero ed alle               
esperienze che si matureranno nell'attivita' di gestione successiva             
alla chiusura, con particolare riferimento all'andamento dei costi,             
nelle discariche in attivita' sul territorio della regione                      
Emilia-Romagna;                                                                 
4. di precisare quanto gia' indicato al secondo periodo del quarto              
capoverso dell'articolo 14 della deliberazione di Giunta regionale 28           
luglio 2003, n. 1530, per cui i volumi da computare per il calcolo              
della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura             
delle discariche sono riferiti all'intera volumetria del singolo                
lotto in esercizio alla data del 27 marzo 2003;                                 
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di determinazione e di prestazione delle garanzie                     
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni                       
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti            
ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22                 
Art. 1 - Campo di applicazione                                                  
Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle                 
autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero            
di rifiuti di cui agli Allegati B e C del DLgs 22/97, rilasciate ai             
sensi degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto.                              
Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le              
operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del           
DLgs 22/97.                                                                     
Art. 2 - Modalita' di prestazione                                               
La garanzia finanziaria di cui ai precedenti articoli deve essere               
costituita nei seguenti modi, cosi' come previsto dall'articolo 1               
della Legge 10 giugno 1982, n. 348:                                             
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai             
sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del                    
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con            
RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;                                
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui              
all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed                  
integrazioni;                                                                   
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione                
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante             
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento           
o di liberta' di prestazione di servizi.                                        
Art. 3 - Termini di presentazione                                               
La garanzia finanziaria dovra' essere prestata a favore della                   
Provincia nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione                 
dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione                   
medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata             
e' sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta                      
accettazione della garanzia da parte della Provincia.                           
Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della                 
garanzia finanziaria da parte della Provincia non potra' essere                 
svolta l'attivita' oggetto del provvedimento autorizzativo.                     
Art. 4 - Caratteristiche generali                                               
4.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche                    
La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni            
di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura dei            
costi delle seguenti operazioni:                                                
- smaltimento o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno            
dell'impianto;                                                                  
- bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni           
fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti               
dalle operazioni anzidette, nel periodo di validita' della garanzia             
finanziaria.                                                                    
Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un               
impianto ove si svolgano due o piu' operazioni indipendenti, cioe'              
non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica              
per ciascuna operazione.                                                        
Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 ed R13) la            
garanzia finanziaria si intende riferita alla capacita' massima                 
istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce           
alla potenzialita' annua autorizzata.                                           
In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e                
recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora           
i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non               
siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia                 
finanziaria si intende riferita alla potenzialita' annua                        
complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai           
rifiuti pericolosi.                                                             
4.2 Discariche                                                                  
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni            
di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti           
garanzie finanziarie:                                                           
- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le           
procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle                       
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione               
operativa ed il ripristino ambientale dell'area;                                
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica,            
per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione                   
post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla             
sorveglianza ed ai controlli.                                                   
Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della                   
discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per             
ciascun lotto, cosi' come individuato nel provvedimento                         
autorizzativo.                                                                  
Art. 5   - Valori e parametri di riferimento per la determinazione              
dell'ammontare                                                                  
5.1 Operazioni di smaltimento (di cui all'Allegato B al DLgs 22/97).            
1. Deposito o raggruppamento preliminare (operazioni D13, D15)                  
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la capacita' massima istantanea di stoccaggio, espressa           
in tonnellate, per:                                                             
- rifiuti pericolosi 250,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia           
e', comunque, pari a 30.000,00 Euro;                                            
- rifiuti non pericolosi 140,00 euro/ton. L'importo minimo della                
garanzia e', comunque, pari a 20.000,00 Euro                                    
2. Incenerimento (operazioni D10, D11)                                          
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in                 
tonnellate, per:                                                                
- rifiuti pericolosi 20,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia            
e', comunque, pari a 300.000,00 Euro;                                           
- rifiuti non pericolosi 14,00 Euro/ton. L'importo minimo della                 
garanzia e', comunque, pari a 225.000,00 Euro.                                  
3. Discarica (operazioni D1, D5, D12)                                           
3.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le             
procedure di chiusura                                                           
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le             
seguenti modalita':                                                             
a) discarica per rifiuti inerti: moltiplicando la quota di 10,00 Euro           
per la capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi             
cosi' come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando al valore            
cosi' ottenuto la quota di 1,00 Euro per ogni metro quadrato di                 
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di             
campagna;                                                                       
b) discarica per rifiuti non pericolosi: moltiplicando la quota di              
30,00 Euro per la capacita' complessiva della discarica espressa in             
metri cubi cosi' come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando           
al valore cosi' ottenuto la quota di 2,50 Euro per ogni metro                   
quadrato di superficie dell'area di sedime della discarica misurata             
al piano di campagna;                                                           
c) discarica per rifiuti pericolosi: moltiplicando la quota di 70,00            
Euro per la capacita' complessiva della discarica espressa in metri             
cubi cosi' come indicato nell'atto autorizzativo e addizionando al              
valore cosi' ottenuto la quota di 5,00 euro per ogni metro quadrato             
di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano             
di campagna.                                                                    
3.2 Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della                     
discarica                                                                       
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le             
seguenti modalita':                                                             
GfPO = garanzia finanziaria per la gestione post-operativa espressa             
in euro;                                                                        
Cd = capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi               
cosi' come indicato nell'atto autorizzativo;                                    
a) discarica per rifiuti inerti: GfPO = Cd x 3,00;                              
b) discarica per rifiuti non pericolosi: b.1 discarica con capacita'            
complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: GfPO = Cd x                
10,00; b.2 discarica con capacita' complessiva superiore a 100.000              
metri cubi e inferiore o uguale a 500.000 metri cubi: GfPO =                    
1.000.000,00 + Œ(Cd - 100.000)x 9,00©; b.3 discarica con capacita'              
complessiva superiore a 500.000 metri cubi: GfPO = 4.600.000,00 +               
Œ(Cd - 500.000)x 8,00©;                                                         
c) discarica per rifiuti pericolosi: c.1 discarica con capacita'                
complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: GfPO = Cd x                
11,00; c.2 discarica con capacita' complessiva superiore a 100.000              
metri cubi: GfPO = 1.100.000,00 + Œ(Cd - 100.000)x 10,00©.                      
4. Altre operazioni (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14)                
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in                 
tonnellate, per:                                                                
- rifiuti pericolosi 15,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia            
e', comunque, pari a 100.000,00 Euro;                                           
- rifiuti non pericolosi 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della                 
garanzia e', comunque, pari a 75.000,00 Euro.                                   
5.2 Operazioni di recupero (di cui all'Allegato C al DLgs 22/97)                
1.  Messa in riserva (operazione R13)                                           
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la capacita' massima istantanea di stoccaggio, espressa           
in tonnellate, per:                                                             
- rifiuti pericolosi 250,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia           
e', comunque, pari a 30.000,00 Euro;                                            
- rifiuti non pericolosi 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della                
garanzia e', comunque, pari a 20.000,00 Euro.                                   
2. Recupero energetico (operazione R1)                                          
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in                 
tonnellate, per:                                                                
- rifiuti pericolosi 20,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia            
e', comunque, pari a 300.000,00 Euro;                                           
- rifiuti non pericolosi 10,00 Euro/ton. L'importo minimo della                 
garanzia e', comunque, pari a 150.000,00 Euro.                                  
3. Recupero di sostanza organica per la produzione di compost con le            
caratteristiche indicate negli allegati alla Legge 748/84 (operazione           
R3)                                                                             
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in                 
tonnellate, per 5,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia e',              
comunque, pari a 50.000,00 Euro.                                                
4. Altri recuperi (operazioni da R2 a R9, R11, R12 ivi comprese le              
operazioni R3 finalizzate alla produzione di compost con                        
caratteristiche non conformi a quanto indicato dagli allegati della             
Legge 748/84)                                                                   
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in                 
tonnellate, per:                                                                
- rifiuti pericolosi 15,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia            
e', comunque, pari a 100.000,00 Euro;                                           
- rifiuti non pericolosi 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della                 
garanzia e', comunque, pari a 75.000,00 Euro.                                   
5. Ripristino ambientale (operazione R10)                                       
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la quota di 10,00 Euro per l'entita' complessiva                  
dell'intervento espressa in metri cubi e aggiungendo a tale valore la           
quota di 2,00 Euro moltiplicata per la superficie complessiva                   
dell'intervento espressa in metri quadrati.                                     
5.3 Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il            
recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore                    
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato                    
moltiplicando la quota di 10,00 Euro per la potenzialita' complessiva           
dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la            
quota di 30,00 Euro moltiplicata per la superficie complessiva                  
dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi.            
L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a 50.000,00 Euro.            
5.4 Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti             
mobili di sola riduzione volumetrica)                                           
Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore            
della Provincia della regione Emilia-Romagna ove ha sede legale il              
titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, idonea                
garanzia finanziaria cosi' definita:                                            
- 500.000,00 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di              
rifiuti, eccetto i rifiuti inerti;                                              
- 250.000,00 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di              
rifiuti inerti.                                                                 
5.5 Impianti di ricerca e sperimentazione                                       
La garanzia finanziaria e' determinata nella misura dell'80% degli              
importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di           
smaltimento o di recupero di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e            
5.4.                                                                            
5.6 Riduzioni                                                                   
L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per            
la gestione successiva alla chiusura della discarica, e' ridotto:               
- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere             
ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai                
sensi della normativa vigente;                                                  
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui            
al Regolamento CE 761/01.                                                       
Art. 6 - Durata                                                                 
a) Per tutti gli impianti, eccetto le discariche                                
La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni           
di smaltimento e recupero deve essere pari a quella                             
dell'autorizzazione maggiorata di due anni.                                     
La garanzia finanziaria puo' essere svincolata dalla Provincia in               
data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di           
un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio                  
dell'attivita'.                                                                 
b) Per le discariche                                                            
La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione            
operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a                
quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia                  
finanziaria puo' essere svincolata dalla Provincia in data precedente           
alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di un termine di              
due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma           
3 del DLgs 36/03.                                                               
La durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla            
chiusura deve essere pari a 30 anni.                                            
Art. 7 - Disposizioni transitorie                                               
7.1 Impianti di smaltimento e recupero escluse le discariche                    
La Provincia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della                 
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna, determina l'importo della garanzia finanziaria da               
prestare dai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di                     
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti gia' in essere. Entro           
il medesimo termine la Provincia prescrive ai predetti titolari di              
prestare o adeguare la garanzia finanziaria.                                    
Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti                
titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Provincia, pena la            
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento. Fino alla            
scadenza di tale termine, l'attivita' puo' essere proseguita alle               
condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.                    
La Provincia deve comunicare formalmente l'avvenuta accettazione                
della garanzia finanziaria.                                                     
7.2 Discariche                                                                  
Per le discariche in esercizio alla data del 27 marzo 2003:                     
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola           
sul volume ancora da utilizzare alla predetta data del lotto in                 
esercizio;                                                                      
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla                
chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio               
alla predetta data;                                                             
- il termine di 90 giorni di cui al precedente punto 7.1 decorre                
dalla data di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio ai              
sensi del DLgs 36/03. Fino alla scadenza di tale termine, l'attivita'           
puo' essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento               
autorizzativo vigente.                                                          
Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data            
del 27 marzo 2003, l'80% della capacita' autorizzata, l'ammontare               
della garanzia, calcolato secondo le modalita' previste, e' ridotto             
nella misura del 40%.                                                           
Per le discariche esaurite, ovvero per i singoli lotti gia' esauriti,           
non e' richiesta la presentazione della garanzia finanziaria relativa           
alla gestione successiva alla chiusura.                                         
Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i              
quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei            
conferimenti entro e non oltre il 27 marzo 2003.                                
ALLEGATO B                                                                      
Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la                      
costituzione di fidejussione bancaria a carico dei soggetti                     
autorizzati all'attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti               
Premesso:                                                                       
1) che, con deliberazione n . . . . . del . . . . . . . . . . . la              
Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . ha autorizzato in Via .            
. . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . . . . . .            
. con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e stabilimento o sede             
operativa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . all'esercizio dell'attivita' di . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;                                 
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia            
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lui derivanti              
dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1,            
dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti               
adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente            
e' tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di                    
fidejussione bancaria di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);                 
3) che la validita' della fidejussione e' riferita esclusivamente               
alle attivita' inerenti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti,             
connesse all'autorizzazione rilasciata e decade dopo . . . . . . . .            
. . . . . . La Provincia potra' estendere la sua efficacia alle                 
obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento                         
dell'attivita' a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione               
previa integrazione accettata dalle parti;                                      
che l'importo della garanzia deve essere escusso dall'Amministrazione           
provinciale presso il fidejussore mediante la notifica della delibera           
della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia           
e la misura della stessa;                                                       
tutto cio' premesso:                                                            
1) la sottoscritta azienda di credito, ammessa alla prestazione di              
fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona           
dei suoi legali rappresentanti, sig . . . . . . . . . . . . . . . .             
dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , della ditta . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . con sede legale in Via . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . fino alla concorrenza di Euro . . . . . . . . . . . . . . . .             
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . );                                                    
2) La garanzia e' costituita a fronte delle somme che la ditta                  
autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia a copertura             
delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali              
operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonche' di bonifica e                    
ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle               
attivita' di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali            
inadempienze commesse nel periodo di durata della presente                      
fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso             
rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai            
regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali                     
convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od              
Organi pubblici anche di controllo;                                             
3) la durata della presente garanzia fidejussoria e' fissata fino al            
. . . . . . . . . . . . ., data di scadenza dell'autorizzazione.                
Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi . . .           
. . . . anni e cioe' fino al . . . . . . . . . . . . . .                        
La garanzia potra' estendere la sua efficacia alle obbligazioni                 
derivanti dal proseguimento dell'attivita' a seguito di rinnovo o               
proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle                 
parti;                                                                          
4) Il pagamento dell'importo garantito sara' eseguito dalla Societa'            
entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che               
dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della             
stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma              
Codice civile l'agenzia di credito non godra' del beneficio della               
preventiva escussione della ditta autorizzata.                                  
ALLEGATO C                                                                      
Schema di riferimento della polizza fidejussoria assicurativa a                 
carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di smaltimento e di               
recupero di rifiuti                                                             
Premesso:                                                                       
1) che, con deliberazione n. . . . . . del . . . . . . . . . . , la             
Provincia (in seguito denominata ente garantito) ha autorizzato in              
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . .            
. . . . con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . .            
. . . . . . . . . . . , e stabilimento/sede operativa in . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attivita'             
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;                        
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente                  
garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive                  
applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti,                
dalla deliberazione di cui al punto 1), il contraente e' tenuto a               
prestare una cauzione di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . .);                                                         
3) che la suddetta cauzione puo' essere prestata anche con una                  
polizza fidejussoria;                                                           
tutto cio' premesso:                                                            
la Societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliata           
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito                    
denominata societa') in possesso dei requisiti previsti dalla Legge             
10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che            
seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta            
per se', i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con                 
questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente           
contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza                       
dell'importo massimo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .            
. . . . . . . . . . . . ) per l'adempimento da parte del contraente             
medesimo degli obblighi innanzi richiamati.                                     
La presente polizza ha la durata di anni . . . . . . . . . . a                  
partire dal . . . . . . . . . . .                                               
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE                                            
Art. 1 - Delimitazione della garanzia                                           
La garanzia e' costituita a fronte delle somme che la ditta                     
autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . a copertura delle spese necessarie,             
comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento            
dei rifiuti, nonche' di bonifica e ripristino delle installazioni e             
delle aree, in conseguenza delle attivita' di smaltimento di rifiuti            
ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo             
di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o           
fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia                
derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in           
premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti                 
adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.                   
Art. 2 - Durata della polizza                                                   
La durata della presente garanzia fidejussoria fino al . . . . . ,              
data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la                   
garanzia e' valida per i successivi . . . . . . . . . . . anni e                
cioe' fino al . . . . . . . . . . .                                             
La garanzia potra' estendere la sua efficacia alle obbligazioni                 
derivanti dal proseguimento dell'attivita' a seguito di rinnovo o               
proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle                 
parti.                                                                          
Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio                             
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in            
via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al             
contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.                          
Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando            
non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sara' tenuto al           
pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)                        
(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di               
liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non           
potra' essere opposto all'ente garantito.                                       
Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei               
supplementi di premio                                                           
Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei                
supplementi di premio, deve consegnare alla Societa':                           
- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con              
annotazione di svincolo;                                                        
oppure                                                                          
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la                
societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata,              
fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta                
dichiarazione non avra' in alcun caso effetto retroattivo.                      
Art. 5 - Pagamento del risarcimento                                             
Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente                  
polizza, sara' eseguito dalla societa' entro 30 giorni dalla notifica           
della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione            
della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi           
dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Societa' non godra'             
del beneficio della preventiva escussione del contraente.                       
Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso al contraente senza               
bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla              
potra' eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le                 
azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero                    
totalmente o parzialmente non dovute.                                           
Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione                                                 
Il contraente si impegna a versare alla Societa', a semplice                    
richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in            
forza della presente polizza per capitali interessi e spese con                 
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle                
previste dall'art. 1952 Codice civile. La Societa' e' surrogata, nei            
limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti,              
ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi              
causa a qualsiasi titolo.                                                       
Essa e' pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al            
risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la               
responsabilita' civile verso i terzi e verso operai in relazione                
all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 1. della premessa, per             
quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati           
nell'esercizio medesimo e per la responsabilita' civile per i danni             
di inquinamento.                                                                
Qualora tali polizze siano state emesse dalla Societa' questa potra'            
trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai            
sensi del precedente art. 5.                                                    
Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore                 
dell'ente garantito, questo avra' diritto di prelazione nei confronti           
della Societa' per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta            
dalla presente polizza.                                                         
La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non           
pregiudicano i diritti della Societa' verso il contraente, di cui al            
primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente             
delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Societa',             
questa conseguira', in forza della predetta surrogazione o                      
compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di            
cui al terzo comma, si procedera' ai relativi conguagli.                        
L'ente garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla                
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.                              
Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero                                        
Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il           
recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente                
polizza sono a carico del contraente.                                           
Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo                      
Il contraente e' tenuto, a semplice richiesta della Societa', a                 
provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra                  
accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Societa'           
stessa da ogni impegno nei seguenti casi:                                       
a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua               
insolvenza;                                                                     
b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;              
c) cessazione o sospensione di validita' totale o parziale per                  
qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso                        
dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura             
delle polizze di responsabilita' civile di cui al terzo comma                   
dell'art. 6;                                                                    
d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni             
per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui            
al precedente punto c);                                                         
e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera           
di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attivita' prevista           
in polizza da parte del contraente.In mancanza della suddetta                   
liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la            
Societa', entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di                 
gradimento della Societa' medesima per un valore pari all'importo               
massimo garantito con la presente polizza.                                      
Art. 9 - Imposte e tasse                                                        
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti            
per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,               
alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del                 
contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla                 
Societa'.                                                                       
Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Foro competente             
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa', dipendenti dalla              
presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte                      
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione           
generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.                     
Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'autorita'                      
giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi               
controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto                
attiene invece ai rapporti fra la Societa' ed il contraente, il Foro            
competente, a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha           
sede la direzione della Societa' ovvero quello del luogo dove ha sede           
l'agenzia alla quale e' assegnata la polizza.                                   
IL CONTRAENTE  LA SOCIETA'                                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .             
ALLEGATO D                                                                      
Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la                      
costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per la               
gestione successiva alla chiusura delle discariche                              
Premesso:                                                                       
1) che, con deliberazione n. . . . . . . . del . . . . . . . . . la             
Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . ha autorizzato in Via . .            
. . . . . . . . . . . . . . .  la ditta . . . . . . . . . . . . . . .           
. con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . .            
. . . . . . . . . . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . .               
all'esercizio dell'attivita' di  . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . .;                                                                
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia            
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lui derivanti dalle leggi,             
dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1,                         
dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti               
adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente            
e' tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di                    
fidejussione bancaria di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . .);                                                                   
3) che la validita' della fideiussione e' riferita esclusivamente               
alle attivita' inerenti alla fase della gestione successiva alla                
chiusura indicata dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,                   
Allegato 2, cosi' come indicato nel piano di gestione post-operativa            
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto;                                 
4) che l'importo della garanzia deve essere escusso                             
dall'Amministrazione provinciale presso il fidejussore mediante la              
notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola,               
l'escussione della garanzia e la misura della stessa;                           
tutto cio' premesso:                                                            
1) la sottoscritta azienda di credito, ammessa alla prestazione di              
fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona           
dei suoi legali rappresentanti, sig . . . . . . . . . . . . . . . .             
dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , della ditta . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . con sede legale in Via . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . fino alla concorrenza             
di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .).                                                   
2) La garanzia e' costituita a fronte delle somme che il Gestore e'             
tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese                   
necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a            
carico dello stesso dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,                 
Allegato 2, cosi' come indicati nel piano di gestione post-operativa            
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto.                                 
3) La durata della presente garanzia e' fissata in anni 30 a                    
decorrere dalla comunicazione da parte della Provincia,                         
dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art.             
12, comma 3, DLgs 36/03.                                                        
4) Il pagamento dell'importo garantito sara' eseguito dalla Societa'            
entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che               
dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della             
stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma              
Codice civile, l'agenzia di credito non godra' del beneficio della              
preventiva escussione della ditta autorizzata.                                  
ALLEGATO E                                                                      
Schema di riferimento della polizza fideiussoria assicurativa a                 
carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle               
discariche                                                                      
Premesso:                                                                       
1) che, con deliberazione n. . . . . . . . del . . . . . . . . . , la           
Provincia (in seguito denominata ente garantito) ha autorizzato in              
Via . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . . . . .            
. . con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . .            
. . . . . . . . . . . . . . , e stabilimento/sede operativa in . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . .           
(in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attivita' di .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . ;                                                                       
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente                  
garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive                  
applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla                        
deliberazione di cui al punto 1, il contraente e' tenuto a prestare             
una cauzione di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . .);                                           
3) che la suddetta cauzione puo' essere prestata anche con una                  
polizza fidejussoria;                                                           
tutto cio' premesso:                                                            
la Societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliata           
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (di seguito denominata                 
societa') in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno              
1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono,             
si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per se',            
i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi                   
solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente                  
contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza                       
dell'importo massimo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) per l'adempimento da              
parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.                
La presente polizza ha la durata di anni . . . . . . . . . a partire            
dal . . . . . . . . . . . . .                                                   
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE                                            
Art. 1 - Delimitazione della garanzia                                           
La garanzia e' costituita a fronte delle somme che il gestore e'                
tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese                   
necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a            
carico dello stesso dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,                 
Allegato 2, cosi' come indicati nel piano di gestione post-operativa            
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto.                                 
Art. 2 - Durata della polizza                                                   
La durata della presente garanzia e' fissata in anni 30 a decorrere             
dalla comunicazione da parte della Provincia, dell'approvazione della           
chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, DLgs 36/03.            
Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio                             
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in            
via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al             
contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.                          
Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando            
non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sara' tenuto al           
pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)                        
(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di               
liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non           
potra' essere opposto all'ente garantito.                                       
Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei               
supplementi di premio                                                           
Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei                
supplementi di premio, deve consegnare alla Societa':                           
- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con              
annotazione di svincolo;                                                        
oppure                                                                          
- una dichiarazione rilasciata dall'ente garantito che liberi la                
Societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata,              
fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta                
dichiarazione non avra' in alcun caso effetto retroattivo.                      
Art. 5 - Pagamento del risarcimento                                             
Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente                  
polizza, sara' eseguito dalla Societa' entro 30 giorni dalla notifica           
della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione            
della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi           
dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Societa' non godra'             
del beneficio della preventiva escussione del contraente.                       
Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso al contraente senza               
bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla              
potra' eccepire in merito al pagamento stesso.                                  
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate                
risultassero totalmente o parzialmente non dovute.                              
Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione                                                 
Il contraente si impegna a versare alla Societa', a semplice                    
richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in            
forza della presente polizza per capitali interessi e spese con                 
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle                
previste dall'art. 1952 Codice civile. La Societa' e' surrogata, nei            
limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti,              
ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi              
causa a qualsiasi titolo.                                                       
Essa e' pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al            
risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la               
responsabilita' civile verso i terzi e verso operai in relazione                
all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 1. della premessa, per             
quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati           
nell'esercizio medesimo e per la responsabilita' civile per i danni             
di inquinamento.                                                                
Qualora tali polizze siano state emesse dalla Societa' questa potra'            
trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai            
sensi del precedente art. 5.                                                    
Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore                 
dell'ente garantito, questo avra' diritto di prelazione nei confronti           
della Societa' per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta            
dalla presente polizza.                                                         
La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non           
pregiudicano i diritti della Societa' verso il contraente, di cui al            
primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente             
delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Societa',             
questa conseguira', in forza della predetta surrogazione o                      
compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di            
cui al terzo comma, si procedera' ai relativi conguagli.                        
L'ente garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla                
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.                              
Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero                                        
Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il           
recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente                
polizza sono a carico del contraente.                                           
Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo                      
Il contraente e' tenuto, a semplice richiesta della Societa', a                 
provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra                  
accettata dall'ente garantito, liberando conseguentemente la Societa'           
stessa da ogni impegno nei seguenti casi:                                       
a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua               
insolvenza;                                                                     
b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;              
c) cessazione o sospensione di validita' totale o parziale per                  
qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso                        
dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura             
delle polizze di responsabilita' civile di cui al terzo comma                   
dell'art. 6;                                                                    
d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni             
per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui            
al precedente punto c);                                                         
e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera           
di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attivita' prevista           
in polizza da parte del contraente.                                             
In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a               
costituire in pegno presso la Societa', entro 20 giorni dalla                   
richiesta, contanti o titoli di gradimento della Societa' medesima              
per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente                
polizza.                                                                        
Art. 9 - Imposte e tasse                                                        
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti            
per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,               
alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del                 
contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla                 
Societa'.                                                                       
Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Foro competente             
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa', dipendenti dalla              
presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte                      
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione           
generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.                     
Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'autorita'                      
giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi               
controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto                
attiene invece ai rapporti fra la Societa' ed il contraente, il Foro            
competente, a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha           
sede la direzione della Societa' ovvero quello del luogo dove ha sede           
l'agenzia alla quale e' assegnata la polizza.                                   
IL CONTRAENTE  LA SOCIETA'                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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