DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2003, n. 1991
Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l'articolo 28, comma 1, lettera h) del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le
prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'articolo 133, comma 1 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 prevede
che, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la Provincia
determini l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'
tenuto a fornire alla Provincia stessa;
- il comma 4 del medesimo articolo della L.R. 3/99 prevede che la
Giunta regionale fissi i parametri per la determinazione dell'importo
e le modalita' di costituzione della garanzia finanziaria;
- l'articolo 14 del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, prevede che, per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di
rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie
rispettivamente per la gestione operativa, comprese le procedure di
chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura, da costituire
ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
dato atto che:
- con propria deliberazione n. 3583 del 26 luglio 1994, in
ottemperanza ai disposti del DPR 915/82 allora in vigore e delle
relative norme tecniche, ha stabilito le modalita' di presentazione e
l'entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento di seguito
riportate:
1) stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;
2) trattamento di rifiuti tossici e nocivi in impianti di distruzione
o innocuizzazione con eventuali annessi sistemi di immagazzinamento,
che si configurano come costituenti essenziali del sistema di
trattamento;
3) stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti tossici nocivi e
speciali;
- con proprie deliberazioni n. 1972 del 9 novembre 1998 e n. 12 del
18 gennaio 1999 ha modificato la predetta deliberazione 3583/94
relativamente agli importi ed alle durate di validita' della garanzia
finanziaria;
ritenuto che:
- la prestazione della garanzia finanziaria vada applicata alle
autorizzazioni all'esercizio rilasciate per operazioni di smaltimento
e recupero, ai sensi dell'articolo 28 e/o dell'articolo 29 del DLgs
22/97, con esclusione delle operazioni di recupero dei rifiuti
soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
medesimo decreto;
- risulta necessario procedere a ridefinire complessivamente i
criteri e le modalita' per la definizione della garanzia finanziaria,
prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'importo della predetta garanzia finanziaria deve essere
determinato in funzione delle operazioni di smaltimento o recupero di
cui agli Allegati B e C del DLgs 22/97, della tipologia dell'impianto
e delle caratteristiche dei rifiuti trattati;
richiamati:
- l'articolo 133, comma 2 della L.R. 3/99 ai sensi del quale
"l'importo della garanzia finanziaria e' determinato con riferimento
ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili
che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette";
- l'articolo 133, comma 3 della medesima L.R. 3/99 ai sensi del quale
"nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi'
idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle
operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano
di recupero dell'area";
rilevato che:
- le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare
luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione
e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia
territorialmente competente la disponibilita' di tali garanzie per un
periodo di due anni oltre il termine dell'autorizzazione;
- in riferimento alle discariche controllate, cosi' come previsto dai
commi 1 e 2 del citato articolo 14 del DLgs 36/03, e' necessario
garantire alla Provincia territorialmente competente la
disponibilita' della garanzia finanziaria per la gestione successiva
alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della
discarica;
ravvisata l'opportunita' di:
- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti
sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della
garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente
competente;
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere
prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione
stessa;
- predisporre gli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali
per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di
smaltimento e recupero dei rifiuti;
- di stabilire i termini entro cui dovranno adeguarsi ai disposti del
presente atto i titolari di autorizzazioni gia' in essere;
ritenuto fin d'ora opportuno rivedere il meccanismo di determinazione
complessiva dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per la
gestione successiva alla chiusura delle discariche, allorquando il
competente Ministero avra' fornito i necessari chiarimenti ed alla
luce delle esperienze che si matureranno nell'attivita' di gestione
successiva alla chiusura nelle discariche in attivita' sul territorio
della regione Emilia-Romagna;
ritenuto infine di dover fornire ulteriori precisazioni a quanto gia'
indicato al secondo periodo del quarto capoverso dell'articolo 14
della deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1530 "Primi
indirizzi per l'applicazione del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e del DM
13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti", in merito al
volume da computare per il calcolo della garanzia finanziaria
relativa alla gestione successiva alla chiusura di una discarica in
esercizio alla data del 27 marzo 2003;
dato atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente le
precedenti proprie deliberazioni n. 3583 del 26 luglio 1994, n. 1972
del 9 novembre 1998 e n. 12 del 18 gennaio 1999 concernenti la
materia delle garanzie finanziarie per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti;
dato atto infine del parere favorevole di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'articolo 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di approvare, quale atto di indirizzo alle Province per le ragioni
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- Allegato A) "Modalita' di determinazione e di prestazione delle
garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22";
- Allegato B) "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali
per la costituzione di fidejussione bancaria a carico dei soggetti
autorizzati all'attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti";
- Allegato C) "Schema di riferimento della polizza fidejussoria
assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di
smaltimento e di recupero di rifiuti";
- Allegato D) "Schema di riferimento delle condizioni contrattuali
per la costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per
la gestione successiva alla chiusura delle discariche";
- Allegato E) Schema di riferimento della polizza fideiussoria
assicurativa a carico dei gestori per la gestione successiva alla
chiusura delle discariche;
2. di dare atto che gli allegati di cui al precedente punto 1.
sostituiscono integralmente i seguenti propri atti deliberativi:
- DGR del 26/7/1994, n. 3583 - Modalita' di determinazione e di
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all'attivita' di smaltimento di rifiuti (art. 27 della
L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei
rifiuti");
- DGR del 9/11/1998, n. 1972 - Modifica alla deliberazione della
Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994. Modalita' di prestazione
e determinazione dell'entita' delle garanzie finanziarie previste per
il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei
rifiuti;
- DGR del 18/1/1999, n. 12 - Rettifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 1972/98 del 9 novembre 1998 relativa alle
modalita' di prestazione e determinazione dell'entita' delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle
attivita' di smaltimento dei rifiuti;
3. di impegnarsi a rivedere il meccanismo di determinazione
complessiva dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per la
gestione successiva alla chiusura delle discariche, in relazione ai
chiarimenti che verranno forniti dal competente Ministero ed alle
esperienze che si matureranno nell'attivita' di gestione successiva
alla chiusura, con particolare riferimento all'andamento dei costi,
nelle discariche in attivita' sul territorio della regione
Emilia-Romagna;
4. di precisare quanto gia' indicato al secondo periodo del quarto
capoverso dell'articolo 14 della deliberazione di Giunta regionale 28
luglio 2003, n. 1530, per cui i volumi da computare per il calcolo
della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura
delle discariche sono riferiti all'intera volumetria del singolo
lotto in esercizio alla data del 27 marzo 2003;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modalita' di determinazione e di prestazione delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
ai sensi degli articoli 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
Art. 1 - Campo di applicazione
Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle
autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero
di rifiuti di cui agli Allegati B e C del DLgs 22/97, rilasciate ai
sensi degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto.
Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le
operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del
DLgs 22/97.
Art. 2 - Modalita' di prestazione
La garanzia finanziaria di cui ai precedenti articoli deve essere
costituita nei seguenti modi, cosi' come previsto dall'articolo 1
della Legge 10 giugno 1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai
sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed
integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi.
Art. 3 - Termini di presentazione
La garanzia finanziaria dovra' essere prestata a favore della
Provincia nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione
dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione
medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata
e' sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta
accettazione della garanzia da parte della Provincia.
Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della
garanzia finanziaria da parte della Provincia non potra' essere
svolta l'attivita' oggetto del provvedimento autorizzativo.
Art. 4 - Caratteristiche generali
4.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche
La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni
di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura dei
costi delle seguenti operazioni:
- smaltimento o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno
dell'impianto;
- bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni
fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti
dalle operazioni anzidette, nel periodo di validita' della garanzia
finanziaria.
Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un
impianto ove si svolgano due o piu' operazioni indipendenti, cioe'
non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica
per ciascuna operazione.
Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 ed R13) la
garanzia finanziaria si intende riferita alla capacita' massima
istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce
alla potenzialita' annua autorizzata.
In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e
recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora
i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non
siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia
finanziaria si intende riferita alla potenzialita' annua
complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai
rifiuti pericolosi.
4.2 Discariche
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni
di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti
garanzie finanziarie:
- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le
procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione
operativa ed il ripristino ambientale dell'area;
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica,
per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione
post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla
sorveglianza ed ai controlli.
Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della
discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per
ciascun lotto, cosi' come individuato nel provvedimento
autorizzativo.
Art. 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione
dell'ammontare
5.1 Operazioni di smaltimento (di cui all'Allegato B al DLgs 22/97).
1. Deposito o raggruppamento preliminare (operazioni D13, D15)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la capacita' massima istantanea di stoccaggio, espressa
in tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 250,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 30.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 140,00 euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 20.000,00 Euro
2. Incenerimento (operazioni D10, D11)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in
tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 20,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 300.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 14,00 Euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 225.000,00 Euro.
3. Discarica (operazioni D1, D5, D12)
3.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le
procedure di chiusura
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le
seguenti modalita':
a) discarica per rifiuti inerti: moltiplicando la quota di 10,00 Euro
per la capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi
cosi' come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando al valore
cosi' ottenuto la quota di 1,00 Euro per ogni metro quadrato di
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di
campagna;
b) discarica per rifiuti non pericolosi: moltiplicando la quota di
30,00 Euro per la capacita' complessiva della discarica espressa in
metri cubi cosi' come indicata nell'atto autorizzativo e addizionando
al valore cosi' ottenuto la quota di 2,50 Euro per ogni metro
quadrato di superficie dell'area di sedime della discarica misurata
al piano di campagna;
c) discarica per rifiuti pericolosi: moltiplicando la quota di 70,00
Euro per la capacita' complessiva della discarica espressa in metri
cubi cosi' come indicato nell'atto autorizzativo e addizionando al
valore cosi' ottenuto la quota di 5,00 euro per ogni metro quadrato
di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano
di campagna.
3.2 Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della
discarica
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato con le
seguenti modalita':
GfPO = garanzia finanziaria per la gestione post-operativa espressa
in euro;
Cd = capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi
cosi' come indicato nell'atto autorizzativo;
a) discarica per rifiuti inerti: GfPO = Cd x 3,00;
b) discarica per rifiuti non pericolosi: b.1 discarica con capacita'
complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: GfPO = Cd x
10,00; b.2 discarica con capacita' complessiva superiore a 100.000
metri cubi e inferiore o uguale a 500.000 metri cubi: GfPO =
1.000.000,00 + Œ(Cd - 100.000)x 9,00©; b.3 discarica con capacita'
complessiva superiore a 500.000 metri cubi: GfPO = 4.600.000,00 +
Œ(Cd - 500.000)x 8,00©;
c) discarica per rifiuti pericolosi: c.1 discarica con capacita'
complessiva inferiore o uguale a 100.000 metri cubi: GfPO = Cd x
11,00; c.2 discarica con capacita' complessiva superiore a 100.000
metri cubi: GfPO = 1.100.000,00 + Œ(Cd - 100.000)x 10,00©.
4. Altre operazioni (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in
tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 15,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 100.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 75.000,00 Euro.
5.2 Operazioni di recupero (di cui all'Allegato C al DLgs 22/97)
1. Messa in riserva (operazione R13)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la capacita' massima istantanea di stoccaggio, espressa
in tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 250,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 30.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 20.000,00 Euro.
2. Recupero energetico (operazione R1)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in
tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 20,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 300.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 10,00 Euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 150.000,00 Euro.
3. Recupero di sostanza organica per la produzione di compost con le
caratteristiche indicate negli allegati alla Legge 748/84 (operazione
R3)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in
tonnellate, per 5,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia e',
comunque, pari a 50.000,00 Euro.
4. Altri recuperi (operazioni da R2 a R9, R11, R12 ivi comprese le
operazioni R3 finalizzate alla produzione di compost con
caratteristiche non conformi a quanto indicato dagli allegati della
Legge 748/84)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la potenzialita' annua dell'impianto, espressa in
tonnellate, per:
- rifiuti pericolosi 15,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 100.000,00 Euro;
- rifiuti non pericolosi 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della
garanzia e', comunque, pari a 75.000,00 Euro.
5. Ripristino ambientale (operazione R10)
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la quota di 10,00 Euro per l'entita' complessiva
dell'intervento espressa in metri cubi e aggiungendo a tale valore la
quota di 2,00 Euro moltiplicata per la superficie complessiva
dell'intervento espressa in metri quadrati.
5.3 Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore
L'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato
moltiplicando la quota di 10,00 Euro per la potenzialita' complessiva
dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la
quota di 30,00 Euro moltiplicata per la superficie complessiva
dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi.
L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a 50.000,00 Euro.
5.4 Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti
mobili di sola riduzione volumetrica)
Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore
della Provincia della regione Emilia-Romagna ove ha sede legale il
titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, idonea
garanzia finanziaria cosi' definita:
- 500.000,00 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di
rifiuti, eccetto i rifiuti inerti;
- 250.000,00 Euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di
rifiuti inerti.
5.5 Impianti di ricerca e sperimentazione
La garanzia finanziaria e' determinata nella misura dell'80% degli
importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di
smaltimento o di recupero di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e
5.4.
5.6 Riduzioni
L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per
la gestione successiva alla chiusura della discarica, e' ridotto:
- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere
ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai
sensi della normativa vigente;
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui
al Regolamento CE 761/01.
Art. 6 - Durata
a) Per tutti gli impianti, eccetto le discariche
La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero deve essere pari a quella
dell'autorizzazione maggiorata di due anni.
La garanzia finanziaria puo' essere svincolata dalla Provincia in
data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di
un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio
dell'attivita'.
b) Per le discariche
La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione
operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a
quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia
finanziaria puo' essere svincolata dalla Provincia in data precedente
alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di un termine di
due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma
3 del DLgs 36/03.
La durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla
chiusura deve essere pari a 30 anni.
Art. 7 - Disposizioni transitorie
7.1 Impianti di smaltimento e recupero escluse le discariche
La Provincia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, determina l'importo della garanzia finanziaria da
prestare dai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti gia' in essere. Entro
il medesimo termine la Provincia prescrive ai predetti titolari di
prestare o adeguare la garanzia finanziaria.
Entro 90 giorni dal ricevimento di tale prescrizione, i predetti
titolari devono adeguarsi a quanto disposto dalla Provincia, pena la
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento. Fino alla
scadenza di tale termine, l'attivita' puo' essere proseguita alle
condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente.
La Provincia deve comunicare formalmente l'avvenuta accettazione
della garanzia finanziaria.
7.2 Discariche
Per le discariche in esercizio alla data del 27 marzo 2003:
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola
sul volume ancora da utilizzare alla predetta data del lotto in
esercizio;
- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla
chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio
alla predetta data;
- il termine di 90 giorni di cui al precedente punto 7.1 decorre
dalla data di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio ai
sensi del DLgs 36/03. Fino alla scadenza di tale termine, l'attivita'
puo' essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento
autorizzativo vigente.
Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data
del 27 marzo 2003, l'80% della capacita' autorizzata, l'ammontare
della garanzia, calcolato secondo le modalita' previste, e' ridotto
nella misura del 40%.
Per le discariche esaurite, ovvero per i singoli lotti gia' esauriti,
non e' richiesta la presentazione della garanzia finanziaria relativa
alla gestione successiva alla chiusura.
Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i
quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei
conferimenti entro e non oltre il 27 marzo 2003.
ALLEGATO B
Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la
costituzione di fidejussione bancaria a carico dei soggetti
autorizzati all'attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti
Premesso:
1) che, con deliberazione n . . . . . del . . . . . . . . . . . la
Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . ha autorizzato in Via .
. . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . . . . . .
. con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e stabilimento o sede
operativa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . all'esercizio dell'attivita' di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lui derivanti
dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1,
dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti
adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente
e' tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di
fidejussione bancaria di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);
3) che la validita' della fidejussione e' riferita esclusivamente
alle attivita' inerenti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti,
connesse all'autorizzazione rilasciata e decade dopo . . . . . . . .
. . . . . . La Provincia potra' estendere la sua efficacia alle
obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento
dell'attivita' a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione
previa integrazione accettata dalle parti;
che l'importo della garanzia deve essere escusso dall'Amministrazione
provinciale presso il fidejussore mediante la notifica della delibera
della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia
e la misura della stessa;
tutto cio' premesso:
1) la sottoscritta azienda di credito, ammessa alla prestazione di
fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona
dei suoi legali rappresentanti, sig . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , della ditta . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . con sede legale in Via . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . . . . . .
. . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . fino alla concorrenza di Euro . . . . . . . . . . . . . . . .
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . );
2) La garanzia e' costituita a fronte delle somme che la ditta
autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia a copertura
delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali
operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonche' di bonifica e
ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle
attivita' di smaltimento di rifiuti e in conseguenza delle eventuali
inadempienze commesse nel periodo di durata della presente
fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso
rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai
regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali
convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od
Organi pubblici anche di controllo;
3) la durata della presente garanzia fidejussoria e' fissata fino al
. . . . . . . . . . . . ., data di scadenza dell'autorizzazione.
Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi . . .
. . . . anni e cioe' fino al . . . . . . . . . . . . . .
La garanzia potra' estendere la sua efficacia alle obbligazioni
derivanti dal proseguimento dell'attivita' a seguito di rinnovo o
proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle
parti;
4) Il pagamento dell'importo garantito sara' eseguito dalla Societa'
entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che
dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della
stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma
Codice civile l'agenzia di credito non godra' del beneficio della
preventiva escussione della ditta autorizzata.
ALLEGATO C
Schema di riferimento della polizza fidejussoria assicurativa a
carico dei soggetti autorizzati all'attivita' di smaltimento e di
recupero di rifiuti
Premesso:
1) che, con deliberazione n. . . . . . del . . . . . . . . . . , la
Provincia (in seguito denominata ente garantito) ha autorizzato in
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . .
. . . . con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . .
. . . . . . . . . . . , e stabilimento/sede operativa in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attivita'
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente
garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive
applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
dalla deliberazione di cui al punto 1), il contraente e' tenuto a
prestare una cauzione di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .);
3) che la suddetta cauzione puo' essere prestata anche con una
polizza fidejussoria;
tutto cio' premesso:
la Societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliata
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito
denominata societa') in possesso dei requisiti previsti dalla Legge
10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che
seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta
per se', i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con
questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza
dell'importo massimo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .
. . . . . . . . . . . . ) per l'adempimento da parte del contraente
medesimo degli obblighi innanzi richiamati.
La presente polizza ha la durata di anni . . . . . . . . . . a
partire dal . . . . . . . . . . .
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Delimitazione della garanzia
La garanzia e' costituita a fronte delle somme che la ditta
autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . a copertura delle spese necessarie,
comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento
dei rifiuti, nonche' di bonifica e ripristino delle installazioni e
delle aree, in conseguenza delle attivita' di smaltimento di rifiuti
ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo
di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o
fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia
derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in
premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti
adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.
Art. 2 - Durata della polizza
La durata della presente garanzia fidejussoria fino al . . . . . ,
data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la
garanzia e' valida per i successivi . . . . . . . . . . . anni e
cioe' fino al . . . . . . . . . . .
La garanzia potra' estendere la sua efficacia alle obbligazioni
derivanti dal proseguimento dell'attivita' a seguito di rinnovo o
proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle
parti.
Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in
via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al
contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.
Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando
non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sara' tenuto al
pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)
(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di
liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non
potra' essere opposto all'ente garantito.
Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei
supplementi di premio
Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei
supplementi di premio, deve consegnare alla Societa':
- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con
annotazione di svincolo;
oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la
societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata,
fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta
dichiarazione non avra' in alcun caso effetto retroattivo.
Art. 5 - Pagamento del risarcimento
Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente
polizza, sara' eseguito dalla societa' entro 30 giorni dalla notifica
della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione
della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi
dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Societa' non godra'
del beneficio della preventiva escussione del contraente.
Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso al contraente senza
bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla
potra' eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le
azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero
totalmente o parzialmente non dovute.
Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione
Il contraente si impegna a versare alla Societa', a semplice
richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in
forza della presente polizza per capitali interessi e spese con
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle
previste dall'art. 1952 Codice civile. La Societa' e' surrogata, nei
limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti,
ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo.
Essa e' pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al
risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la
responsabilita' civile verso i terzi e verso operai in relazione
all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 1. della premessa, per
quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati
nell'esercizio medesimo e per la responsabilita' civile per i danni
di inquinamento.
Qualora tali polizze siano state emesse dalla Societa' questa potra'
trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai
sensi del precedente art. 5.
Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore
dell'ente garantito, questo avra' diritto di prelazione nei confronti
della Societa' per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta
dalla presente polizza.
La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non
pregiudicano i diritti della Societa' verso il contraente, di cui al
primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente
delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Societa',
questa conseguira', in forza della predetta surrogazione o
compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di
cui al terzo comma, si procedera' ai relativi conguagli.
L'ente garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il
recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente
polizza sono a carico del contraente.
Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo
Il contraente e' tenuto, a semplice richiesta della Societa', a
provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra
accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Societa'
stessa da ogni impegno nei seguenti casi:
a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua
insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
c) cessazione o sospensione di validita' totale o parziale per
qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso
dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura
delle polizze di responsabilita' civile di cui al terzo comma
dell'art. 6;
d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni
per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui
al precedente punto c);
e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera
di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attivita' prevista
in polizza da parte del contraente.In mancanza della suddetta
liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la
Societa', entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di
gradimento della Societa' medesima per un valore pari all'importo
massimo garantito con la presente polizza.
Art. 9 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti
per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,
alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del
contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
Societa'.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Foro competente
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa', dipendenti dalla
presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione
generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'autorita'
giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi
controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto
attiene invece ai rapporti fra la Societa' ed il contraente, il Foro
competente, a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha
sede la direzione della Societa' ovvero quello del luogo dove ha sede
l'agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO D
Schema di riferimento delle condizioni contrattuali per la
costituzione di fideiussione bancaria a carico dei gestori per la
gestione successiva alla chiusura delle discariche
Premesso:
1) che, con deliberazione n. . . . . . . . del . . . . . . . . . la
Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . ha autorizzato in Via . .
. . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . . . . . .
. con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . .
. . . . . . . . . . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . .
all'esercizio dell'attivita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .;
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lui derivanti dalle leggi,
dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1,
dall'eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti
adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente
e' tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forma di
fidejussione bancaria di Euro . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .);
3) che la validita' della fideiussione e' riferita esclusivamente
alle attivita' inerenti alla fase della gestione successiva alla
chiusura indicata dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,
Allegato 2, cosi' come indicato nel piano di gestione post-operativa
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto;
4) che l'importo della garanzia deve essere escusso
dall'Amministrazione provinciale presso il fidejussore mediante la
notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola,
l'escussione della garanzia e la misura della stessa;
tutto cio' premesso:
1) la sottoscritta azienda di credito, ammessa alla prestazione di
fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, nella persona
dei suoi legali rappresentanti, sig . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di costituirsi fidejussore, a favore della Provincia di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , della ditta . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . con sede legale in Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . e stabilimento o sede operativa in . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . fino alla concorrenza
di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .).
2) La garanzia e' costituita a fronte delle somme che il Gestore e'
tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese
necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a
carico dello stesso dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,
Allegato 2, cosi' come indicati nel piano di gestione post-operativa
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto.
3) La durata della presente garanzia e' fissata in anni 30 a
decorrere dalla comunicazione da parte della Provincia,
dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art.
12, comma 3, DLgs 36/03.
4) Il pagamento dell'importo garantito sara' eseguito dalla Societa'
entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che
dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della
stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma
Codice civile, l'agenzia di credito non godra' del beneficio della
preventiva escussione della ditta autorizzata.
ALLEGATO E
Schema di riferimento della polizza fideiussoria assicurativa a
carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle
discariche
Premesso:
1) che, con deliberazione n. . . . . . . . del . . . . . . . . . , la
Provincia (in seguito denominata ente garantito) ha autorizzato in
Via . . . . . . . . . . . . . . la ditta . . . . . . . . . . . . . .
. . con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . .
. . . . . . . . . . . . . . , e stabilimento/sede operativa in . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . .
(in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'attivita' di .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ;
2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente
garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive
applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti, dalla
deliberazione di cui al punto 1, il contraente e' tenuto a prestare
una cauzione di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .);
3) che la suddetta cauzione puo' essere prestata anche con una
polizza fidejussoria;
tutto cio' premesso:
la Societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliata
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (di seguito denominata
societa') in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno
1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono,
si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per se',
i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi
solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza
dell'importo massimo di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) per l'adempimento da
parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.
La presente polizza ha la durata di anni . . . . . . . . . a partire
dal . . . . . . . . . . . . .
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Delimitazione della garanzia
La garanzia e' costituita a fronte delle somme che il gestore e'
tenuto a corrispondere alla Provincia a copertura delle spese
necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a
carico dello stesso dall'art. 13, comma 2, DLgs 36/03, punto 4,
Allegato 2, cosi' come indicati nel piano di gestione post-operativa
di cui all'art. 8, lett. h) del citato decreto.
Art. 2 - Durata della polizza
La durata della presente garanzia e' fissata in anni 30 a decorrere
dalla comunicazione da parte della Provincia, dell'approvazione della
chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, DLgs 36/03.
Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in
via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al
contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.
Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando
non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sara' tenuto al
pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali)
(quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di
liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non
potra' essere opposto all'ente garantito.
Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei
supplementi di premio
Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei
supplementi di premio, deve consegnare alla Societa':
- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con
annotazione di svincolo;
oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'ente garantito che liberi la
Societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata,
fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta
dichiarazione non avra' in alcun caso effetto retroattivo.
Art. 5 - Pagamento del risarcimento
Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente
polizza, sara' eseguito dalla Societa' entro 30 giorni dalla notifica
della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione
della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi
dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Societa' non godra'
del beneficio della preventiva escussione del contraente.
Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso al contraente senza
bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla
potra' eccepire in merito al pagamento stesso.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate
risultassero totalmente o parzialmente non dovute.
Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione
Il contraente si impegna a versare alla Societa', a semplice
richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in
forza della presente polizza per capitali interessi e spese con
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle
previste dall'art. 1952 Codice civile. La Societa' e' surrogata, nei
limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti,
ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo.
Essa e' pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al
risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la
responsabilita' civile verso i terzi e verso operai in relazione
all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 1. della premessa, per
quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati
nell'esercizio medesimo e per la responsabilita' civile per i danni
di inquinamento.
Qualora tali polizze siano state emesse dalla Societa' questa potra'
trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai
sensi del precedente art. 5.
Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore
dell'ente garantito, questo avra' diritto di prelazione nei confronti
della Societa' per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta
dalla presente polizza.
La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non
pregiudicano i diritti della Societa' verso il contraente, di cui al
primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente
delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Societa',
questa conseguira', in forza della predetta surrogazione o
compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di
cui al terzo comma, si procedera' ai relativi conguagli.
L'ente garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il
recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente
polizza sono a carico del contraente.
Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo
Il contraente e' tenuto, a semplice richiesta della Societa', a
provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra
accettata dall'ente garantito, liberando conseguentemente la Societa'
stessa da ogni impegno nei seguenti casi:
a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua
insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
c) cessazione o sospensione di validita' totale o parziale per
qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso
dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura
delle polizze di responsabilita' civile di cui al terzo comma
dell'art. 6;
d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni
per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui
al precedente punto c);
e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera
di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attivita' prevista
in polizza da parte del contraente.
In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a
costituire in pegno presso la Societa', entro 20 giorni dalla
richiesta, contanti o titoli di gradimento della Societa' medesima
per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente
polizza.
Art. 9 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti
per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,
alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del
contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
Societa'.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Foro competente
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa', dipendenti dalla
presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione
generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'autorita'
giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi
controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto
attiene invece ai rapporti fra la Societa' ed il contraente, il Foro
competente, a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha
sede la direzione della Societa' ovvero quello del luogo dove ha sede
l'agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'