LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e
Bologna Citta' cessano dalla data di insediamento del Direttore
generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna, e comunque
non oltre l'1 gennaio 2004. L'Azienda Unita' sanitaria locale di
Bologna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi,
interni ed esterni delle tre preesistenti Aziende, salvo quanto
previsto ai successivi commi 2, 3 e 6.
2. L'ambito territoriale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Imola comprende il territorio del Comune di Medicina. Sino
all'insediamento dei nuovi organismi rimane in carica la Conferenza
Sanitaria Regione - Area Metropolitana di Bologna.
3. Il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Imola ed il Commissario straordinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Bologna Nord adottano i provvedimenti conseguenti alla
nuova delimitazione dell'ambito territoriale delle aziende, in
relazione al comma 2.
4. Il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Bologna adotta, anche mediante delega a dirigente, i provvedimenti
necessari alla cessazione delle Aziende preesistenti e al subentro
nei precedenti rapporti giuridici.
5. I collegi sindacali delle Aziende Unita' sanitarie locali
soppresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento
dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sino alla
presentazione alla Giunta regionale del bilancio per l'esercizio
relativo all'anno 2003.
6. Il patrimonio delle Aziende Unita' sanitarie locali soppresse,
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti,
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito
di atti di liberalita', e' trasferito all'Azienda Unita' sanitaria
locale di Bologna, ovvero, limitatamente a quello ubicato nel
territorio del Comune di Medicina, all'Azienda Unita' sanitaria
locale di Imola. La presente legge costituisce titolo per la
trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
7. In sede di formazione e revisione della pianta organica delle
farmacie, l'Amministrazione competente puo' prevedere, con
provvedimento motivato e tenuto conto della dislocazione degli
esercizi esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le
stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in deroga
ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di assistenza
di una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un milione di
unita'.
8. Le farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate
urbane, hanno sede coincidente con l'area territoriale del terminal
all'interno del quale le farmacie dovranno essere ubicate.
L'affidamento delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi
secondo le norme generali previste per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche. Lo svolgimento e la gestione di detti esercizi
farmaceutici sono disciplinati, alla stregua degli altri esercizi
farmaceutici, dalle rispettive autorita' competenti, con la
possibilita' di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo
di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovra'
dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 5
1) Il testo dell'art. 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e' il seguente:
"Art. 3-ter - Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
omissis
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
omissis".
Comma 6
2) Il testo dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n.502 (concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modifiche e' il seguente:
"Art. 5 - Patrimonio e contabilita'
omissis
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo
per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a
imposte e tasse.
omissis".