REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

          Art. 6                                                                
Norme transitorie e finali                                                      
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e            
Bologna Citta' cessano dalla data di insediamento del Direttore                 
generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna, e comunque            
non oltre l'1 gennaio 2004. L'Azienda Unita' sanitaria locale di                
Bologna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi,             
interni ed esterni delle tre preesistenti Aziende, salvo quanto                 
previsto ai successivi commi 2, 3 e 6.                                          
2. L'ambito territoriale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di                
Imola comprende il territorio del Comune di Medicina. Sino                      
all'insediamento dei nuovi organismi rimane in carica la Conferenza             
Sanitaria Regione - Area Metropolitana di Bologna.                              
3. Il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di                
Imola ed il Commissario straordinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Bologna Nord adottano i provvedimenti conseguenti alla                
nuova delimitazione dell'ambito territoriale delle aziende, in                  
relazione al comma 2.                                                           
4. Il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di                
Bologna adotta, anche mediante delega a dirigente, i provvedimenti              
necessari alla cessazione delle Aziende preesistenti e al subentro              
nei precedenti rapporti giuridici.                                              
5. I collegi sindacali delle Aziende Unita' sanitarie locali                    
soppresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento            
dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del             
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sino alla           
presentazione alla Giunta regionale del bilancio per l'esercizio                
relativo all'anno 2003.                                                         
6. Il patrimonio delle Aziende Unita' sanitarie locali soppresse,               
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti,              
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito           
di atti di liberalita', e' trasferito all'Azienda Unita' sanitaria              
locale di Bologna, ovvero, limitatamente a quello ubicato nel                   
territorio del Comune di Medicina, all'Azienda Unita' sanitaria                 
locale di Imola. La presente legge costituisce titolo per la                    
trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto                     
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.                             
7. In sede di formazione e revisione della pianta organica delle                
farmacie, l'Amministrazione competente puo' prevedere, con                      
provvedimento motivato e tenuto conto della dislocazione degli                  
esercizi esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le            
stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in deroga           
ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di assistenza           
di una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un milione di            
unita'.                                                                         
8. Le farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate                 
urbane, hanno sede coincidente con l'area territoriale del terminal             
all'interno del quale le farmacie dovranno essere ubicate.                      
L'affidamento delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi            
secondo le norme generali previste per l'assegnazione delle sedi                
farmaceutiche. Lo svolgimento e la gestione di detti esercizi                   
farmaceutici sono disciplinati, alla stregua degli altri esercizi               
farmaceutici, dalle rispettive autorita' competenti, con la                     
possibilita' di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo            
di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovra'             
dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.                            
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del Decreto               
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente Riordino della                
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge            
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e' il seguente:                 
"Art. 3-ter - Collegio sindacale                                                
1. Il collegio sindacale:                                                       
omissis                                                                         
b) vigila sull'osservanza della legge;                                          
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del           
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed              
effettua periodicamente verifiche di cassa;                                     
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre           
1992, n.502 (concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.              
421) e successive modifiche e' il seguente:                                     
"Art. 5 - Patrimonio e contabilita'                                             
omissis                                                                         
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo            
per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a                
imposte e tasse.                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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