LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 5
Interventi finanziari
a sostegno del Servizio sanitario regionale
1. La Regione, al fine di contribuire all'equilibrio finanziario del
Servizio sanitario regionale, e' autorizzata a ripartire a favore di
singole Aziende sanitarie, sulla base della loro situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2002, la somma complessiva di Euro
18.930.000 nell'esercizio 2003.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto,
sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le
modalita' di attribuzione alle Aziende sanitarie dei contributi di
cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base
(U.P.B.) e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
regionale, la cui copertura e' garantita dai fondi a tale scopo
specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui
all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al Capitolo 86350 voce n. 10 "Fondo
speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del
bilancio di previsione, approvato con la legge regionale 23 dicembre
2002, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005).
4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a
norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
1) La legge regionale 23 dicembre 2002, n. 39 concerne Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 (concernente " Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4") e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".