LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 2
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna.
2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di
cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non
in contrasto con la presente legge.
3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che
assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli
nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario
straordinario degli Istituti medesimi e' invitato permanentemente,
senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Il Direttore
generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Sant'Orsola-Malpighi
e' invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese
con l'Universita' degli studi di Bologna disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza,
relativamente alle materie di reciproco interesse.
4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della
Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali
adottate in attuazione dell'articolo 11, comma 3 della legge
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della
peculiare complessita' organizzativa e territoriale dell'Azienda. La
Conferenza disciplina le modalita' della partecipazione dei Consigli
comunali e del Consiglio provinciale alla definizione dei Piani
attuativi locali.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2,
la Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche
delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla Conferenza,
di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di
loro competenza.
6. L'Ufficio di presidenza della Conferenza, istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla
nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la
verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche, la Conferenza puo' chiedere
alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche
al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una
situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di
legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della
amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella
realizzazione del Piano attuativo locale.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n.19
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
composta:
a) dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di
servizi sociali:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui
relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e
Universita';
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed
eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della
Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un
rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".
2) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
(concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di
Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle
funzioni gia' esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19
del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per
la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del
DLgs n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le
indicazioni dei Piani di zona.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
omissis
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della
Conferenza.
omissis".
Comma 6
4) Il testo dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modifiche e' il seguente:
"Art. 3-bis - Direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario
omissis
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
omissis".