LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Unita' sanitaria locale di Bologna
e costituzione in Azienda
1. E' istituita l'Unita' sanitaria locale di Bologna, che comprende i
comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unita' sanitarie locali di
Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Citta', ai sensi della legge
regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517) e successive modifiche, ad eccezione del Comune di Medicina, che
entra a far parte della Azienda Unita' sanitaria locale di Imola.
L'Unita' sanitaria locale di Bologna si costituisce in Azienda ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modifiche.
2. Il governo dell'Azienda si ispira ai principi della centralita'
della persona, della responsabilita' pubblica per la tutela del
diritto alla salute della persona e delle comunita' locali, della
partecipazione degli Enti locali alla programmazione dell'attivita'
ed alla verifica dei risultati di salute, della partecipazione degli
utenti alla valutazione dei servizi, della partecipazione delle
organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di tutela degli
utenti dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane e
professionali degli operatori e della economicita' di gestione.
3. L'Azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quelle degli
altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali.
4. L'atto aziendale assunto dal Direttore generale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale n. 19
del 1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna
dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessita'.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517.
2) Il testo dell'art. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modifiche e' il seguente:
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali
1. Le Regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita'
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princi'pi e criteri
previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
Regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2. Abrogato.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. Abrogato.
5. Le Regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della
propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento
delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) Abrogato;
b) Abrogato;
c) Abrogato;
d) Abrogato;
e) Abrogato;
f) Abrogato;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita'
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, DLgs
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai
requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di
valutazioni comparative (...Abrogato...). L'autonomia di cui al comma
1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del
direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione.
Abrogato.
7. ...Abrogato... Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in
discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale ...abrogato.... Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di
direzione.
8. Abrogato.
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle Regioni e delle
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'
montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la
stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori
amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto
di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni.
10. Abrogato.
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a
pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n.
327, e dall'art. 14, Legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere
obbligatorio al direttore generale per le attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato
dalla legge regionale. La Regione provvede a definire il numero dei
componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. Abrogato.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla Regione. Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e' citato alla nota 2 del presente articolo.