REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

             CAPO III                                                           
     Disposizioni finali e transitorie                                          
          Art. 22                                                               
Norme transitorie                                                               
1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38            
del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla                   
medesima legge.                                                                 
2. L'articolo 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more               
dell'adozione degli strumenti di cui all'articolo 4, comma 2,                   
all'articolo 7, ed all'articolo 17, comma 4.                                    
3. Fino alla costituzione dei Coordinamenti provinciali degli Enti di           
servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui                    
all'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1999.                            
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel              
documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali             
attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni              
contenute nella legge n. 230 del 1998 e nel decreto legislativo n. 77           
del 2002.                                                                       
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti                
obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo                       
costituzionale di leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la           
scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi            
ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo             
12 della presente legge.                                                        
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 e' citata alla nota 1             
all'art. 21.                                                                    
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38           
(concernente Norme per la valorizzazione del servizio civile) e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile               
1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del            
territorio e le risorse del servizio civile, le Province, in raccordo           
con gli Enti convenzionati, promuovono la costituzione di organismi             
provinciali di coordinamento e consultazione degli Enti di servizio             
civile".                                                                        
Comma 4                                                                         
3) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
4) Il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 concerne Disciplina              
del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6             
marzo 2001, n. 64.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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