REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 19                                                               
Conferenza regionale sul servizio civile                                        
1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale             
sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed                     
approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di                  
assumere elementi utili alla definizione del documento di                       
programmazione triennale regionale.                                             
2. Alla Conferenza possono partecipare:                                         
a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;                  
b) gli Enti locali e loro forme associative;                                    
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge               
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali);                                                  
d) le Aziende unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;                 
e) le Organizzazioni sindacali;                                                 
f) gli organismi di Protezione civile;                                          
g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione                      
professionale accreditati, le Universita' degli studi;                          
h) gli enti dell'associazionismo giovanile;                                     
i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;                     
j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le            
loro associazioni;                                                              
k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;                   
l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai             
sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua sede                
periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al decreto             
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento             
recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento                   
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8,            
comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230);                                    
m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;                   
n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.                         
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la                 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali.                              
2) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
3) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
4) Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352            
concerne Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il            
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi           
dell'articolo 8, comma 3, della L. 8 luglio 1998, n. 230.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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