REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 13                                                               
Banca dati dei progetti di servizio civile                                      
e sistema informativo regionale                                                 
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli Enti di                 
servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nella quale                     
confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti           
individuati all'articolo 4, comma 1.                                            
2. La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi                
qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di            
utilita' sociale, il programma formativo per gli obiettori, per i               
volontari e per i responsabili di servizio civile, il ruolo degli               
stessi ed i processi messi in atto dagli Enti per la verifica dei               
risultati.                                                                      
3. La banca dati fornisce gli elementi per:                                     
a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione                 
annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera             
a) della legge n. 230 del 1998 ed all'articolo 4 del decreto                    
legislativo n. 77 del 2002;                                                     
b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio                 
civile;                                                                         
c) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio                  
civile;                                                                         
d) definire il documento di programmazione triennale regionale del              
servizio civile.                                                                
4. Gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, anche            
attraverso i Coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire le                
informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca              
dati, quale condizione per inserire i propri progetti nella                     
programmazione regionale.                                                       
5. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli Enti e dei            
progetti di servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli                  
anziani possono operare, nonche' volte alla diffusione della cultura            
della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della                        
partecipazione solidale e responsabile.                                         
6. Le azioni di cui al comma 5 si realizzano attraverso la creazione            
di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi            
informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza gia'                 
esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli Enti di            
servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e dei Coordinamenti              
provinciali.                                                                    
7. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base           
dei seguenti indirizzi generali:                                                
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso tutte le persone,             
residenti e non nel territorio comunale, anche al fine di garantire             
pari dignita' tra il servizio civile e quello militare;                         
b) valorizzare le forme associative degli Enti di servizio civile ed            
i Coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i Comuni e le            
Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani           
di leva ed ai volontari in servizio civile, alle famiglie, nonche'              
agli Enti stessi;                                                               
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle universita',             
nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i                   
giovani.                                                                        
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a) della legge 8 luglio               
1998, n. 230 (concernente Nuove norme in materia di obiezione di                
coscienza) e' il seguente:                                                      
"Art. 8                                                                         
omissis                                                                         
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:                           
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche            
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del                 
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le Regioni e           
le Province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego            
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello           
Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla                
lettera b);                                                                     
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 4 del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77            
(concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a norma                   
dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' il seguente:                
"Art. 4 - Fondo nazionale per il servizio civile                                
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione           
dei trattamenti previsti dal presente decreto, e' collocato presso              
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura                         
l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse,                    
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,           
un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-Regioni.           
Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne           
manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie                  
disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse                 
formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di                 
riferimento.                                                                    
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:             
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di               
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;                    
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle Regioni ed alle           
Province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di                       
informazione e formazione. La Conferenza Stato-Regioni con                      
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta                     
comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di                      
programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta                
quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;               
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani           
destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito                   
regionale;                                                                      
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani           
destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito                   
interregionale, nazionale o all'estero;                                         
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei                     
conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo              
2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e             
settori di impiego specifici.                                                   
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di               
riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario                  
successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva                       
redistribuzione.                                                                
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua            
a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita                        
dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,                    
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.            
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del              
Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento           
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con                
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il           
Ministro dell'economia e delle finanze.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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