REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 6                                                                
Soggetti                                                                        
1. Sono soggetti proponenti le attivita' di servizio civile regionale           
gli Enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli Enti di                   
servizio civile sono, altresi', titolari della formazione per gli               
obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione           
dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla                    
realizzazione dei progetti.                                                     
2. Gli Enti di servizio civile possono associarsi in Coordinamenti              
provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio             
dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento,                      
informazione e coprogettazione.                                                 
3. Possono prestare attivita' di servizio civile:                               
a) prioritariamente i giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni,           
secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed            
i giovani dai 15 ai 18 anni d'eta', secondo le condizioni di cui                
all'articolo 4, comma 1, lettera b);                                            
b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo                         
costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a            
quello militare;                                                                
c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4,             
comma 1, lettera e).                                                            
4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari             
di attivita' di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il             
servizio civile volontario, con modalita' e strumenti adeguati a                
questa particolare fascia di eta'. Sono inoltre destinatari di                  
attivita' informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne                  
facciano esplicita richiesta, nonche' le famiglie, al fine di                   
facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei           
figli.                                                                          
5. I cittadini e le comunita' sono beneficiari delle attivita' di               
servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi                
soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di               
standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio                 
civile.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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