LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 6
Soggetti
1. Sono soggetti proponenti le attivita' di servizio civile regionale
gli Enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli Enti di
servizio civile sono, altresi', titolari della formazione per gli
obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione
dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla
realizzazione dei progetti.
2. Gli Enti di servizio civile possono associarsi in Coordinamenti
provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio
dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento,
informazione e coprogettazione.
3. Possono prestare attivita' di servizio civile:
a) prioritariamente i giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni,
secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed
i giovani dai 15 ai 18 anni d'eta', secondo le condizioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo
costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a
quello militare;
c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4,
comma 1, lettera e).
4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari
di attivita' di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il
servizio civile volontario, con modalita' e strumenti adeguati a
questa particolare fascia di eta'. Sono inoltre destinatari di
attivita' informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne
facciano esplicita richiesta, nonche' le famiglie, al fine di
facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei
figli.
5. I cittadini e le comunita' sono beneficiari delle attivita' di
servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi
soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di
standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio
civile.