LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 4
Azioni e strumenti
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono
individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte
agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti,
alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di
aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentita la
Direzione scolastica regionale ed in coordinamento con le previsioni
della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per
la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo
soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa
non armata, solidarieta', diritti umani, competenze sociali,
partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai
giovani tra i 15 ed i 18 anni, nell'ambito dei progetti d'impiego
predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile di cui
all'articolo 8, con modalita' di svolgimento, attestazione e
valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate
nei percorsi scolastici e, piu' in generale, nell'obbligo formativo,
sentita la Direzione scolastica regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile
dai dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di eta' compresa
tra i 18 ed i 28 anni;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare
di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, ai sensi della
legge n. 230 del 1998;
e) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile
dagli otto ai dodici mesi, svolte da adulti e da anziani che in modo
spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla
collettivita', secondo le modalita' previste dalla presente legge;
f) le attivita' formative e di addestramento rivolte ai volontari,
agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.
2. Per realizzare tali finalita' sono istituiti:
a) l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile;
b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo
sistema di monitoraggio;
c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del
servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
d) la Conferenza regionale sul servizio civile;
e) la Consulta regionale per il servizio civile.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 concerne Interventi
regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i
Paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la
promozione di una cultura di pace.
2) La legge 8 luglio 1998, n.230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.