REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2003, n. 1825

Fissazione dei requisiti ai fini dell'esercizio della attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 della L.R. 14/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio             
delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande" e, in                
particolare l'art. 4 che prevede che la Giunta regionale stabilisca:            
- le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi              
professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;                    
- i requisiti di accesso alle prove finali;                                     
- i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della                     
sussistenza del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2,             
lett. a) della succitata legge regionale;                                       
vista la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle              
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";                      
visti:                                                                          
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,            
della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche             
del lavoro - Biennio 2003/2004", approvati con deliberazione del                
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta                
regionale n. 2359 del 2/12/2002);                                               
- la propria deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2003 "Direttive               
regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per                  
l'accreditamento degli organismi di formazione professionale", in cui           
si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie             
d'azione programmabili sui piani di formazione professionale                    
regionali e provinciali;                                                        
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 "Direttive                
attuative per la formazione professionale e l'orientamento - triennio           
1997/1999" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare              
riferimento al cap. II "La certificazione dei percorsi formativi e              
delle competenze acquisite";                                                    
considerato che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del           
2003 ha cessato di aver applicazione nella Regione Emilia-Romagna la            
Legge n. 287 del 1991 e conseguentemente le modalita' ivi fissate ai            
fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio              
dell'attivita';                                                                 
ritenuto di procedere alla definizione delle modalita' di organizzare           
corsi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) della legge regionale                
succitata, con un procedimento di ampio coinvolgimento di tutti i               
soggetti interessati, in particolare le Organizzazioni del Commercio,           
del Turismo e dei Servizi e le Associazioni di tutela dei                       
consumatori;                                                                    
ritenuto pertanto, per non determinare pregiudizio all'esercizio                
della attivita' di somministrazione di alimenti e bevande rendendo di           
fatto impraticabile, ai soggetti interessati, la possibilita' di                
usufruire del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2,               
lett. a), di confermare, in via transitoria, le modalita' per la                
realizzazione dei percorsi formativi, delle prove finali nonche' la             
composizione della commissione esaminatrice di cui alla delibera di             
Giunta regionale n. 975 del 11/1/1982 e successive modifiche ed                 
integrazioni;                                                                   
ritenuto inoltre di considerare valido, ai fini del riconoscimento              
del requisito professionale di che trattasi, la frequenza di corsi              
abilitanti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di                
alimenti e bevande riconosciuti dalla Regione e contenuti nei piani             
provinciali e il superamento della relativa prova finale;                       
ritenuto altresi' di procedere ad una prima individuazione dei titoli           
di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del                
requisito professionale, riservandosi di provvedere ad eventuali                
ulteriori integrazioni successivamente della presente prima                     
definizione;                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,               
dott. Uber Fontanesi e del Direttore generale alla Cultura,                     
Formazione e Lavoro dott. Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37,              
quarto comma della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione           
di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;                                   
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio e dell'Assessore               
alla Scuola. Formazione professionale. Universita'. Lavoro. Pari                
opportunita';                                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di dare atto, nelle more della definizione, da parte della Giunta            
regionale, delle modalita' di organizzazione dei corsi di cui                   
all'art. 6, comma 2, lett. a) della L.R. n. 14 del 2003, che i corsi            
abilitanti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di                
alimenti e bevande gia' riconosciuti dalla Regione e contenuti nei              
piani provinciali, sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento              
del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2, lett. a)                
della suddetta legge regionale;                                                 
b) di dare atto che la frequenza di un corso abilitante per                     
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande            
riconosciuto dalla Regione e contenuto nei piani provinciali e il               
superamento dell'esame finale e' ritenuto requisito valido ai fini              
della sussistenza del requisito professionale di cui all'art. 6,                
comma 2, lett. a) della L.R. 14/03;                                             
c) di dare atto che la esclusiva frequenza ad un corso abilitante per           
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande            
senza lo svolgimento della prova finale e' da considerare requisito             
di accesso alla prova finale dei corsi di cui all'art. 6, comma 2,              
lett. a) della Legge n. 14 del 2003 e di quelli di cui alla                     
precedente lett. a);                                                            
d) di riconoscere quali titoli validi, ai fini del requisito                    
professionale, uno dei seguenti:                                                
1) diploma di Istituto professionale o di Istituto tecnico                      
alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la                   
manipolazione e la somministrazione di bevande e alimenti;                      
2) laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei               
prodotti alimentari o alla ristorazione.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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