DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2003, n. 1825
Fissazione dei requisiti ai fini dell'esercizio della attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 della L.R. 14/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio
delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande" e, in
particolare l'art. 4 che prevede che la Giunta regionale stabilisca:
- le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi
professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;
- i requisiti di accesso alle prove finali;
- i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della
sussistenza del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2,
lett. a) della succitata legge regionale;
vista la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
visti:
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,
della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche
del lavoro - Biennio 2003/2004", approvati con deliberazione del
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta
regionale n. 2359 del 2/12/2002);
- la propria deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2003 "Direttive
regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per
l'accreditamento degli organismi di formazione professionale", in cui
si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie
d'azione programmabili sui piani di formazione professionale
regionali e provinciali;
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 "Direttive
attuative per la formazione professionale e l'orientamento - triennio
1997/1999" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento al cap. II "La certificazione dei percorsi formativi e
delle competenze acquisite";
considerato che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del
2003 ha cessato di aver applicazione nella Regione Emilia-Romagna la
Legge n. 287 del 1991 e conseguentemente le modalita' ivi fissate ai
fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio
dell'attivita';
ritenuto di procedere alla definizione delle modalita' di organizzare
corsi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) della legge regionale
succitata, con un procedimento di ampio coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati, in particolare le Organizzazioni del Commercio,
del Turismo e dei Servizi e le Associazioni di tutela dei
consumatori;
ritenuto pertanto, per non determinare pregiudizio all'esercizio
della attivita' di somministrazione di alimenti e bevande rendendo di
fatto impraticabile, ai soggetti interessati, la possibilita' di
usufruire del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2,
lett. a), di confermare, in via transitoria, le modalita' per la
realizzazione dei percorsi formativi, delle prove finali nonche' la
composizione della commissione esaminatrice di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 975 del 11/1/1982 e successive modifiche ed
integrazioni;
ritenuto inoltre di considerare valido, ai fini del riconoscimento
del requisito professionale di che trattasi, la frequenza di corsi
abilitanti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande riconosciuti dalla Regione e contenuti nei piani
provinciali e il superamento della relativa prova finale;
ritenuto altresi' di procedere ad una prima individuazione dei titoli
di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del
requisito professionale, riservandosi di provvedere ad eventuali
ulteriori integrazioni successivamente della presente prima
definizione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dott. Uber Fontanesi e del Direttore generale alla Cultura,
Formazione e Lavoro dott. Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione
di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio e dell'Assessore
alla Scuola. Formazione professionale. Universita'. Lavoro. Pari
opportunita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di dare atto, nelle more della definizione, da parte della Giunta
regionale, delle modalita' di organizzazione dei corsi di cui
all'art. 6, comma 2, lett. a) della L.R. n. 14 del 2003, che i corsi
abilitanti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande gia' riconosciuti dalla Regione e contenuti nei
piani provinciali, sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento
del requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2, lett. a)
della suddetta legge regionale;
b) di dare atto che la frequenza di un corso abilitante per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
riconosciuto dalla Regione e contenuto nei piani provinciali e il
superamento dell'esame finale e' ritenuto requisito valido ai fini
della sussistenza del requisito professionale di cui all'art. 6,
comma 2, lett. a) della L.R. 14/03;
c) di dare atto che la esclusiva frequenza ad un corso abilitante per
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
senza lo svolgimento della prova finale e' da considerare requisito
di accesso alla prova finale dei corsi di cui all'art. 6, comma 2,
lett. a) della Legge n. 14 del 2003 e di quelli di cui alla
precedente lett. a);
d) di riconoscere quali titoli validi, ai fini del requisito
professionale, uno dei seguenti:
1) diploma di Istituto professionale o di Istituto tecnico
alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la
manipolazione e la somministrazione di bevande e alimenti;
2) laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei
prodotti alimentari o alla ristorazione.