COMUNICATO
Decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione impianti sportivi e realizzazione di un percorso pedonale in localita' Suviana Molinello e Casola Via Vigne
Il Responsabile del II Servizio:
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 in data
28/6/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha
approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando
altresi' le fonti di finanziamento della spesa;
- visto che necessita procedere, ai sensi dell'art. 27 della L.R.
37/02 all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla
realizzazione delle opere, in considerazione della tempistica
rigidamente imposta dalla fonte di finanziamento dei lavori stessi;
- visto che con lo stesso provvedimento sono stati determinati i
termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonche' quelli per
l'inizio e l'ultimazione delle operazioni di espropriazione, ai sensi
della Legge 1/78 e della L.R. 37/02;
- considerato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo
competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza e indifferibilita' dei lavori, ai sensi dell'articolo 1,
primo comma della Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- visto l'articolo 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 con il quale
sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi
adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica
utilita' la cui esecuzione compete al Comune;
- visti gli articoli 56 e 94, comma 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla
localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti
connessi;
- visti gli articoli 107 e 109, ultimo comma del DLgs 18/8/2000, n.
267, nonche' l'art. 4, comma 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 circa
l'attribuzione delle competenze al Responsabile del Servizio;
- richiamati infine l'articolo 3 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e
l'articolo 32 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 e la L.R. 37/02;
decreta:
Art. 1 - E' disposta a favore del Comune di Castel di Casio
l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune censuario e
amministrativo di Castel di Casio e identificati come nell'elenco
appresso riportato, estratto dal piano particellare, corrispondente
ai dati catastali delle proprieta', allegato al progetto e approvato
unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di
ristrutturazione degli impianti sportivi e realizzazione di un
percorso pedonale in localita' Suviana Molinello e Casola Via
Vigne.
Proprietari:
- Masotti Maria Ida, Nativi Angela, Cristina, Gabriella, Roberto,
Mauro e Stefano, Zanetti Rosalia Maria
foglio 31, mappale 115, superficie totale mq. 359, qualita' ente
urbano, superficie da occupare 39;
- Bucelli Livia, Masotti Maria Ida, Nativi Angela, Cristina,
Gabriella, Roberto, Mauro e Stefano, Zanetti Rosalia Maria
foglio 31, mappale 495, superficie totale mq. 1187, qualita'
seminativo arboreo, superficie da occupare 301;
- Orselli Mara, Mattarozzi Loretta, Turrini Emo, Bai Luciano, Biagi
Marcella, Brida Corrado, Falcone Vanda, Gallesi Oriana, Giorgi Mauro,
Guglielmini Umberto, Lelli Giovanni, Baia Eliana ed Elda, Casalini
Andrea, Pancaldi Carlo, Menzani Maria, Monari Giuseppe, Morsiani
Paolo, Stefani Bruno e Vezzali Celso
foglio 31, mappale 183, superficie totale mq. 4298, qualita' ente
urbano, superficie da occupare 186;
- Cattani Gianni e Orlandi Delia
foglio 580, mappale 31, superficie totale mq. 1288, qualita' ente
urbano, superficie da occupare 63.
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui
all'articolo 1 puo' essere protratta fino a tre anni dalla data di
immissione nel possesso come risultera' dall'apposito verbale.
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'Ente
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto
verbale sara' redatto in contraddittorio con il proprietario o i
proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di
sottoscrizione, con l'intevento di due testimoni che non siano
dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari. Al
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colonno o
il compartecipante.
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di
consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno
e l'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno venti giorni
prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo
all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.
Art. 5 - L'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari
delle aree suddette, viene determinata provvisoriamente in ragione di
1/12 dell'indennita' di esproprio quantificata nel piano particellare
allegato al progetto definitivo per ciascun anno solare di effettiva
occupazione a decorrere dalla data di immissione in possesso fino a
quella di acquisizione dell'immobile a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 6 - L'Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvedera'
alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e
di immissione in possesso.
Art. 7 - Il presente decreto perdera' ogni efficacia ove
l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla
data della sua esecutivita'.
Art. 8 - Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della Legge 7 agosto
1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della
Costituzione e dell'articolo 34 del DLgs 31 marzo 1998, n. 80, contro
il presente decreto puo' essere presentato ricorso al TAR
Emilia-Romagna entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalita' di
cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo
19 DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla Legge
23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Vitali