DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2003, n. 910
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformita' delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione
delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7
marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e valorizzazione
dell'associazionismo)";
premesso che essa in particolare:
- abroga L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche, ai sensi di
cui erano stati istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali
dell'associazionismo (art. 21, comma 1);
- istituisce il registro regionale e i registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale che sostituiscono a tutti gli
effetti rispettivamente l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle
associazioni di cui alla L.R. 10/95 (art. 4);
- prevede la possibilita' per i Comuni di istituire i registri
comunali delle associazioni di promozione sociale (art. 5);
considerato che la suddetta legge prevede che entro 60 dalla sua
entrata in vigore la Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale regionale:
- stabilisce le modalita' di iscrizione, cancellazione, revisione del
registro regionale (art. 6, comma 1);
- stabilisce i criteri minimi di uniformita' delle procedure
affinche' Province e Comuni disciplinino le modalita' di iscrizione,
cancellazione e revisione dei registri provinciali e comunali (art.
6, comma 2);
ritenuta l'opportunita' e l'urgenza di dare attuazione agli articoli
6, commi 1 e 2 e all'art. 22, comma 3 della L.R. 34/02 onde
consentire l'effettivo avvio della gestione della legge stessa
garantendo una continuita' rispetto alla precedente gestione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali Immigrazione
Progetto giovani Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la direttiva inerente "Modalita' per l'iscrizione, la
cancellazione, la revisione del registro regionale delle associazioni
di promozione sociale. Criteri minimi di uniformita' delle procedure
per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione dei registri
provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale",
allegata quale parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale:
modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri
provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale:
criteri minimi di uniformita' delle procedure per l'iscrizione, la
cancellazione e la revisione
1. Premessa e definizioni
La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9
dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per
la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10".
Essa dunque definisce:
1) relativamente al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale (di seguito chiamato registro regionale) i
criteri, le modalita' e le procedure per l'iscrizione, la
cancellazione e la revisione;
2) relativamente ai registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle
associazioni di promozione sociale (di seguito denominati registri
provinciali e registri comunali) i criteri minimi di uniformita'
delle procedure affinche' Province e Comuni, ciascuno nel proprio
ambito di competenza, disciplinino le modalita' di iscrizione,
cancellazione e revisione.
Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti
dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituto rispettivamente
l'Albo regionale e gli Albi provinciali dell'associazionismo di cui
all'abrogata L.R. 10/95.
L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilita' di
prevedere l'istituzione dei registri comunali.
2. Soggetti iscrivibili
I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione
sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della
regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della
legge (1).
Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone
giuridiche con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge
(che devono sussistere sia formalmente che effettivamente). Piu'
precisamente:
- forma giuridica: associazioni riconosciute e non riconosciute
dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale
costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda
espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della legge. Ai fini
dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve
riportare la data certa (2) di costituzione, e' la forma minima del
contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni
variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per
essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione
della legge e della presente direttiva, deve essere comunicata
all'ente iscrivente entro breve termine dalla sua formalizzazione. La
mancata comunicazione di una variazione statutaria puo' comportare la
cancellazione;
- fini dell'associazione: perseguimento di finalita' di utilita'
sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art.
2, comma 1 della legge. Il perseguimento di scopi lucrativi e'
assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e
assume una connotazione piu' ampia rispetto a quella tradizionale
consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei
conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione
nelle attivita' istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo,
in caso di scioglimento, a fini di utilita' sociale;
- attivita' dell'associazione: il perseguimento di finalita' di
promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attivita'
tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi
come valori in cui si puo' identificare al tempo stesso tutta la
collettivita' sociale ed ogni suo singolo componente. L'attivita'
deve essere svolta in modo continuativo (3), rivolta agli associati e
a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati.
L'associazione puo' avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di
personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare
necessita'";
- statuto: deve prevedere espressamente i requisiti indicati
all'articolo 3 della legge. In particolare dalla normativa interna
deve risultare la democraticita' della struttura organizzativa
dell'associazione. A tal fine valgono i principi che seguono.
All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione
tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo
dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci (che possono
essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza
scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri:
eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono
essere motivate e strettamente connesse alla necessita' di perseguire
i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. L'organo
che statutariamente rappresenta la base associativa e' il soggetto
sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volonta' dei soci e
della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto
attivo e passivo e vale il principio maggioritario; ad essa sono
attribuite le decisioni piu' rilevanti quali deliberazione dei
bilanci, programmazione delle attivita', elezione delle cariche
associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche
statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del
patrimonio residuo (4).
Per quanto riguarda la democraticita' dell'ordinamento interno va
precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della
legge e' consentita esclusivamente per le associazioni aventi
rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge.
3. Registro regionale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione,
la revisione
Competente della tenuta e della gestione del registro regionale e' la
Presidenza della Giunta regionale tramite l'Assessorato alle
Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione
internazionale. Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
sociali e socio-sanitari.
Ad esso sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2
("soggetti iscrivibili"), formalmente costituiti, effettivamente
operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 3 della legge.
3a) Registro regionale: iscrizione
La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato A ed
in regola secondo la normativa in materia di bollo, e' sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, e'
indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:
Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale. Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e socio-sanitari - V.le
A. Moro n. 21 - 40127 Bologna.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) normativa interna dell'associazione e precisamente: 1a) per le
associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo
e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di
riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente; 1b)
per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto
costitutivo e dello statuto vigente; 1c) per le associazioni
costituite con scrittura privata copia dell'atto costitutivo e dello
statuto aventi data certa. Le modifiche statutarie devono essere
comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata ar) entro 15
giorni dalla formalizzazione. Le sezioni locali di associazioni
nazionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale
competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito
dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale
autonomia risulti dichiarata;
2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche
associative;
3) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione che
evidenzi tra l'altro: 3a) i fini di promozione sociale
dell'associazione e l'attivita' attraverso cui intende perseguirli;
3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme
indirette o differite; 3c) almeno un anno di attivita' effettiva; 3d)
la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;
4) la scheda riassuntiva come da modello Allegato B.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal
legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le
responsabilita' di cui alla Legge 15/68 e successive modificazioni.
La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3
e 4, commi 2 e 3 della legge e puo' chiedere in merito pareri e dati
conoscitivi utili.
La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro
60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in
entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali
documentazioni integrative, con atto del Direttore alla Sanita' e
Politiche sociali.
I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione
richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e
pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale regionale.
Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i
ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.
3b) Registro regionale: cancellazione
La cancellazione dal registro regionale e' disposta con atto motivato
del Direttore alla Sanita' e Politiche sociali e comunicato
all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha
sede.
Cause della cancellazione sono:
- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie (5);
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello
statuto.
Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di
cui all'art. 6, comma 4 della legge.
3c) Registro regionale: revisione
Il Registro regionale e' soggetto a revisione periodica al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge,
la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.
A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno
precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del
legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di
legge, secondo il modello che verra' all'uopo disposto dal Servizio
regionale competente.
4. Registri provinciali: criteri di uniformita' delle procedure per
l'iscrizione, cancellazione, revisione
Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le
caratteristiche di cui al punto 2), della presente direttiva
("soggetti iscrivibili") (6), formalmente costituite, svolgenti
attivita' effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza
regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della legge, con sede legale ed
operanti nel territorio provinciale.
La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza
delle singole Province.
4a) Registri provinciali: iscrizione
La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere
presentata all'Amministrazione provinciale competente per
territorio.
Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale
dell'associazione per l'espressione del parere preventivo
sull'iscrivibilita'. Il parere del Comune e' obbligatorio e deve
essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Trascorso tale termine le Province prescindono dal parere.
La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente
documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche
associative;
c) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o
dichiarazione attestante la data di presentazione;
d) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione da
cui risulti almeno: d1) fini di promozione sociale dell'associazione
e modalita' attraverso cui si intendono perseguire; d2) almeno un
anno di attivita' effettiva.
Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono
inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che
attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e
regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia
risulti dichiarata.
Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente
competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo
sospensione dei termini.
Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti
di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale
delle stesse e alla Regione.
A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B
relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.
Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i
ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.
4b) Registri provinciali: cancellazione
La cancellazione dal registro provinciale e' disposta con atto
motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni
dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al
Comune ove essa ha sede.
Cause della cancellazione sono:
- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello
statuto.
Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di
cui all'art. 6, comma 4 della legge.
4c) Registri provinciali: revisione
Il registro provinciale e' soggetto a revisione periodica al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge,
la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con
modalita' che verranno disposte dalle competenti amministrazioni
provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.
5. Registri comunali: criteri di uniformita' delle procedure per
l'iscrizione, la cancellazione, la revisione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge, ciascun Comune
puo' prevedere l'istituzione del registro comunale su cui provvedera'
ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto
2) della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):
- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali
hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente da
almeno un anno. Il Comune potra' rivolgersi alla Regione e alle
Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le
informazioni utili a tal fine;
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti
registri hanno sede nel territorio comunale.
I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle Amministrazioni
comunali territorialmente competenti.
5a) Registri comunali: iscrizione
La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, e'
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve
essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'associazione da
cui risulti almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e
modalita' attraverso cui si intendono perseguire.
Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali
debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale
competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito
dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale
autonomia risulti dichiarata.
Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del
dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,
fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione
integrativa.
Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di
iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e
alla Regione.
A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B
relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.
Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono
titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5
della legge.
5b) Registri comunali: cancellazione
La cancellazione dal registro comunale e' disposta con atto motivato
e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione
cancellata e alla Provincia.
Cause della cancellazione sono:
- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento
dell'attivita' o nell'utilizzo delle forme di sostegno e
valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello
statuto.
5c) Registri comunali: revisione
I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con
modalita' che verranno disposte dalle competenti Amministrazioni
comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia.
Ciascuna provvedera' a trasmettere alla Regione gli esiti delle
revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo
territorio.
Note:
(1): Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di
datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria,
associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati, circoli privati e le
associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es.
mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale
al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il
diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o
che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla
titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.
(2) La "data certa" del contratto associativo (o di una sua
variazione) puo' risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o
da qualunque pubblico funzionario deputato a cio') o da qualsiasi
altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del
Registro).
(3) Non sono quindi iscrivibili i comitati.
(4) Valgono comunque le norme previste in materia dal Codice civile.
(5) Cio' a seguito dell'attivita' di controllo (art. 17), di
revisione dei registri o di qualunque altra circostanza.
(6) Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche
se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul
registro regionale o nazionale di cui alla Legge 383/00, deve
comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria
prevista dalla presente direttiva.
ALLEGATO A
Fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o
regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo
Al signor Presidente
della Regione Emilia-Romagna c/o
Assessorato alle Politiche sociali
Immigrazione Progetto giovani
Cooperazione internazionale
V.le A. Moro n. 21
40127 Bologna
Il sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a
a . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . e residente a .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di legale
rappresentante dell'associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .(indicare nome esteso oltre all'eventuale acronimo) avente sede in
P.zza/Via . . . . . . . . . . . . . . . . . , Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . , Provincia di . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
chiede
che la stessa sia iscritta nel registro regionale delle associazioni
di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.
A tal fine allega alla presente istanza:
1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche
associative;
3. relazione dettagliata sull'attivita' svolta;
4. scheda dati (vedi modello Allegato B);
5. documentazione dell'organo centrale competente che attesti
l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione
regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (solo per
le sezioni locali di associazioni nazionali).
Attesta infine, sotto la propria responsabilita', che tutto quanto
dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata
e' quella vigente.
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a (indicare nominativo e
recapito telefonico di un referente).
data . . . . . . . . . . . . .
IL PRESIDENTE
(o IL LEGALE RAPPRESENTANTE)
ALLEGATO B
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - Scheda
riassuntiva dati
Denominazione dell'associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . (per esteso compresa eventuale acronimo) P.zza/Via . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , Comune di . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. .
. . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Presidente o legale rappresentante . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Data di costituzione formale dell'associazione . . . . . . . . . . .
Anno inizio attivita' effettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Natura giuridica:
associazione con personalita' giuridica
associazione senza personalita' giuridica
Forma di costituzione:
associazione costituita con scrittura privata
associazione costituita con scrittura privata registrata
associazione costituita con atto notarile
sezione locale di associazione nazionale (specificare quale)
Eventuali strutture gestite (numero e tipologia)
Descrizione attivita' svolta:
Tot. aderenti all'associazione:
- persone fisiche n. . . . . . .
- Associazioni n. . . . . . . .
- aderenti che svolgono attivita' effettiva n. . . . . . . . . .
- eventuale personale dipendente n. . . . . . .
- eventuali lavoratori autonomi n. . . . . . . .
data . . . . . . . . .
IL PRESIDENTE
(o IL LEGALE RAPPRESENTANTE)