REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 7                                                                
Delegificazione                                                                 
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle                 
modalita' d'impiego degli impianti di illuminazione di cui                      
all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina