REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 7 Delegificazione 1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalita' d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.