LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 6
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti
di illuminazione pubblica e privata in difformita' alla presente
legge e' punito con la sanzione amministrativa da 500,00 Euro a
2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta
giorni dalla notifica dell'infrazione.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 1 sono introitate dai Comuni.