LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. Per le finalita' della presente legge compete ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori
di cui all'articolo 3, lettera b);
b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui
all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle
disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano
indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi
illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno
scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove
disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione
pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli
apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come
tali pericolosi per la viabilita', da adeguare alla presente legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle
particolari specificita' possono derogare dalle disposizioni della
presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli
impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione
della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le
modalita' previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva
comunicazione al Comune.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'articolo 29 della L.R. n. 20 del 2000 e' il seguente:
"Art. 29 - Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)
1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) contiene la
disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli
interventi di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il
regolamento contiene altresi' le norme attinenti alle attivita' di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione
delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, nonche' la disciplina degli elementi architettonici e
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio
rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel
centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita' produttive
di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono
attuati attraverso intevento diretto.
4. Il RUE contiene inoltre:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le
metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione;
c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni
territoriali.
5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento
tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indeterminato.".