LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed
indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei
consumi energetici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare:
a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative,
tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione
del consumo energetico;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione
della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni
in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi
energetici;
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione
in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione
delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli
ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.