LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti
nonche' la tutela dell'attivita' di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalita' si considera inquinamento luminoso ogni forma
di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle
aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra
della linea dell'orizzonte.