DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1562
Approvazione delle modalita' e dei criteri relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art. 13 del DM 471/99 - Approvazione della metodologia di analisi comparata del rischio ARGIA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 22/97, di "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed in particolare l'art.
17, relativo alla "Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati" e l'art. 22 relativo ai "Piani regionali";
- il DM 471/99, "Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni", ed
in particolare l'art. 13, l'art. 14, comma 3, e l'art. 17, comma 1;
preso atto che:
- il richiamato art. 13 del DM 471/99 prevede che la Regione possa
individuare tipologie di intervento di bonifica e ripristino
ambientale realizzabili senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 del
medesimo DM 471/99;
- in particolare il comma 3 dell'art. 13 del DM 471/99 prevede che la
Regione stabilisca, per tali tipologie di intervento, le modalita' ed
i criteri che devono essere rispettati per l'esecuzione degli
interventi di bonifica;
- i richiamati art. 22, comma 5 del DLgs 22/97, art. 14, comma 3 e
art. 17, comma 1 del DM 471/99, indicano quale strumento per definire
la gerarchia dei siti inquinati, i criteri di valutazione comparata
del rischio elaborati da ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente);
- che a tutt'oggi APAT (ex ANPA) non ha ancora elaborato i criteri di
valutazione sopra richiamati;
considerato che:
- fra i siti inquinati, attualmente individuati sul territorio
regionale, vi sono numerosi casi caratterizzati da un volume di
terreno inquinato comunque inferiore a 100 metri cubi, cosi' come
richiesto al comma 2 dell'art. 13 del DM 471/99. In tali casi si
prefigura una situazione di rischio presumibilmente basso, per i
quali si puo' ritenere adeguata la procedura semplificata di cui
all'art. 13 del DM 471/99;
- nell'ambito dell'applicazione della procedura di cui al predetto
art. 13 del DM 471/99 occorre disporre di una metodologia scientifica
per misurare l'effettivo grado di rischio connesso all'inquinamento
del sito;
valutati gli elaborati tecnici predisposti dal competente Servizio
regionale, di cui rispettivamente agli Allegati A e B, relativi a:
A) modalita' e crieri per la rimozione di serbatoi interrati presso
le aree di stoccaggio, depoisto e distribuzione carburanti;
B) modalita' e criteri per la bonifica di aree inquinate con un
volume di terreno contaminato non superiore a 100 metri cubi;
valutato altresi' l'elaborato tecnico predisposto dal competente
Servizio regionale, con il contributo di ARPA, di cui all'Allegato C,
relativo all'analisi di rischio comparata ARGIA (Analisi del rischio
per la gerarchizzazione dei siti inquinati presenti nell'Anagrafe),
che trova applicazione nei casi di cui all'Allegato B;
ravvisata l'opportunita' di approvare i criteri e le metodologie
contenuti nei predetti elaborati, al fine di contribuire alla
semplificazione delle procedure previste e dei tempi richiesti per la
realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della
L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare in attuazione dell'art. 13 del DM 471/99 i seguenti
allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
A) Modalita' e criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso
le aree di stoccaggio, deposito e distribuzione carburanti (Allegato
A);
B) Modalita' e criteri per la bonifica di aree inquinate con un
volume di terreno contaminato non superiore a 100 metri cubi
(Allegato B);
b) di approvare l'Allegato denominato ARGIA: Analisi del rischio per
la gerarchizzazione dei siti inquinati presenti nell'anagrafe
(Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
c) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)