REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2003, n. 226

Influenza aviaria di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la propria ordinanza n. 139 del 16/5/2003 con la quale sono               
state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da                 
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;                         
ritenuto necessario, alla luce della situazione epidemiologica                  
presente in altre regioni, mantenere le misure regionali di controllo           
dell'influenza aviare previste dalla succitata ordinanza per l'intero           
territorio regionale introducendo anche l'obb                                   
ritenuto, in funzione della attuale situazione epidemiologica                   
presente in regione e delle caratteristiche degli animali in                    
questione, di potere autorizzare i mercati e le fiere di uccelli da             
canto e da voliera nelle provincie di Piacenza, Parma, Re                       
ritenuto necessario revocare la precedente ordinanza n. 139 del                 
16/5/2003;                                                                      
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta            
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                         
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato  degli animali                 
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e             
Sviluppo dei Servizi sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in                       
sostituzione del Direttore generale Sanita' e Politiche so                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti            
misure.                                                                         
1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili             
provenienti da aziende situate nelle zone di attenzione o protezione            
di altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del                
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione                                  
- esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria                
ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che            
deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della            
stessa partita, fino allo svuotamento dell'allev                                
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni           
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in            
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore                     
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'anti                            
Inoltre negli stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia,           
A.A. Agricola Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del            
Campo (0142M)di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di             
volatili, provenienti dalle zone di prote                                       
2. I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono                   
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia                
effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni           
trasporto e che non vengano effettuati trasporti co                             
3. Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve                   
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni                  
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati                 
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano sta                     
4. I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,                   
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli               
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni                    
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutiv                     
5. Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata                    
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone             
di attenzione o protezione.                                                     
6. La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di            
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano                
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle                
specie sensibili ed i materiali devono essere des                               
7. Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e                
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve           
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza           
con il normale conferimento al macello.                                         
8. I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di                
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello                
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.                
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in                           
9. In tutto il territorio regionale gli animali delle specie                    
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,             
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario              
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, de                            
10. I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi            
di focolai devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad                 
accertamenti sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve                 
essere concordato con il Servizio Veterinario compe                             
Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere animali di                
specie sensibili.                                                               
11. Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per           
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora                
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni           
separatori, devono essere monouso.                                              
12. I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con            
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a                 
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il                  
nominativo del veterinario addetto all'assistenza ne                            
13. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed                      
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti                  
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad                  
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non rife                 
14. E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili                
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.                  
15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                 
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono                 
garantire la separazione delle partite di anima                                 
In uno o piu' allevamenti di destinazione, a campione, dovranno                 
essere eseguiti gli stessi controlli.                                           
16. E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie                     
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso                  
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono           
scortati da una documentazione attestante la provenienz                         
17. Sono sospesi i mercati e le fiere di animali delle specie                   
sensibili. In deroga nelle sole province di Piacenza, Parma, Reggio             
Emilia e Modena possono essere autorizzati i mercati esclusivamente             
per le specie pollo, faraona e quaglia e i mercati                              
- gli animali non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa           
la zona di vaccinazione;                                                        
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia                        
nell'allevamento di provenienza nei 7 giorni precedenti la                      
movimentazione almeno 10 animali sono stati sottoposti con esito                
favorevole a controllo sierologico e tampone tracheale per la                   
ricerca                                                                         
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che nel caso              
delle specie pollo, faraona e quaglia deve riportare un'attestazione            
veterinaria relativa all'esito e alla data degli esami diagnostici              
eseguiti;                                                                       
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia il trasporto           
dall'allevamento di provenienza al mercato deve avvenire senza che              
gli animali vengano in contatto con altri animali delle specie                  
sensibili;                                                                      
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia da parte del           
titolare del posto al mercato deve essere fornito al servizio                   
veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per il              
mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti d                            
18. Sono sospesi i concentramenti di animali delle specie sensibili.            
In deroga possono essere autorizzati i concentramenti di piccioni               
organizzati esclusivamente a scopo sportivo e le mostre di uccelli da           
canto e da voliera. Tale deroga non puo' es                                     
Punto 2 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs                   
196/99.                                                                         
Punto 3 - Disposizioni finali                                                   
1. Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i                     
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i                   
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei                  
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto ripo                 
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al              
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 10 campioni di              
sangue.                                                                         
2. I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed           
il personale al momento della entrata in allevamento devono                     
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad               
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.                                 
3. Le misure previste dalla presente Ordinanza possono essere                   
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.                     
Punto 4 - Revoca ordinanze precedenti                                           
L'ordinanza regionale n. 139 del 16/5/2003 e' revocata.                         
Punto 5 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 m                                 
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                    
pubblicata nel bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL VICE PRESIDENTE                                                              
Flavio Delbono                                                                  
ALLEGATO  I                                                                     
  n. _/_                                                                        
Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi utilizzati per il             
trasporto di pollame e prodotti derivati                                        
1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto Il            
sottoscritto operatore/conducente del veicolo  (tipo/targa) . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che:                                   
- il piu' recente scarico di pollame o dei loro prodotti si e' svolto           
a:                                                                              
  Regione, Provincia, Luogo  Data (gg.mm.aa)  Ora (hh:mm)                       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .           
. . . .                                                                         
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente               
- a seguito dello scarico, il veicolo e' stato sottoposto a pulizia e           
disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i            
comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote                   
dell'automezzo e la cabina del conducente.                                      
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:                                  
  Regione, Provincia, Luogo  Data (gg.mm.aa)  Ora (hh:mm)                       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .           
. . . .                                                                         
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente               
- il disinfettante utilizzato e' stato  . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . .  . . . .                                                                
Data  Ora  Nome dell'operatore  Firma     (gg.mm.aa)  (hh:mm)                   
/conducente in  dell'operatore/      stampatello  conducente                 
  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .            
2. Certificazione da parte dell'Autorita' sanitaria competente alla             
verifica del trasporto Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara           
che (barrare una casella):  in data odierna ha verificato l'automezzo           
con targa . . . . . e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello           
stesso.  in data odierna ha verificato che da parte della ditta e'              
stata adottata una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione            
e l'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione degli                  
automezzi di trasporto dei volatili; tale procedura e' sta                      
Data  Luogo  Nome del  Firma del     (gg.mm.aa)    referente della              
referente della      procedura  procedura                                    
. . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .                
Data  Luogo  Autorita'  Firma del     (gg.mm.aa)    competente                  
Veterinario        Ufficiale                                                 
. . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .                  
  Timbro  Nome in stampatello                                                   
  . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo               
stampato                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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