ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2003, n. 226
Influenza aviaria di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria ordinanza n. 139 del 16/5/2003 con la quale sono
state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;
ritenuto necessario, alla luce della situazione epidemiologica
presente in altre regioni, mantenere le misure regionali di controllo
dell'influenza aviare previste dalla succitata ordinanza per l'intero
territorio regionale introducendo anche l'obb
ritenuto, in funzione della attuale situazione epidemiologica
presente in regione e delle caratteristiche degli animali in
questione, di potere autorizzare i mercati e le fiere di uccelli da
canto e da voliera nelle provincie di Piacenza, Parma, Re
ritenuto necessario revocare la precedente ordinanza n. 139 del
16/5/2003;
visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e
Sviluppo dei Servizi sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in
sostituzione del Direttore generale Sanita' e Politiche so
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti
misure.
1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili
provenienti da aziende situate nelle zone di attenzione o protezione
di altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione
- esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria
ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che
deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della
stessa partita, fino allo svuotamento dell'allev
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'anti
Inoltre negli stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia,
A.A. Agricola Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del
Campo (0142M)di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di
volatili, provenienti dalle zone di prote
2. I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia
effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti co
3. Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano sta
4. I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutiv
5. Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone
di attenzione o protezione.
6. La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle
specie sensibili ed i materiali devono essere des
7. Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza
con il normale conferimento al macello.
8. I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in
9. In tutto il territorio regionale gli animali delle specie
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, de
10. I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi
di focolai devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad
accertamenti sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve
essere concordato con il Servizio Veterinario compe
Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere animali di
specie sensibili.
11. Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni
separatori, devono essere monouso.
12. I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il
nominativo del veterinario addetto all'assistenza ne
13. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non rife
14. E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.
15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono
garantire la separazione delle partite di anima
In uno o piu' allevamenti di destinazione, a campione, dovranno
essere eseguiti gli stessi controlli.
16. E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono
scortati da una documentazione attestante la provenienz
17. Sono sospesi i mercati e le fiere di animali delle specie
sensibili. In deroga nelle sole province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena possono essere autorizzati i mercati esclusivamente
per le specie pollo, faraona e quaglia e i mercati
- gli animali non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa
la zona di vaccinazione;
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia
nell'allevamento di provenienza nei 7 giorni precedenti la
movimentazione almeno 10 animali sono stati sottoposti con esito
favorevole a controllo sierologico e tampone tracheale per la
ricerca
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che nel caso
delle specie pollo, faraona e quaglia deve riportare un'attestazione
veterinaria relativa all'esito e alla data degli esami diagnostici
eseguiti;
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia il trasporto
dall'allevamento di provenienza al mercato deve avvenire senza che
gli animali vengano in contatto con altri animali delle specie
sensibili;
- per quanto riguarda le specie pollo, faraona e quaglia da parte del
titolare del posto al mercato deve essere fornito al servizio
veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per il
mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti d
18. Sono sospesi i concentramenti di animali delle specie sensibili.
In deroga possono essere autorizzati i concentramenti di piccioni
organizzati esclusivamente a scopo sportivo e le mostre di uccelli da
canto e da voliera. Tale deroga non puo' es
Punto 2 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs
196/99.
Punto 3 - Disposizioni finali
1. Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto ripo
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 10 campioni di
sangue.
2. I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed
il personale al momento della entrata in allevamento devono
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
3. Le misure previste dalla presente Ordinanza possono essere
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.
Punto 4 - Revoca ordinanze precedenti
L'ordinanza regionale n. 139 del 16/5/2003 e' revocata.
Punto 5 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 m
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL VICE PRESIDENTE
Flavio Delbono
ALLEGATO I
n. _/_
Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi utilizzati per il
trasporto di pollame e prodotti derivati
1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto Il
sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che:
- il piu' recente scarico di pollame o dei loro prodotti si e' svolto
a:
Regione, Provincia, Luogo Data (gg.mm.aa) Ora (hh:mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente
- a seguito dello scarico, il veicolo e' stato sottoposto a pulizia e
disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i
comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote
dell'automezzo e la cabina del conducente.
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:
Regione, Provincia, Luogo Data (gg.mm.aa) Ora (hh:mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente
- il disinfettante utilizzato e' stato . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Data Ora Nome dell'operatore Firma (gg.mm.aa) (hh:mm)
/conducente in dell'operatore/ stampatello conducente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Certificazione da parte dell'Autorita' sanitaria competente alla
verifica del trasporto Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara
che (barrare una casella): in data odierna ha verificato l'automezzo
con targa . . . . . e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello
stesso. in data odierna ha verificato che da parte della ditta e'
stata adottata una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione
e l'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione degli
automezzi di trasporto dei volatili; tale procedura e' sta
Data Luogo Nome del Firma del (gg.mm.aa) referente della
referente della procedura procedura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Luogo Autorita' Firma del (gg.mm.aa) competente
Veterinario Ufficiale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timbro Nome in stampatello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo
stampato