TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 25
(modificato comma 1, abrogato comma 7
e aggiunto comma 10 bis da art. 25,
L.R. 28/1/2003, n. 1)
Personale
1. Nel caso di trasferimento di attivita' concernenti il servizio
idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e
privati, al personale gia' adibito a dette attivita' che passa alle
dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice civile
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'art. 47, commi da 1 a 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani nonche' alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti
servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali
le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale
dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale
individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e
modalita' stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 e' soggetto
alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel
numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione
effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere
trasferito e' tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro
il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non
risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle
procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al
comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali
e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianita', al
trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito e' reimpiegato negli enti di
appartenenza tenendo conto della specifica professionalita' ovvero
mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
abrogato
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo e'
conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data
del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo
contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi
aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facolta'
di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della
Legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento
previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali,
individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari
per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di
trasferimento del personale.
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del
gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore
del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,
normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
CAPO VI
Sanzioni e norme finanziarie transitorie finali
(Nota 4)