TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 24
Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie
costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della
qualita', rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottopone
al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini
della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale
direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei
predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato
consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di
eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al
fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione
all'Autorita' di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione
del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della carta di
servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
all'art. 20.