TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 21
(modificati commi 2 e 4 da art. 22,
L.R. 28/1/2003, n. 1)
Compiti dell'Autorita'
1. L'Autorita' opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e
valutazione e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei
servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima
trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio
pubblico di cui all'art. 23;
b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di
funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di
cooperazione prescelta;
c) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi
in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze
degli utenti;
d) individua situazioni di criticita' ed irregolare funzionamento
dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di
tutela dei consumatori;
e) definisce indicatori di produttivita' per la valutazione
economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione anche socio economici delle
politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei
rifiuti urbani;
f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli
impianti;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del
servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti
preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei
cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione,
degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli
utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici,
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attivita' svolta,
da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e
agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori
dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che
sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro
attivita'.
4. L'Autorita' ... collabora con il Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della
Legge n. 36 del 1994. A tal fine possono essere stipulate apposite
convenzioni.
5. L'Autorita', entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina
con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di
collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art.
24, nonche' con le forme associative nelle quali gli utenti ed i
consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorita' e' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.