REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 21                                                               
(modificati commi 2 e 4 da art. 22,                                             
L.R. 28/1/2003, n. 1)                                                           
Compiti dell'Autorita'                                                          
1. L'Autorita' opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e           
valutazione e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei                
servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.                
2. L'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti:                      
a)  pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle            
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima           
trasparenza;                                                                    
b)  elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio           
pubblico di cui all'art. 23;                                                    
b bis)  effettua una valutazione comparata delle spese di                       
funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di                 
cooperazione prescelta;                                                         
c)  segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e              
gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi           
in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze             
degli utenti;                                                                   
d)  individua situazioni di criticita' ed irregolare funzionamento              
dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di             
tutela dei consumatori;                                                         
e)  definisce indicatori di produttivita' per la valutazione                    
economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e           
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;                                     
f)  definisce parametri di valutazione anche socio economici delle              
politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei            
rifiuti urbani;                                                                 
f bis)  definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello                
smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli            
impianti;                                                                       
g)  si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del            
servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti                
preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei              
cittadini;                                                                      
h)  esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei               
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione,                
degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli                 
utenti di cui all'art. 24;                                                      
i)  predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici,            
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attivita' svolta,             
da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e             
agli altri soggetti interessati.                                                
3. L'Autorita' puo' richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori              
dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che             
sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro                     
attivita'.                                                                      
4. L'Autorita' ... collabora con il Comitato per la vigilanza                   
sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della           
Legge n. 36 del 1994. A tal fine possono essere stipulate apposite              
convenzioni.                                                                    
5. L'Autorita', entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina           
con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di                      
collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art.           
24, nonche' con le forme associative nelle quali gli utenti ed i                
consumatori siano organizzati.                                                  
6. La relazione annuale dell'Autorita' e' pubblicata nel Bollettino             
Ufficiale della Regione.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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