TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 19
(sostituito comma 1 da art. 20, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista
dall'articolo 27, comma 2 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del
documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei
rifiuti urbani.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 22 del
1997, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi
accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la
gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale
ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito
per i servizi pubblici di cui alla presente legge.
CAPO V
Qualita' dei servizi e forme di garanzia
per i consumatori